LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  09/01/2017
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 2
 (Attività produttive)
1.
Il comma 5 dell'articolo 26 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato), è sostituito dal seguente:
<<5. Ai componenti esterni della commissione d'esame di cui al comma 4 spetta un gettone di presenza pari a 120 euro per giornata d'esame e il rimborso spese nei termini previsti per i dipendenti regionali.>>.

2. Per le finalità previste dal disposto di cui all' articolo 26, comma 5, della legge regionale 12/2002 , come sostituito dal comma 1, è destinata la spesa complessiva di 7.200 euro suddivisa in ragione di 2.400 euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria PMI e artigianato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 101.
3. L'Amministrazione regionale sostiene la realizzazione di eventi informativi e di manifestazioni e iniziative promozionali per il comparto produttivo artigiano, promosse dalle organizzazioni degli artigiani più rappresentative a livello regionale, di cui all' articolo 2, comma 3, della legge regionale 12/2002 , attraverso la concessione di contributi al Centro di assistenza tecnica alle imprese artigiane (CATA) o alle società di servizi operanti a livello regionale delle organizzazioni medesime, in conformità alle norme comunitarie sugli aiuti di Stato.
4. Con regolamento sono definiti i criteri e le modalità per la concessione ed erogazione dei contributi di cui al comma 3.
5. In sede di prima applicazione sono ammissibili le spese per la realizzazione di manifestazioni e iniziative promozionali di cui al comma 3 sostenute dal giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge.
6. Per le finalità previste dal comma 3 è destinata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 101.
7. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad affidare, nel rispetto delle procedure in materia di contratti pubblici, a un soggetto esterno la gestione degli incentivi di cui all' articolo 6, comma 48, lettera a), della legge regionale 23 agosto 2002, n. 23 (Assestamento del bilancio 2002).
8. Per le finalità previste dal comma 7 è destinata la spesa complessiva di 1.200.000 euro, suddivisa in ragione di 200.000 euro per ciascun anno dal 2017 al 2022 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 101.
9.
Il comma 1 dell'articolo 45 della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004), è sostituito dal seguente:
<<1. A titolo di indennità per l'attività di gestione delle funzioni delegate Unioncamere FVG riceve il rimborso delle spese nel limite massimo da definire nella convenzione di cui all'articolo 42, comma 2.>>.

10.  
( ABROGATO )
(2)
11.
Al comma 5 dell'articolo 18 della legge regionale 26 marzo 2014, n. 4 (Azioni a sostegno delle attività produttive), le parole << trattiene un importo percentuale dell'ammontare delle risorse assegnate e trasferite dalla Regione, determinato >> sono sostituite dalle seguenti: << riceve il rimborso delle spese nel limite massimo da definire >>.

12. Per le finalità previste dai commi 9, 10 e 11 è destinata la spesa complessiva di 1.382.400 euro, suddivisa in ragione di 574.400 euro per l'anno 2017, di 324.000 euro per l'anno 2018 e di 484.000 euro per l'anno 2019, a valere sullo stanziamento previsto sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria PMI e artigianato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 101.
13.
Dopo la lettera b) del comma 1 dell'articolo 17 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali), è aggiunta la seguente:
<<b bis) partecipazione a programmi master di alta formazione manageriale e imprenditoriale accreditati dall'associazione italiana per la formazione manageriale o da equivalenti organismi europei.>>.

14. Per le finalità previste dall' articolo 17, comma 1, lettera b bis) della legge regionale 3/2015 , come aggiunta dal comma 13 è destinata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spese del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 101.
15. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento a favore della Camera di Commercio di Pordenone a parziale sollievo degli oneri necessari per l'allestimento e la promozione, nell'ambito della fiera internazionale Hannover Messe 2017, dello spazio espositivo dedicato al settore della subfornitura della regione Friuli Venezia Giulia.
16. La domanda, corredata da una relazione illustrativa e del preventivo di spesa, è presentata alla Direzione centrale attività produttive, turismo e cooperazione entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
17. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione del finanziamento.
18. Per le finalità previste dal comma 15 è destinata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 4 (Reti e altri servizi di pubblica utilità) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione del bilancio 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 101.
19.  
( ABROGATO )
20.  
( ABROGATO )
21. Per le finalità previste dall'articolo 24, commi 1 e 2, della legge regionale 3/2015 , come modificati dal comma 19 è destinata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria PMI e artigianato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 101.
22. Per favorire lo sviluppo competitivo del tessuto imprenditoriale locale l'Amministrazione regionale sostiene e promuove la diffusione della conoscenza in materia di responsabilità sociale d'impresa, anche con riferimento al tema della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, di sostenibilità territoriale, di filiera e produttiva e, a tal fine, definisce e coordina, attraverso l'affidamento del servizio a soggetti esterni, un apposito progetto formativo, approvato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di attività produttive.
23. Per le finalità previste dal comma 22 è destinata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 101.
24. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo al Comune di Ovaro per la realizzazione di interventi infrastrutturali di sistemazione interna ed esterna del complesso delle Miniere di Cludinico, al fine di ampliare le potenzialità turistiche del comprensorio medesimo.
25. La domanda di contributo di cui al comma 24 è presentata alla Direzione centrale competente in materia di attività produttive entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata della relazione tecnica e del relativo preventivo di spesa e di un progetto preliminare relativo all'intervento. Con il decreto di concessione del contributo sono stabilite le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.
26. Per le finalità previste dal comma 24 è destinata la spesa di 120.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 101.
27. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Moggio Udinese un finanziamento, nella misura di 1 milione di euro, per la copertura degli oneri derivanti dalla realizzazione degli interventi relativi al Piano per gli insediamenti produttivi (PIP) zona D2 - Moggio Udinese, comprensivi dell'acquisizione di aree, edifici e manufatti, demolizione di edifici e interventi di viabilità.
28. Il finanziamento di cui al comma 27 è concesso a seguito della presentazione della domanda da effettuarsi, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla Direzione centrale attività produttive - Servizio Sviluppo economico locale corredata dalla documentazione prevista dall' articolo 56 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).
29. Con il decreto di concessione del finanziamento sono fissati i termini di esecuzione dell'intervento, le modalità di erogazione del finanziamento e di rendicontazione della spesa.
30. Per le finalità previste dal comma 27 è destinata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 101.
31.
L' articolo 10 della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 20 (Norme in materia di cooperazione sociale), è sostituito dal seguente:
<<Art. 10
 (Funzioni della Regione)
1. Spettano alla Regione le seguenti funzioni:
a) la regolamentazione, al fine di determinare le condizioni per l'applicazione degli interventi contributivi di cui all'articolo 14 e di garantirne l'armonia con la normativa europea concernente gli aiuti di stato, la programmazione e l'attuazione degli interventi stessi;
b) la realizzazione e il sostegno di progetti, non aventi natura di attività economiche, volti alla promozione della cooperazione sociale, allo sviluppo dell'occupazione nel settore e alla promozione e diffusione dell'utilizzo degli strumenti di relazione di cui al capo IV, anche concernenti la creazione di reti informatiche, l'individuazione di fabbisogni formativi del settore, la raccolta e l'elaborazione di dati relativi alle attività svolte e ai risultati ottenuti dalle cooperative sociali;
c) la concessione agli enti pubblici compresi quelli economici, nonché alle società di capitali a partecipazione pubblica, di finanziamenti volti a incentivare la stipulazione delle convenzioni previste all' articolo 5, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali), mediante la copertura di una quota non superiore al 40 per cento del valore delle stesse, da determinarsi proporzionalmente al numero degli inserimenti lavorativi delle persone svantaggiate effettuati, purché nelle convenzioni sia specificato l'obbligo di applicare nei confronti dei lavoratori le clausole dei contratti collettivi nazionali e degli accordi regionali, territoriali e aziendali di riferimento, sia per la parte economica che per la parte normativa, ivi compresi i soci lavoratori, nonché la normativa vigente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro;
d) i rapporti internazionali, con l'Unione europea, lo Stato e le altre Regioni;
e) il monitoraggio, la verifica e la valutazione della spesa per gli interventi d'incentivazione della cooperazione sociale.
2. La Regione può concludere intese con l'Istituto nazionale per la previdenza sociale aventi a oggetto l'erogazione dei contributi di cui all'articolo 14, comma 3, lettera a).
3. Nell'esercizio delle funzioni di regolamentazione di cui al comma 1, lettera a), la Regione si attiene ai più avanzati livelli di intervento consentiti dalla normativa europea nei confronti delle imprese sociali.
4. Le funzioni di cui al presente articolo sono svolte dalla Direzione centrale competente in materia di cooperazione.>>.

32. Per le finalità previste dall' articolo 10, comma 1, lettera a), della legge regionale 20/2006 , come sostituito dal comma 31:
a) in relazione alle spese correnti, è destinata la spesa complessiva di 2.200.000 euro suddivisa in ragione di 600.000 euro per il 2017, di 700.000 euro per il 2018 e di 900.000 euro per il 2019 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 8 (Cooperazione e Associazionismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 101;
b) in relazione alle spese d'investimento, è destinata la spesa complessiva di 1.200.000 euro suddivisa in ragione di 600.000 euro per il 2017, di 300.000 euro per il 2018 e di 300.000 euro per il 2019 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 8 (Cooperazione e Associazionismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 101.
33. Per le finalità previste dall' articolo 10, comma 1, lettera b), della legge regionale 20/2006 , come sostituito dal comma 31, è destinata la spesa complessiva di 75.000 euro suddivisa in ragione di 25.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), Programma n. 8 (Cooperazione e Associazionismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti), dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 101.
34. Per le finalità previste dall' articolo 10, comma 1, lettera c), della legge regionale 20/2006 , come sostituito dal comma 31, è destinata la spesa complessiva di 2.300.000 euro suddivisa in ragione di 500.000 euro per il 2017, di 800.000 euro per il 2018 e di 1.000.000 euro per il 2019 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 8 (Cooperazione e Associazionismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti), dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 101.
36. L'Amministrazione regionale è autorizzata a scorrere la graduatoria delle domande delle famiglie utenti del servizio di distribuzione di GPL e di aria propanata, erogato nei territori dei Comuni di Andreis, Barcis, Cimolais, Claut, Forni di Sopra, Forni di Sotto e Paularo collocate utilmente nella graduatoria, ai sensi dell'articolo 2, commi 46-48, della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016), e non ancora finanziate per esaurimento delle risorse.
37. Per le finalità previste dal comma 36 è destinata la spesa di 66.000 euro per l'anno 2017 disposta a valere sulla Missione n. 17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche) - Programma n. 1 (Fonti energetiche) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 101.
38. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere in favore dei proprietari e conduttori di campeggi in area montana di proprietà pubblica e privata, come definiti dall' articolo 29, comma 3, della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale nonché modifiche alle leggi regionali 2/2002, 29/2005, 4/2016, 18/2015 in materia di turismo), contributi finalizzati alla copertura delle spese per le seguenti iniziative:
a) acquisto di arredi e attrezzature;
b) lavori di ammodernamento, ampliamento, ristrutturazione e manutenzione straordinaria e di ammodernamento;
c) realizzazione di parcheggi, anche mediante l'acquisto di immobili a servizio delle strutture ricettive;
d) attività di promozione turistica.
39. I finanziamenti di cui al comma 38 sono concessi ai sensi del regolamento (UE) n. 1407 della Commissione, del 21 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" e sono concessi nella misura del 80 per cento della spesa ammissibile. Dalla spesa ammissibile rimane in ogni caso esclusa l'Iva.
40. Con regolamento regionale da approvare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono determinati i criteri, le condizioni e le modalità di presentazione delle istanze e le modalità di concessione del contributo di cui al comma 38.
41. Per le finalità previste dalle lettere a), b) e c) del comma 38 è destinata la spesa di 800.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 101.
42. Per le finalità previste dal comma 38, lettera d), è destinata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 101.
43. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento straordinario al Comune di Vito d'Asio per sostenere i costi del servizio di trasporto scolastico particolarmente gravosi dovuti alla particolare orografia del territorio.
44. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 43 è presentata al Servizio coordinamento politiche per la montagna entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione delle spese.
45. Per le finalità previste dal comma 43 è destinata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 5 (Interventi per le famiglie) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 101.
46. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Socchieve un contributo al fine di consentire il completamento dell'intervento di realizzazione della centralina idroelettrica "Rio Grasia".
47. La domanda di contributo di cui al comma 46 è presentata al Servizio sviluppo economico locale della Direzione centrale attività produttive, turismo e cooperazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata della relazione tecnica e del relativo preventivo di spesa e di un progetto preliminare relativo all'intervento. Con il decreto di concessione del contributo sono stabilite le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.
48. Per le finalità previste dal comma 46 è destinata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 101.
49. L'Amministrazione regionale, nell'ambito del supporto ai cluster di cui all' articolo 15 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali), aderisce ai cluster tecnologici nazionali per il tramite dei soggetti gestori dei cluster regionali individuati dal suddetto articolo 15, commi 2 bis e 2 ter, che svolgono funzioni di referenti tecnici per l'Amministrazione medesima.
50. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di attività produttive, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'adesione al cluster tecnologici nazionali di cui al comma 49.
51. Per le finalità previste dal comma 49 è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 101.
52. L'Amministrazione regionale trasferisce a PromoTurismo FVG risorse finanziarie per l'esecuzione di interventi finalizzati alla realizzazione e al miglioramento di infrastrutture e immobili nell'ambito del territorio montano, destinati alla valorizzazione in chiave turistica delle località sciistiche regionali.
53. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di attività produttive, sono stabiliti i criteri e le modalità con cui PromoTurismo FVG individua gli interventi di cui al comma 52.
54. Le risorse sono trasferite a seguito di apposita domanda presentata da PromoTurismoFVG alla Direzione centrale competente in materia di attività produttive entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata della relazione tecnica e del relativo preventivo di spesa e di un progetto preliminare relativo all'intervento. Con il decreto di concessione del contributo sono stabilite le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.
55. Per le finalità previste dal comma 52 è destinata la spesa di 350.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 101.
56. Al fine di sostenere la residenza della popolazione nelle aree montane maggiormente disagiate, con iniziative indirizzate a migliorare la qualità della vita delle persone e a mantenere e valorizzare la qualità paesaggistica e storica dei borghi e dell'ambiente montano, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi a cooperative e associazioni di nuova istituzione o già operanti tramite unità locale nei Comuni montani di cui alla legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia), inseriti nella zona di svantaggio socio-economica C e, a condizione che comprendano centri abitati in zona C, inseriti nella zona di svantaggio socio-economico B individuate dalla deliberazione della Giunta regionale 31 ottobre 2000, n. 3303.
57. Le cooperative e le associazioni di cui al comma 56 svolgono, anche congiuntamente, almeno una delle seguenti attività:
a) l'attività di inclusione sociale e lavorativa;
b) la fornitura di servizi di prossimità;
c) l'organizzazione di iniziative di vicinato o di volontariato;
d) la manutenzione e valorizzazione degli edifici e dei borghi, nonché dell'ambiente naturale circostante;
e) il mantenimento dell'uso agricolo non professionale dei piccoli appezzamenti limitrofi alle abitazioni e ai centri abitati.
58. Per accedere al contributo i soggetti di cui al comma 56 presentano in allegato alla domanda un progetto di attività di durata almeno triennale riferito all'area di cui al comma 56, con evidenza delle ricadute positive attese.
58 bis. Le modifiche a un progetto di attività finanziato riguardanti le spese di cui al successivo comma 59, lettera b), limitatamente ai costi del personale, sono autorizzate dall'Amministrazione regionale anche con riferimento a spese sostenute, nel rispetto delle condizioni di eleggibilità previste dal regolamento di esecuzione.
58 ter. Le disposizioni di cui al comma 58 bis si applicano a decorrere dal 21 maggio 2019 anche in relazione ai provvedimenti di diniego già adottati ai quali non è seguito il disimpegno delle risorse già assegnate, a condizione che il beneficiario presenti domanda di variante alla struttura regionale competente per il procedimento contributivo entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale 29 giugno 2020, n. 13 (Disposizioni in materia di finanze, patrimonio e demanio, funzione pubblica, autonomie locali, sicurezza, politiche dell'immigrazione, corregionali all'estero e lingue minoritarie, cultura e sport, infrastrutture, territorio e viabilità, turismo, risorse agroalimentari, forestali, montagna, attività venatoria, lavoro, formazione, istruzione e famiglia, ambiente e energia, cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale, sanità e sociale, Terzo settore (Legge regionale multisettoriale)).
59. I contributi coprono i costi di:
a) costituzione della cooperativa o dell'associazione;
b) avviamento di una nuova unità locale, compresi gli oneri amministrativi e i costi del personale e dei collaboratori;
c) investimento, riferito alle attività previste nel progetto allegato alla domanda.
60. I contributi sono concessi nella misura massima di 200.000 euro fino al 100 per cento della spesa ammissibile nel caso di associazioni che non svolgano attività di impresa.
61. Qualora il beneficiario svolga un'attività di impresa, i contributi sono concessi come aiuti "de minimis", ai sensi del regolamento della Commissione (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 24 dicembre 2013, L 352, ai sensi del diritto comunitario, e non superano l'80 percento della spesa ammissibile.
62. Con regolamento di esecuzione emanato ai sensi dell' articolo 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), sono determinati i criteri e le modalità per i requisiti dei beneficiari e la validità, la valutazione e la presentazione delle domande di contributo, nonché gli elementi del procedimento contributivo.
63. Per le finalità previste dal comma 56 è destinata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2017 a valere Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 7 (Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni) - Titolo n. 1 (Spese correnti), dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 101.
64. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di de minimis, ai consorzi di sviluppo economico locale un contributo a sostegno degli oneri per le attività di allineamento e adeguamento degli standard dei processi svolti e di sviluppo della nuova programmazione in linea con la nuova vision dell'area, che si siano svolte nel primo quadriennio dall'avvenuta fusione di cui al comma 3 dell'articolo 62 della legge regionale 3/2015 .
65. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di attività produttive, sono determinate le attività di allineamento e adeguamento e le relative spese ammissibili.
66. Il contributo di cui al comma 64 è concesso previa presentazione di apposita domanda alla Direzione centrale competente in materia di attività produttive entro sessanta giorni dall'avvenuta fusione di cui al comma 3 dell'articolo 62 della legge regionale 3/2015 , corredata di un programma di spesa.
67. Con il decreto di concessione sono stabiliti modalità e termini per l'erogazione del contributo.
68. Per le finalità previste dal comma 64 è destinata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 101.
69. Alla legge regionale 21/2016 , sono apportate le seguenti modifiche:
a)
dopo l'articolo 69 è introdotto il seguente:
<<Art. 69 bis.
 (Contributi per la promozione delle pratiche sportive ed escursionistiche all'aria aperta)
1. Al fine di contribuire allo sviluppo sostenibile del territorio e delle pratiche sportive ed escursionistiche all'aria aperta, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi a operatori economici, associazioni sportive, enti pubblici e enti privati di promozione turistica, per la realizzazione, l'ampliamento o il ripristino di allestimenti, strutture e percorsi gestiti dai beneficiari medesimi destinati o da destinare allo svolgimento di tali pratiche sportive.
2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi ai sensi del Regolamento (CE) 18 dicembre 2013, n. 1407/2013 (Regolamento della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti <<de minimis>>), a soggetti e per attività diversi da quelli previsti a favore del Club alpino italiano (CAI) nel Friuli Venezia Giulia, nonché da quelli già previsti dalle leggi regionali di settore per le medesime spese.>>

b)
al comma 2 dell'articolo 58, le parole << e 69 >>, sono sostituite dalle seguenti: << , 69 e 69 bis. >>.

(1)
70. Per le finalità previste dall' articolo 69 bis della legge regionale 21/2016 , come inserito dal comma 69, è destinata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 101.
71. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi, anche a sollievo degli oneri pregressi, per la realizzazione di manifestazioni carnevalesche ai seguenti beneficiari e secondo le percentuali indicate:
a) Comitato Carnevale Carsico - Odbor za Kraški Pust di Trieste: 19 per cento;
b) Comitato per il coordinamento del carnevale cittadino e del Palio di Trieste: 13 per cento;
c) Associazione delle Compagnie del Carnevale di Muggia: 34 per cento;
d) Pro loco di Monfalcone per il Carnevale monfalconese: 34 per cento.
72. Le domande di concessione dei contributi di cui al comma 71 sono presentate alla Direzione centrale competente in materia di turismo entro il 15 marzo di ogni anno corredate di una relazione illustrativa dell'iniziativa e del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione del contributo sono fissate le modalità di erogazione e di rendicontazione del contributo.
73. Per le finalità previste dal comma 71 è destinata la spesa complessiva di 300.000 euro, suddivisa in ragione di 100.000 euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 101.
74. L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Cipaf (Consorzio per lo Sviluppo Industriale ed Economico della Zona Pedemontana Alto Friuli) un contributo straordinario per la progettazione preliminare e definitiva della rotonda e dell'annessa area di interscambio e parcheggio da realizzarsi in prossimità dell'uscita del casello autostradale di Osoppo per garantire la sicurezza dell'immissione nella SP 49 Osovana bis.
75. Per le finalità previste dal comma 74 il Consorzio presenta alla Direzione centrale attività produttive - Servizio Sviluppo economico locale, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposita istanza corredata da una relazione illustrativa. Con il decreto di concessione del contributo sono fissati i termini di esecuzione dell'intervento, le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.
76. Per le finalità previste dal comma 74 è destinata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporto e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 101.
77. L'Amministrazione regionale, nell'ambito delle azioni volte a promuovere e sostenere le attività coordinate di gestione di servizi socio-assistenziali e di inserimento lavorativo di persone svantaggiate, al fine di favorirne l'integrazione sociale e la stabilità occupazionale, è autorizzata a concedere a <<Da Amici Viviamo Insieme Dividendo Esperienze>> (DAVIDE) Soc. Coop. Sociale di Tolmezzo, un contributo straordinario in regime de minimis ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013, a sollievo degli oneri sostenuti nei sei mesi antecedenti l'entrata in vigore della presente legge, nonché degli oneri da sostenere entro il 30 settembre 2017, in relazione alla gestione delle proprie attività istituzionali socio-assistenziali, manifatturiere e di servizi conto terzi, per la realizzazione di progetti di inserimento lavorativo rivolti a persone in situazione di svantaggio, destinatarie di servizi socio-assistenziali. Nei suddetti oneri sono compresi i costi inerenti all'adattamento funzionale e alla conduzione dei locali in Comune di Tolmezzo adibiti a nuova sede operativa, con esclusione delle spese per l'acquisto di beni durevoli.
78. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 77 è presentata, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla Direzione centrale e al Servizio competenti in materia di incentivazione della cooperazione sociale corredata di una relazione illustrativa, del relativo preventivo di spesa con l'indicazione delle spese a carico del beneficiario e di una dichiarazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), avente a oggetto i contributi "de minimis" di cui l'impresa ha beneficiato negli ultimi tre esercizi finanziari. Con il decreto di concessione sono fissati le modalità e i termini di rendicontazione.
79. Per le finalità previste dal comma 77 è destinata la spesa di 25.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 4 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 101.
80. Al fine di sostenere la più ampia diffusione tra la popolazione delle terapie termali, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare risorse straordinarie al Comune di Monfalcone da dedicare allo sviluppo delle attività termali nel proprio territorio, previa domanda del Comune medesimo alla Struttura regionale competente in materia.
81. Per le finalità previste dal comma 80 è destinata la spesa di 350.000 euro per l'anno 2017, a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 101.
82. La Regione sostiene lo sviluppo di adeguate capacità manageriali delle società di gestione degli alberghi diffusi di cui all' articolo 22, comma 8, della legge regionale 21/2016 , tramite la concessione di incentivi per:
a) l'acquisizione di servizi di consulenza manageriale;
b) l'assunzione per il primo periodo di attività, nel limite massimo di ventiquattro mesi, di personale manageriale altamente qualificato.
83. Gli incentivi di cui al comma 82 sono concessi nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato secondo i criteri e le modalità stabiliti nel regolamento regionale di attuazione.
84. Per le finalità previste dal comma 82 è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2017, a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 101.
85. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere esclusivamente in favore dei Comuni, anche non appartenenti alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, che risultino titolari di diritti di proprietà delle malghe ubicate nel territorio regionale all'atto della domanda, contributi nella misura del 90 per cento finalizzati alla copertura delle spese di progettazione di interventi di manutenzione straordinaria delle malghe riguardanti l'adeguamento funzionale degli edifici o locali, destinati alle sottoelencate tipologie:
a) alla produzione primaria di prodotti agricoli;
b) alla trasformazione e alla vendita dei prodotti caseari al consumatore finale;
c) all'attività agrituristica.
86. Per le malghe di cui al comma 85 deve essere presente al momento della domanda la dichiarazione del legale rappresentante dell'Ente che attesti, a pena di inammissibilità che le stesse siano state monticate per almeno una stagione negli ultimi cinque anni.
87. Sono in ogni caso esclusi gli interventi su edifici diruti. Dalle spese ammissibili è esclusa l'imposta sul valore aggiunto.
88. I finanziamenti di cui al comma 85, lettera a), sono concessi ai sensi del regolamento (UE) n. 1408 della Commissione, del 24 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo.
89. I finanziamenti di cui al comma 85, lettere b) e c), sono concessi ai sensi del regolamento (UE) n. 1407 della Commissione, del 21 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".
90. La domanda per la concessione del finanziamento è presentata, esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC), entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge alla struttura competente in materia di politiche per la montagna, corredata della relazione tecnica descrittiva degli interventi e dal relativo quadro economico con evidenziata la quota delle spese tecniche, nonché con quantificazione delle spese di progettazione oggetto dell'istanza di finanziamento.
91. Il finanziamento di cui al comma 85 è concesso con procedimento a sportello di cui all' articolo 36, comma 4, della legge regionale 7/2000 , secondo l'ordine di arrivo delle istanze come attestato dalla data della ricevuta di accettazione della PEC che comprova l'avvenuta spedizione del messaggio con in allegato la relativa domanda, redatta sull'apposito modello predisposto dalla Struttura competente. Il finanziamento concesso è liquidato nella misura del 90 per cento dell'importo dell'affidamento ed è erogato compatibilmente con le esigenze finanziarie dell'ente beneficiario.
92. Per le finalità previste dal comma 85 è destinata la spesa di 70.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 101.
93. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Arta Terme un contributo annuale a sollievo degli oneri di ammortamento dei mutui contratti negli anni pregressi per l'adeguamento funzionale e la ristrutturazione del complesso termale.
94. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 93 è presentata, entro il 28 febbraio di ogni anno, alla Direzione centrale competente in materia di attività produttive, corredata di una relazione illustrativa, dei contratti di mutuo con relativo piano di ammortamento e del prospetto riepilogativo degli oneri finanziari da sostenere nel corso dell'annualità.
95. Nel decreto di concessione sono stabiliti i criteri e le modalità di erogazione e di rendicontazione del contributo ai sensi della legge regionale 7/2000 .
96. Per le finalità previste dal comma 93 è destinata la spesa complessiva di 408.000 euro, suddivisa in ragione di 136.000 euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019 a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) - dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 101.
97. I termini di cui all'articolo 19 comma 1 del Regolamento recante i criteri e le modalità per la concessione degli aiuti alle imprese commerciali e ai titolari delle autorizzazioni all'esercizio degli impianti di distribuzione carburanti, finalizzati alla riduzione dei maggiori costi dovuti allo svantaggio localizzativo, ai sensi dell'articolo 2, commi 143, 144, 145 e 146 della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016), emanato con decreto del Presidente della Regione 27 settembre 2016, n. 178/Pres., sono riaperti per novanta giorni a decorrere dal giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge.
98. Per l'anno 2016 saranno ammissibili le spese sostenute successivamente alla presentazione della domanda ed entro il 28 febbraio 2017.
99. Per l'anno 2016 il termine per la presentazione della rendicontazione scade il 30 aprile 2017.
100. Per le finalità previste dal comma 97 è destinata la spesa di 80.000 euro per l'anno 2017, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 2 (Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 101.
101. Ai sensi dell' articolo 4, comma 3, della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti), sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 di cui all'allegata Tabella B.
Note:
1Nel B.U.R. dd. 1/2/2017, n. 5, è stato pubblicato l'avviso di rettifica con cui la lett. b), c. 69, dell'art. 2 è sostituita dalla seguente: "b) al comma 2 dell'articolo 58 le parole "e 69" sono sostituite dalle seguenti:",69 e 69 bis""; il c. 20, dell art. 8 è sostituito dal seguente: "20. Al comma 43 dell'articolo 5 della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 34 (Legge di stabilità 2016), le parole "straordinario di 15.000 euro" sono soppresse"; al c. 19 dell'art.12 le parole "all'articolo 5, comma 14, della presente legge" sono sostituite con "all'articolo 5, comma 25, della presente legge".
2Comma 10 abrogato da art. 1, comma 6, lettera d), L. R. 6/2017
3Parole sostituite al comma 3 da art. 7, comma 1, L. R. 14/2017
4Integrata la disciplina del comma 56 da art. 2, comma 45, L. R. 37/2017
5Parole aggiunte al comma 3 da art. 2, comma 15, L. R. 45/2017
6Vedi la disciplina transitoria del comma 3, stabilita da art. 2, comma 16, L. R. 45/2017
7Comma 58 bis aggiunto da art. 68, comma 1, L. R. 13/2020
8Comma 58 ter aggiunto da art. 68, comma 1, L. R. 13/2020
9Comma 19 abrogato da art. 25, comma 6, lettera b), L. R. 3/2021 , dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al c. 5 dell'art. 25 della L.R. 3/2021, a seguito dell'abrogazione dell'art. 24 della L.R. 3/2015.
10Comma 20 abrogato da art. 25, comma 6, lettera b), L. R. 3/2021 , dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al c. 5 dell'art. 25 della L.R. 3/2021, a seguito dell'abrogazione dell'art. 24 della L.R. 3/2015.
11A decorrere dal 21/7/2022 sono entrati in vigore i regolamenti di attuazione dell'art. 25, c. 5, LR. 3/2021, emanati con DPReg. 13/7/2021, n. 0114/Pres. (B.U.R. 28/7/2021, n. 30) e DPReg. 5/7/2022, n. 081/Pres. (B.U.R. 20/7/2022, n. 29).