LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 11 marzo 2016, n. 3

Norme di riordino delle funzioni delle Province in materia di vigilanza ambientale, forestale, ittica e venatoria, di ambiente, di caccia e pesca, di protezione civile, di edilizia scolastica, di istruzione e diritto allo studio, nonché di modifica di altre norme in materia di autonomie locali e di soggetti aggregatori della domanda.

TESTO VIGENTE dal 20/05/2021

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  17/03/2016
Materia:
120.13 - Personale del comparto unico regionale
170.01 - Norme finanziarie e di contabilità
170.03 - Demanio e beni patrimoniali della Regione
130.01 - Comuni e Province
130.05 - Polizia locale urbana e rurale
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile
450.01 - Caccia
450.02 - Pesca - Acquacoltura
450.03 - Fauna

Art. 7
 (Norme transitorie concernenti il personale)
1. Per assicurare continuità allo svolgimento delle funzioni, è trasferito alla Regione, contestualmente al passaggio di tali funzioni, il personale a tempo indeterminato in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge:
a) facente parte dei Corpi e dei Servizi di polizia locale delle Province;
b) addetto prevalentemente alle attività amministrative connesse allo svolgimento dei compiti di polizia locale delle Province;
c) addetto all'esercizio, presso la Provincia di Pordenone, delle funzioni amministrative relative alla gestione del bene Dolomiti UNESCO;
d)   ( ABROGATA )
e) addetto prevalentemente all'esercizio delle altre funzioni trasferite alla Regione per effetto della presente legge.
(1)
2. Il personale di cui al comma 1 conserva il trattamento economico fondamentale e accessorio ove più favorevole, limitatamente alle voci fisse e continuative non correlate allo specifico profilo d'impiego nell'ente di provenienza previste e disciplinate dal contratto collettivo regionale di lavoro, corrisposto dall'amministrazione di provenienza al momento dell'inquadramento, mediante assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti nei casi in cui sia individuata la relativa copertura finanziaria.
3. L'Amministrazione regionale provvede con successivi provvedimenti e atti gestionali a inquadrare nei propri ruoli il personale di cui al comma 1 e a riorganizzare i propri uffici, ivi compreso il Corpo forestale regionale, al fine di assicurare lo svolgimento delle funzioni trasferite per effetto della presente legge.
4. Nelle more delle determinazioni da assumersi, in sede di contrattazione collettiva regionale di lavoro, in ordine alla rivisitazione della classificazione professionale del personale del Corpo forestale regionale in relazione al trasferimento delle funzioni e ai fini dell'inquadramento, ai sensi del comma 3, del personale provinciale appartenente all'ordinamento della polizia locale e fermo restando il disposto di cui al comma 2, il personale medesimo, trasferito alla Regione ai sensi del comma 1, lettera a), conserva, salvo conguaglio, la classificazione professionale in essere alla data del trasferimento e il relativo trattamento economico, limitatamente alle voci fisse e continuative e all'indennità di vigilanza, con attribuzione del trattamento accessorio previsto per il personale regionale, continuando, per il medesimo periodo, a esercitare esclusivamente le funzioni oggetto di trasferimento.
Note:
1Lettera d) del comma 1 abrogata da art. 41, comma 1, lettera a), L. R. 10/2016
2Comma 4 interpretato da art. 10, comma 19, L. R. 44/2017