LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 8 aprile 2016, n. 4

Disposizioni per il riordino e la semplificazione della normativa afferente il settore terziario, per l’incentivazione dello stesso e per lo sviluppo economico.

TESTO VIGENTE dal 23/02/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  13/04/2016
Materia:
220.02 - Commercio
220.05 - Fiere e mercati
230.02 - Turismo ed industria alberghiera
230.01 - Organizzazione turistica
450.02 - Pesca - Acquacoltura
CONTENZIOSO COSTITUZIONALE
Giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 71
 (Norme transitorie della gestione contabile della spesa)
1. In via transitoria, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere impegni a valere sulla competenza per prestazioni già rese, purché derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate e non rilevate in applicazione dell' articolo 14, comma 2, della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti), ovvero assunte in applicazione dell' articolo 8, comma 75 bis, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (Legge finanziaria 2000), entro il 31 dicembre 2015.
2.  
( ABROGATO )
(1)
Note:
1Comma 2 abrogato da art. 13, comma 3, L. R. 13/2019