LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 11 marzo 2016, n. 3

Norme di riordino delle funzioni delle Province in materia di vigilanza ambientale, forestale, ittica e venatoria, di ambiente, di caccia e pesca, di protezione civile, di edilizia scolastica, di istruzione e diritto allo studio, nonché di modifica di altre norme in materia di autonomie locali e di soggetti aggregatori della domanda.

TESTO VIGENTE dal 20/05/2021

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  17/03/2016
Materia:
120.13 - Personale del comparto unico regionale
170.01 - Norme finanziarie e di contabilità
170.03 - Demanio e beni patrimoniali della Regione
130.01 - Comuni e Province
130.05 - Polizia locale urbana e rurale
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile
450.01 - Caccia
450.02 - Pesca - Acquacoltura
450.03 - Fauna

Art. 40
 (Ulteriori conferme di contributi già concessi)
1.
Dopo l' articolo 22 della legge regionale 25/2015 è inserito il seguente:
<<Art. 22 bis
 (Subentro del Conservatorio statale di musica Jacopo Tomadini di Udine nel contributo già concesso alla Provincia di Udine)
1. L'Amministrazione regionale può autorizzare il subentro del Conservatorio statale di musica Jacopo Tomadini di Udine nel contributo già concesso alla Provincia di Udine con decreto PMT/SEDIL/UD/4964 del 13 settembre 2013 finalizzato alla "Manutenzione straordinaria del Conservatorio Statale Tomadini 5° intervento".
2. L'Amministrazione regionale è autorizzata a prestare garanzia fidejussoria in relazione al mutuo assistito dal finanziamento previsto dal comma 1.
3. Il Conservatorio statale di musica Jacopo Tomadini di Udine presenta la domanda di subentro entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge regionale 11 marzo 2016, n. 3 (Norme di riordino delle funzioni delle Province in materia di vigilanza ambientale, forestale, ittica e venatoria, di ambiente, di caccia e pesca, di protezione civile, di edilizia scolastica, di istruzione e diritto allo studio, nonché di modifica di altre norme in materia di autonomie locali e di soggetti aggregatori della domanda). Il decreto di conferma del contributo ridefinisce il termine di fine lavori.>>.

2. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare i contributi concessi al Centro medico pedagogico "Santa Maria dei Colli" di Fraelacco di Tricesimo con i decreti 974/STI e 975/STI del 26 ottobre 2011 fino al 100 per cento della spesa sostenuta, anche in deroga ai limiti previsti dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Regione 1 ottobre 2009, n. 0271/Pres. (Regolamento di definizione dei criteri, delle procedure e delle modalità per la concessione dei contributi previsti dal Fondo agevolativo regionale di cui all' articolo 40 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale)), e nei decreti di concessione dei contributi medesimi.
3. Per le finalità di cui al comma 2 il beneficiario presenta alla direzione competente, entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, domanda di conferma del contributo corredata di una relazione illustrativa dei lavori e del quadro economico. Con il provvedimento di conferma del contributo sono fissati nuovi termini per la rendicontazione della spesa.