LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 8 aprile 2016, n. 4

Disposizioni per il riordino e la semplificazione della normativa afferente il settore terziario, per l’incentivazione dello stesso e per lo sviluppo economico.

TESTO VIGENTE dal 23/02/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  13/04/2016
Materia:
220.02 - Commercio
220.05 - Fiere e mercati
230.02 - Turismo ed industria alberghiera
230.01 - Organizzazione turistica
450.02 - Pesca - Acquacoltura
CONTENZIOSO COSTITUZIONALE
Giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 26
1. All' articolo 48 della legge regionale 29/2005 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 1 è sostituito dal seguente:
<<1. L'esercizio del commercio sulle aree pubbliche nei mercati è soggetto a SCIA, previo ottenimento della concessione di posteggio di cui all'articolo 49.>>;

b)
il comma 2 è sostituito dal seguente:
<<2. L'istituzione, la soppressione o lo spostamento dei mercati, nonché le modalità del loro funzionamento sono disciplinati con regolamento comunale che, in conformità alle eventuali prescrizioni degli strumenti urbanistici, stabilisce l'ampiezza complessiva delle aree relative ai mercati sulla base delle caratteristiche socio - economiche del territorio, tenendosi conto dei consumi della popolazione residente e della clientela turistica e di passaggio, al fine di assicurare la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore e un adeguato equilibrio con le installazioni commerciali a posto fisso e le altre forme di distribuzione in uso.>>;

c)
al comma 3 le parole << 42, commi 6 e 7, >> sono sostituite dalle seguenti: << 41, comma 2 bis, >> e dopo le parole << del territorio comunale >> sono aggiunte le seguenti: << e possono essere previste aree da destinare esclusivamente all'esercizio stagionale dell'attività >>;

d)
al comma 4 le parole << articolo 42, commi 6 e 7, >> sono sostituite dalle seguenti: << articolo 41, comma 2 bis, >>;

e)   ( ABROGATA )
(1)
Note:
1Lettera e) del comma 1 abrogata da art. 23, comma 1, lettera c), L. R. 5/2023 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 48, c. 5, L.R. 29/2005.