LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 11 marzo 2016, n. 3

Norme di riordino delle funzioni delle Province in materia di vigilanza ambientale, forestale, ittica e venatoria, di ambiente, di caccia e pesca, di protezione civile, di edilizia scolastica, di istruzione e diritto allo studio, nonché di modifica di altre norme in materia di autonomie locali e di soggetti aggregatori della domanda.

TESTO VIGENTE dal 20/05/2021

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  17/03/2016
Materia:
120.13 - Personale del comparto unico regionale
170.01 - Norme finanziarie e di contabilità
170.03 - Demanio e beni patrimoniali della Regione
130.01 - Comuni e Province
130.05 - Polizia locale urbana e rurale
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile
450.01 - Caccia
450.02 - Pesca - Acquacoltura
450.03 - Fauna

Art. 17
  (Modifiche alla legge regionale 21/1993 )
1. Alla legge regionale 18 maggio 1993, n. 21 (Norme integrative e modificative in materia venatoria), sono apportate le seguenti modifiche:
a) l'articolo 14 è così modificato:
1)
al comma 1 le parole << all'Amministrazione provinciale >> sono sostituite dalle seguenti: << alla Regione >>;

2)
al comma 2 le parole << dell'Amministrazione provinciale competente per territorio >> sono sostituite dalle seguenti: << della Regione >>;

b) l'articolo 19 è così modificato:
1)
al comma 2 le parole << dal Comitato provinciale della caccia competente per territorio >> sono sostituite dalle seguenti: << dalla Regione >>;

2)
al comma 3 le parole << all'Amministrazione provinciale competente per territorio >> sono sostituite dalle seguenti: << alla Regione >> e le parole << dell'Amministrazione stessa >> sono sostituite dalle seguenti: << della Regione >>.

Note:
1Il presente articolo ha effetto dall'1/6/2016, come disposto dall'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.