LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 11 marzo 2016, n. 3

Norme di riordino delle funzioni delle Province in materia di vigilanza ambientale, forestale, ittica e venatoria, di ambiente, di caccia e pesca, di protezione civile, di edilizia scolastica, di istruzione e diritto allo studio, nonché di modifica di altre norme in materia di autonomie locali e di soggetti aggregatori della domanda.

TESTO VIGENTE dal 20/05/2021

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  17/03/2016
Materia:
120.13 - Personale del comparto unico regionale
170.01 - Norme finanziarie e di contabilità
170.03 - Demanio e beni patrimoniali della Regione
130.01 - Comuni e Province
130.05 - Polizia locale urbana e rurale
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile
450.01 - Caccia
450.02 - Pesca - Acquacoltura
450.03 - Fauna

Art. 28
  (Modifiche alla legge regionale 6/2008 )
1. Alla legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria), sono apportate le seguenti modifiche:
a) l'articolo 3 è così modificato:
1)
all'alinea del comma 1, dopo le parole << La Regione esercita >>, sono inserite le seguenti: << , anche mediante una organizzazione articolata sul territorio, >>;

2)
alla lettera b) del comma 1, dopo la parola << istituzione >>, sono inserite le seguenti: << e gestione >>;

3)
la lettera d) del comma 1 è sostituita dalla seguente:
<<d) controllo della fauna ai sensi degli articoli 5, 6 e 11 della legge regionale 14 giugno 2007, n. 14 (Legge comunitaria 2006);>>;

4)
la lettera j) del comma 1 è sostituita dalla seguente:
<<j) gestione faunistica e venatoria;>>;

5)
dopo la lettera j) del comma 1 sono aggiunte le seguenti:
<<j bis) organizza la cattura e la distribuzione degli uccelli a fini di richiamo e di allevamento;
j ter) disciplina l'allevamento, la vendita, la detenzione di fauna a scopo di richiamo, ripopolamento, alimentare, ornamentale e amatoriale;
j quater) istituisce e gestisce centri di recupero per il soccorso della fauna in difficoltà con l'obbligo di comunicare ai Distretti venatori interessati i dati dei capi recuperati per morte accidentale o da investimento;
j quinquies) gestisce l'attività cinotecnica e cinofila;
j sexies) organizza i seguenti corsi:
1) per dirigenti venatori;
2) per il conseguimento dell'abilitazione alla caccia di selezione;
3) per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio venatorio;
4) per il conseguimento dell'abilitazione al prelievo degli ungulati con cani da seguita;
5) annuali per la formazione permanente dei cacciatori;
j septies) organizza i corsi e gli esami abilitativi per i prelievi in deroga di cui all' articolo 7, comma 2, della legge regionale 14/2007 ;
j octies) organizza gli esami abilitativi all'esercizio venatorio, alla caccia di selezione e al prelievo degli ungulati con cani da seguita, in almeno due sessioni dell'anno;
j nonies) istituisce le Commissioni d'esame nel settore venatorio e della vigilanza volontaria e ne disciplina il funzionamento e la durata;
j decies) gestisce il <<Fondo per il miglioramento ambientale e per la copertura rischi>>;
j undecies) applica le sanzioni amministrative in materia di tutela della fauna e di prelievo venatorio.>>;

6)
all'alinea del comma 2, dopo la parola << gestione >>, sono inserite le seguenti: << faunistica e >>;

7)
dopo la lettera g) del comma 2 sono aggiunte le seguenti:
<<g bis) rilascia i provvedimenti inerenti alle aziende faunistico-venatorie, alle aziende agri-turistico-venatorie e alle zone cinofile;
g ter) rilascia le autorizzazioni per l'effettuazione di gare e prove cinofile e per il relativo addestramento di cani;
g quater) rilascia, distribuisce, sospende e ritira il tesserino regionale di caccia;
g quinquies) raccoglie i dati relativi alla gestione faunistica e venatoria;
g sexies) cura la vigilanza venatoria.>>;

b)
dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:
<<Art. 3 bis
 (Collaborazioni con i Distretti venatori per la distribuzione dei tesserini)
1. Per l'esercizio della funzione della distribuzione dei tesserini di cui all'articolo 3, comma 2, lettera g quater), la Regione può avviare collaborazioni con i Distretti venatori.>>;

c)
l'articolo 5 è abrogato;

d)
la lettera g) del comma 3 dell'articolo 6 è sostituita dal seguente:
<<g) due esperti designati dal Consiglio delle autonomie locali;>>;

e)
all'alinea del comma 5 dell'articolo 8 bis le parole << ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera c), alla Provincia >> sono sostituite dalle seguenti: << ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), alla Regione >>;

f)
al comma 1 dell'articolo 9 le parole << provinciali e >> sono soppresse;

g) l'articolo 10 è così modificato:
1)
i commi 2 e 3 sono abrogati;

2)
al comma 5 le parole << Ogni Provincia >> sono sostituite dalle seguenti: << La Regione >>;

3)
al comma 6 le parole << Le Province possono >> sono sostituite dalle seguenti: << La Regione può >>;

h) l'articolo 11 bis è così modificato:
1)
al comma 1 le parole << Le Province disciplinano >> sono sostituite dalle seguenti: << La Regione disciplina >>;

2)
al primo e al secondo periodo del comma 2 le parole << dalle Province >> sono sostituite dalle seguenti: << dalla Regione >>;

3)
al comma 4 la parola << Provincia >> è sostituita dalla seguente: << Regione >>;

4)
al comma 7 la parola << Provincia >> è sostituita dalla seguente: << Regione >>;

5)
il comma 8 è abrogato;

i) l'articolo 13 è così modificato:
1)
al comma 2 dopo la parola << specie >> è inserita la parola << stanziale >>;

2)
il comma 7 è sostituito dal seguente:
<<7. La struttura regionale competente in materia faunistica e venatoria concede annualmente il prelievo di fauna previsto nel PVD alle Riserve di caccia e alle aziende faunistico-venatorie comprese nel territorio del Distretto venatorio proponente, in conformità ai criteri stabiliti dal PFR e alle eventuali prescrizioni indicate dalla Giunta regionale.>>;

3)
alla lettera g) del comma 10 le parole << lo studio per valutare l'incidenza >> sono sostituite dalle seguenti: << la relazione di verifica di significatività dell'incidenza >>;

j)
al comma 3 dell'articolo 21 le parole << la Provincia provvede alla revoca dell'autorizzazione, previa diffida da comunicare anche all'Amministrazione regionale >> sono sostituite dalle seguenti: << e sia accertato che la gestione venatoria contrasta con gli obiettivi del PFR o del PVD, con le prescrizioni del provvedimento di approvazione del PVD o con la tutela della fauna, la Regione provvede, previa diffida, alla revoca dell'autorizzazione >>;

k) l'articolo 22 è così modificato:
1)
al comma 1 la parola << Provincia >> è sostituita dalla seguente: << Regione >>;

2)
al comma 9 le parole << Le Province provvedono >> sono sostituite dalle seguenti: << La Regione provvede >>;

3)
il comma 10 è abrogato;

l) l'articolo 23 è così modificato:
1)
al comma 1 le parole << Le Province autorizzano >> sono sostituite dalle seguenti: << La Regione autorizza >>;

2)
alla lettera c) del comma 4 la parola << Provincia >> è sostituita dalla seguente: << Regione >>;

3)
al comma 5 le parole << Le Province autorizzano >> sono sostituite dalle seguenti: << La Regione autorizza >>;

m)
al comma 1 dell'articolo 24 le parole << , dalle Province >> sono soppresse;

n) l'articolo 25 è così modificato:
1)
all'alinea del comma 1 la parola << Provincia >> è sostituita dalla seguente: << Regione >> e dopo le parole << su richiesta >> sono inserite le seguenti: << dei Distretti venatori, >>;

2)
al comma 3 le parole << Le Province possono autorizzare >> sono sostituite dalle seguenti: << La Regione può autorizzare >>;

3)
al comma 3 dopo le parole << zone cinofile richieste >> sono inserite le seguenti: << dai Distretti venatori o >>;

4)
al comma 6 la parola << Provincia >> è sostituita dalla seguente: << Regione >>;

5)
i commi 8 e 9 sono abrogati;

o)
al comma 1 dell'articolo 26 la parola << Provincia >> è sostituita dalla seguente: << Regione >> e le parole << sentiti l'Amministrazione regionale e >> sono sostituite dalla seguente: << sentito >>;

p) l'articolo 29 è così modificato:
1)
il comma 1 è sostituito dal seguente:
<<1. La Regione organizza i corsi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere j sexies) e j septies).>>;

2)
al comma 5 le parole << Provincia e, dalla data di istituzione dell'Associazione dei cacciatori, in accordo con la medesima >> sono sostituite dalla seguente: << Regione >>;

3)   ( ABROGATO )
q) l'articolo 30 è così modificato:
1)
al comma 2 le parole << Provincia, conforme al modello-tipo approvato dalla Regione >> sono sostituite dalla seguente: << Regione >>;

2)
al comma 7 le parole << Provincia competente per territorio >> sono sostituite dalla seguente: << Regione >>;

r) l'articolo 32 è così modificato:
1)
al comma 1 le parole << all'Associazione dei cacciatori >> sono sostituite dalle seguenti: << all'Amministrazione regionale >>;

2)
il comma 2 è abrogato;

s) l'articolo 35 è così modificato:
1)
al comma 1 le parole << alle Province, ferme restando le competenze del Corpo forestale regionale >> sono sostituite dalle seguenti: << alla Regione >>;

2)
al comma 2 le parole << alle Province >> sono sostituite dalle seguenti: << alla Regione >>;

3)
al comma 3 le parole << Le Province organizzano >> sono sostituite dalle seguenti: << La Regione organizza >>;

4)
il comma 4 è abrogato;

t)
l'articolo 36 è abrogato;

u)
il comma 2 dell'articolo 37 è sostituito dal seguente:
<<2. All'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui al comma 1 provvede la Regione secondo le modalità della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali), e successive modifiche. Le entrate derivanti dalla irrogazione delle sanzioni amministrative sono introitate dalla Regione.>>;

v) l'articolo 38 è così modificato:
1)
all'alinea del comma 1 la parola << Provincia >> è sostituita dalla seguente: << Regione >>;

2)
all'alinea del comma 3 la parola << Provincia >> è sostituita dalla seguente: << Regione >>;

3)
al comma 6 la parola << Provincia >> è sostituita dalla seguente: << Regione >>;

w)
la lettera a) del comma 1 dell'articolo 39 è abrogata;

x)
al comma 1 dell'articolo 44 le parole << alle Amministrazioni provinciali >> sono soppresse.

Note:
1Il presente articolo, eccettuata la lettera i) del comma 1, ha effetto dall'1/6/2016, come disposto dall'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
2La lettera i) del comma 1 del presente articolo ha effetto dalla data di entrata in vigore della L.R. 3/2016, come disposto dall'art. 45, c. 3, della medesima L.R. 3/2016.
3Numero 3) della lettera p) del comma 1 abrogato da art. 90, comma 1, lettera i), L. R. 28/2017 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 29, c. 8, L.R. 6/2008, con effetto dall'1/1/2018, come previsto dall'art. 105, c. 1, lett. a) della L.R. 28/2017.