LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 8 aprile 2016, n. 4

Disposizioni per il riordino e la semplificazione della normativa afferente il settore terziario, per l’incentivazione dello stesso e per lo sviluppo economico.

TESTO VIGENTE dal 23/02/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  13/04/2016
Materia:
220.02 - Commercio
220.05 - Fiere e mercati
230.02 - Turismo ed industria alberghiera
230.01 - Organizzazione turistica
450.02 - Pesca - Acquacoltura
CONTENZIOSO COSTITUZIONALE
Giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 62
  (Modifiche alla legge regionale 3/2015 )
1. Alla legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (Rilancimpresa FVG-Riforma delle politiche industriali), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
dopo il comma 5 dell'articolo 62 è inserito il seguente:
<<5.1. Nell'agglomerato industriale di interesse regionale di cui all'allegato A alla legge regionale 25/2002 , i Comuni di Trieste, San Dorligo della Valle e Muggia, nel rispetto delle disposizioni di cui al presente capo, costituiscono un Consorzio di sviluppo economico locale dell'area giuliana, cui può aderire anche l'Autorità portuale di Trieste.>>.

b)
dopo il comma 5 bis dell'articolo 62 sono inseriti i seguenti:
<<5 ter. Sino alla scadenza del termine per la costituzione dei consorzi di cui al comma 5, i Consorzi di sviluppo industriale di cui alla legge regionale 18 gennaio 1999, n. 3 (Disciplina dei Consorzi industriali), per i quali sia necessario procedere al rinnovo degli organi di gestione in scadenza possono procedere alle modifiche statutarie ai sensi di quanto disposto dalla presente legge, fermo restando che la qualifica di consorzio di sviluppo economico locale rimane riservata agli enti che hanno concluso le operazioni di riordino.
5 quater. Alle modifiche di cui al comma 5 ter si applica l'articolo 67.>>.

c) dopo il comma 4 dell'articolo 64 sono inseriti i seguenti:
<<4 bis. Al fine di consentire l'attuazione delle misure per l'attrattività di cui alla presente legge e di favorire la trasformazione degli agglomerati industriali in APEA, nel Comune di Moggio Udinese è consentito al Consorzio di sviluppo economico locale di Tolmezzo, in accordo con le Amministrazioni Comunali o con le UTI, svolgere le funzioni di cui al comma 3, lettera b), del presente articolo anche al di fuori dell'agglomerato industriale.
4 ter. Al fine di consentire l'attuazione delle misure per l'attrattività di cui alla presente legge e di favorire la trasformazione degli agglomerati industriali in APEA, nell'area del soggetto gestore di servizi logistici Stazioni Doganali Autoportuali Gorizia SpA, è consentito al consorzio costituito ai sensi dell'articolo 62, comma 5, lettera d), punto 2, in accordo con le Amministrazioni Comunali o con le UTI, svolgere le funzioni di cui al comma 3 del presente articolo, anche al di fuori dell'agglomerato industriale.>>.