LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  09/01/2017
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 11
 (Funzionamento della Regione)
1.
La gestione fuori bilancio del fondo sociale a favore dei dipendenti regionali di cui all' articolo 152 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 (Stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia), è soppressa.

2.
Le risorse finanziarie derivanti dalla soppressione della gestione fuori bilancio di cui al comma 1 affluiscono al bilancio regionale e sono accertate e riscosse al Titolo n. 1 (Trasferimenti correnti) - Tipologia n. 101 (Trasferimenti correnti da amministrazioni pubbliche) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2017-2019.

3. Il Comitato di gestione e il Collegio dei revisori in carica alla data del 31 dicembre 2016 continuano a operare esclusivamente per gli adempimenti di chiusura della gestione fuori bilancio e sino, e non oltre, alla loro completa attuazione.
4. Alla legge regionale 53/1981 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
l'articolo 152 è sostituito dal seguente:
<<Art. 152
 (Fondo sociale)
1. E' istituito un fondo sociale a favore dei dipendenti regionali.
2. Il fondo sociale è finanziato con risorse stanziate annualmente con la legge di stabilità, nonché mediante i rientri delle somme impiegate per prestiti e mutui.>>;

b)
l'articolo 153 è sostituito dal seguente:
<<Art. 153
 (Prestazioni di natura sociale e assistenziale)
1. L'Amministrazione regionale provvede a erogare le seguenti prestazioni di natura sociale e assistenziale a favore dei dipendenti regionali in servizio:
a) sussidi assistenziali;
b) borse di studio;
c) prestiti;
d) mutui edilizi.
2. Le prestazioni di cui al comma 1, lettere a) e b), possono essere erogate, in caso di morte del dipendente, anche a favore dei suoi familiari a carico.
3. I requisiti, i criteri e le modalità di concessione delle prestazioni di cui al comma 1 sono definiti dal Comitato di gestione di cui all'articolo 155 sulla base delle linee di indirizzo stabilite dalla Giunta regionale.>>;

c)
l'articolo 155 è sostituito dal seguente:
<<Art. 155
 (Comitato di gestione del fondo sociale)
1. Il fondo sociale è gestito da un Comitato di gestione costituito da sette componenti e nominato con decreto del Presidente della Regione; il Comitato è composto dal direttore della struttura direzionale competente a erogare le prestazioni di cui all'articolo 153, con funzioni di presidente, e da:
a) tre dipendenti regionali designati dalla Giunta regionale;
b) tre rappresentanti del personale designati congiuntamente dalle organizzazioni sindacali e dalle rappresentanze sindacali unitarie.
2. Ai fini dell'erogazione delle prestazioni di cui all'articolo 153 il Comitato di gestione cura l'istruttoria delle domande presentate dai dipendenti redigendo i relativi elenchi dei potenziali beneficiari. I componenti del Comitato di gestione di cui al comma 1, lettere a) e b), durano in carica tre anni. Qualora, nel corso del triennio, debba provvedersi alla sostituzione di componenti del Comitato stesso, essa ha luogo per il periodo che ancora rimane al compimento del triennio.>>;

d)
al primo comma dell'articolo 158 bis le parole << , a favore del Fondo sociale, >> sono soppresse;

e) all'articolo 158 ter sono apportate le seguenti modifiche:
1)
al primo comma le parole << del Fondo sociale >> sono sostituite dalle seguenti: << dell'Amministrazione regionale >>;

2)
al numero 2) del primo comma le parole << compreso quello di equo indennizzo, >> sono soppresse;

3)
il secondo comma è sostituito dal seguente:
<<2. A copertura del mancato rientro delle somme concesse a seguito del verificarsi dei suddetti eventi, sono operate trattenute su ciascun prestito lordo concesso ai sensi dell'articolo 153, comma 1, lettere c) e d), nella misura dell'1 per cento.>>.

5.
In relazione al comma 1 gli articoli 154, 156, 157 e 158, della legge regionale 53/1981 , sono abrogati. Sono altresì abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:

a) l' articolo 15 della legge regionale 26 ottobre 1987, n. 33 (Norme di revisione contrattuale dello stato giuridico e del trattamento economico del personale della Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia);
b) l' articolo 47 della legge regionale 11 giugno 1988, n. 44 (Modificazioni, integrazioni ed interpretazioni delle disposizioni concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale regionale);
c) l' articolo 10 della legge regionale 15 maggio 1989, n. 13 (Modificazioni, integrazioni ed interpretazioni delle disposizioni concernenti lo stato giuridico del personale regionale);
d) i commi 5 e 6 dell' articolo 2 della legge regionale 7 maggio 1996, n. 20 (Norme urgenti in materia di personale.);
f) i commi 15 e 16 dell' articolo 12 della legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23 (Legge finanziaria 2014).
6. Con riferimento all'anno 2017 le domande per la concessione delle prestazioni di cui all' articolo 153, comma 1, della legge regionale 53/1981 , come sostituito dal comma 4, lettera b), possono essere presentate solo successivamente alla data di adozione, da parte del Comitato di gestione, della disciplina di cui al comma 3 del medesimo articolo 153 della legge regionale 35/1981 secondo i requisiti, i criteri e le modalità ivi previsti. Alle domande presentate nel corso dell'anno 2016 e non ancora liquidate alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché alle domande presentate entro il 31 gennaio 2017, relative a spese dell'ultimo bimestre dell'anno 2016, si applica, relativamente ai requisiti, ai criteri e alle modalità di concessione delle prestazioni, la disciplina vigente alla data del 31 dicembre 2016.
7. Per le finalità previste dall' articolo 153, comma 1, lettera a), della legge regionale 53/1981 , come sostituito dal comma 4, lettera b), è destinata la spesa complessiva di 3.180.000 euro, suddivisa in ragione di 1.100.000 euro per l'anno 2017 e di 1.040.000 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 10 (Risorse umane) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella K di cui all'articolo 12, comma 21.
8. Per le finalità previste dall' articolo 153, comma 1, lettera b), della legge regionale 53/1981 , come sostituito dal comma 4, lettera b), è destinata la spesa complessiva di 1.330.000 euro, suddivisa in ragione di 450.000 euro per l'anno 2017 e di 440.000 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 10 (Risorse umane) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella K di cui all'articolo 12, comma 21.
9. Per le finalità previste dall' articolo 153, comma 1, lettera c), della legge regionale 53/1981 , come sostituito dal comma 4, lettera b), è destinata la spesa complessiva di 1.740.000 euro, suddivisa in ragione di 600.000 euro per l'anno 2017 e di 570.000 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 10 (Risorse umane) - Titolo n. 3 (Spese per incremento attività finanziarie) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella K di cui all'articolo 12, comma 21.
10. Per le finalità previste dall' articolo 153, comma 1, lettera d), della legge regionale 53/1981 , come sostituito dal comma 4, lettera b), è destinata la spesa complessiva di 2.190.000 euro, suddivisa in ragione di 750.000 euro per l'anno 2017 e di 720.000 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 10 (Risorse umane) - Titolo n. 3 (Spese per incremento attività finanziarie) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella K di cui all'articolo 12, comma 21.
11. Ai fini della liquidazione degli incentivi di cui all' articolo 11 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica del lavori pubblici), per gli incarichi concernenti la realizzazione di opere pubbliche e gli atti di pianificazione, comunque denominati, affidati ai dipendenti regionali dall'1 gennaio al 31 dicembre 2014, gli stessi sono ripartiti secondo la disciplina del decreto del Presidente della Regione 13 gennaio 2005, n. 9 (Regolamento per la disciplina degli incentivi per la progettazione e realizzazione di lavori pubblici, ai sensi dell' articolo 11 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 ), nella misura delle aliquote previste dalla legge pro tempore vigente. Per le liquidazioni già commutate in entrata, la Direzione generale provvede alle riduzioni di legge, alla quantificazione degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione e al pagamento a favore del personale degli importi dovuti. Gli importi impegnati e non erogati ai sensi del presente comma costituiscono economie.
12.  
( ABROGATO )
Note:
1Parole sostituite al comma 12 da art. 7, comma 2, L. R. 3/2018
2Comma 12 abrogato da art. 6, comma 13, L. R. 12/2018