LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  09/01/2017
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 10
 (Sistema delle autonomie locali e coordinamento della finanza pubblica)
1. Al fine di consentire alle Unioni territoriali intercomunali una corretta valutazione e programmazione delle priorità e degli interventi strategici per il triennio 2017-2019 nell'ambito del primo Piano dell'Unione, in via eccezionale, la procedura di concertazione delle politiche di sviluppo del sistema integrato Regione-Autonomie locali inizia entro febbraio 2017, per addivenire alla stipulazione dell'Intesa per lo sviluppo 2017-2019 almeno trenta giorni prima dell'approvazione della legge di assestamento del bilancio 2017 e per garantirne il recepimento dei contenuti nella medesima legge di assestamento. Per la concertazione la Giunta regionale delibera le priorità di sviluppo sulle quali convergeranno le proposte di intervento inserite nei Piani delle Unioni. Le priorità così definite costituiscono gli indirizzi per la destinazione delle risorse per investimento assegnate alle Unioni nell'anno 2016 a valere sul fondo ordinario per gli investimenti di cui all' articolo 14, comma 9, lettera a), della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali).
2. Per le finalità di cui agli articoli 11 e 12 della legge regionale 18/2015 e a integrazione delle entrate proprie degli enti locali, le risorse finanziarie regionali complessive spettanti per il triennio 2017-2019 a favore degli enti locali sono quantificate:
a)
per gli anni 2017 e 2018 ai sensi dell' articolo 7 della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 34 (Legge di stabilità 2016), come modificato e integrato dalla legge regionale 11 marzo 2016, n. 3 (Norme di riordino delle funzioni delle Province in materia di vigilanza ambientale, forestale, ittica e venatoria, di ambiente, di caccia e pesca, di protezione civile, di edilizia scolastica, di istruzione e diritto allo studio, nonché di modifica di altre norme in materia di autonomie locali e di soggetti aggregatori della domanda), dalla legge regionale 28 giugno 2016, n. 10 (Modifiche a disposizioni concernenti gli enti locali contenute nelle leggi regionali 1/2006, 26/2014, 18/2007, 9/2009, 19/2013, 34/2015, 18/2015, 3/2016, 13/2015, 23/2007, 2/2016 e 27/2012), dalla legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016), e dalla legge regionale 9 dicembre 2016, n. 20 (Soppressione delle Province del Friuli Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali 11/1988, 18/2005, 7/2008, 9/2009, 5/2012, 26/2014, 13/2015, 18/2015 e 10/2016), nonché dalle disposizioni del presente articolo;

b) per l'anno 2019 in 446.084.357,90 euro, come determinate ai sensi dell' articolo 13 della legge regionale 18/2015 .
3. L'assegnazione di cui al comma 2 è incrementata:
a) per ciascuno degli anni 2017 e 2018 dell'ulteriore quota di 2.814.652,35 euro;
b) per l'anno 2019 dell'ulteriore quota di 5 milioni di euro.
4. Le risorse di cui al comma 2, lettera a), e al comma 3, lettera a), sono attribuite, ai sensi di quanto previsto dall' articolo 7 della legge regionale 34/2015 , come modificato dal presente articolo, e:
a) ai sensi di quanto disposto dai commi 50, lettere b) e c), 51, lettere b) e c), 65, 73, secondo periodo, 81, 83 e 88;
b) ai sensi di quanto disposto dalla legge regionale 9 dicembre 2016, n. 18 (Disposizioni in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale), come di seguito indicato:
1) 300.000 euro per le finalità previste dall'articolo 16, per ciascuno degli anni 2017 e 2018 a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella J di cui al comma 90;
2) 490.000 euro per le finalità previste dall'articolo 56, commi 16, 17 e 18, per ciascuno degli anni 2017 e 2018 a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella J di cui al comma 90;
3) 100.000 euro per le finalità previste dall'articolo 29, per ciascuno degli anni 2017 e 2018 a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 10 (Risorse umane) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella J di cui al comma 90.
5. Le risorse di cui al comma 2, lettera b), e al comma 3, lettera b), sono attribuite:
a) ai sensi di quanto disposto dai commi 13, 20, 24, 28, 32, 44, 49, 61, 64, 65, 73, primo periodo, 78, 81, 83 e 88;
b) per 300.000 euro per le finalità previste dall' articolo 16 della legge regionale 18/2016 , a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella J di cui al comma 90;
c) per 490.000 euro per le finalità previste dall'articolo 56, commi 16, 17 e 18, della legge regionale 18/2016 a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella J di cui al comma 90;
d) per 100.000 euro per le finalità previste dall' articolo 29 della legge regionale 18/2016 a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 10 (Risorse umane) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella J di cui al comma 90;
e) per 1 milione di euro per le finalità previste dall' articolo 4 della legge regionale 26 marzo 2014, n. 3 (Disposizioni in materia di organizzazione e di personale della Regione, di agenzie regionali e di enti locali);
f) per 29.060.000 euro a favore del bilancio regionale per effetto del trasferimento di funzioni provinciali nell'anno 2016 in capo alla Regione;
g) per 1.298.679,70 euro per le finalità di cui all' articolo 1, comma 28, della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30 (Legge strumentale 2008).
6.  
( ABROGATO )
7.
Al comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 20/2016 le parole << 1 gennaio >> sono sostituite dalle seguenti: << 1 aprile >>.

8.
Al comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 20/2016 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: << , nonché quelle di cui all'articolo 42 bis >>.

9.
Dopo l' articolo 42 della legge regionale 20/2016 è aggiunto il seguente:
<<Art. 42 bis
 (Norme transitorie in materia di edilizia scolastica)
1. Le Province continuano a esercitare le funzioni di cui al punto 5 dell'allegato C della legge regionale 26/2014 e di cui all' articolo 139, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 , richiamato al punto 7 della lettera c) dell'allegato C della medesima legge regionale 26/2014 , fino al loro trasferimento ai sensi dell'articolo 32, comma 4, della medesima legge regionale.>>.

10. In attuazione della previsione di cui all' articolo 38 della legge regionale 10/2016 , come sostituito dall' articolo 40 della legge regionale 20/2016 , l'importo del fondo ordinario transitorio comunale di cui all' articolo 45, comma 2, della legge regionale 18/2015 , è rideterminato in 306.461.000 euro per l'anno 2017 e in 288.955.000 euro per l'anno 2018, fermi restando i criteri di riparto di cui all'articolo 7, commi 8 e 9, della legge regionale 34/2015 .
11. La quota ordinaria del fondo ordinario transitorio comunale quantificata in 234.888.361,17 euro per l'anno 2017 dall' articolo 7, comma 8, lettera b), della legge regionale 34/2015 è rideterminata in 191.229.361,17 euro, fermi restando i criteri di riparto previsti, tenuto conto degli importi relativi ai singoli Comuni di cui all' articolo 56 ter, comma 8, della legge regionale 26/2014 , come sostituito dall' articolo 28 della legge regionale 20/2016, nonché tenuto conto del maggior valore risultante, per ciascun Comune, tra il riparto, in base al criterio storico, del valore delle funzioni comunali quantificate ai sensi dell' articolo 38 della legge regionale 10/2016 e il valore stimato o comunicato dalle Unioni territoriali intercomunali delle funzioni comunali dalle stesse attivate negli anni 2016 e 2017.
12. La quota ordinaria del fondo ordinario transitorio comunale quantificata in 184.555.140,92 euro per l'anno 2018 dall' articolo 7, comma 9, lettera b), della legge regionale 34/2015 è rideterminata in 123.390.140,92 euro, fermi restando i criteri di riparto previsti.
13. Il fondo ordinario transitorio comunale di cui all' articolo 45, comma 2, della legge regionale 18/2015 , pari a 288.955.000 euro, è assegnato per l'anno 2019:
a) per 14.565.198,33 euro a titolo di quota specifica, ripartita in misura proporzionale alle assegnazioni attribuite ai Comuni ai sensi dell'articolo 10, commi 20, 22 e 26, della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Legge finanziaria 2015), e dell'articolo 10, commi 22 e 24, della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 (Assestamento del bilancio 2015);
b) per 95.828.601,67 euro a titolo di quota ordinaria, ripartita in misura proporzionale al trasferimento ordinario unitario di cui all' articolo 10, comma 8, della legge regionale 27/2014 e all' articolo 10, comma 5, della legge regionale 20/2015 ;
c) per 178.561.200 euro a titolo di quota di perequazione, ripartita in base ai criteri definiti con regolamento regionale.
14.
Il trasferimento di cui al comma 13 comprende anche la quota per gli oneri del comparto unico del personale inquadrato nelle piante organiche aggiuntive costituite, in forza dell' articolo 41 ter della legge regionale 19 dicembre 1996, n. 49 (Norme in materia di programmazione, contabilità e controllo del Servizio sanitario regionale e disposizioni urgenti per l'integrazione socio-sanitaria), presso le Aziende per i servizi sanitari, nonché il personale dei consorzi istituiti ai sensi dell' articolo 6, comma 2, lettera b), della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 (Norme per l'integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104 " Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate "), e i Comuni trasferiscono a detti soggetti quote adeguate di assegnazione.

15. Non beneficiano del riparto della quota di perequazione del fondo ordinario transitorio comunale per gli anni 2017-2019, totalmente o nella misura indicata dal regolamento regionale, i Comuni che non trasmettono nei modi e nei tempi previsti dalla Regione i dati in loro possesso necessari per la determinazione e la quantificazione della predetta quota.
16. Per la finalità prevista dal comma 13 è destinata la spesa complessiva di 288.955.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella J di cui al comma 90.
17. A parziale modifica della disposizione di cui all' articolo 7, comma 17, della legge regionale 34/2015 , nonché in attuazione dell'articolo 32, comma 4, e dell'articolo 35, commi 4 bis e 4 ter, della legge regionale 26/2014 , nonché della previsione di cui all' articolo 38 della legge regionale 10/2016 , come sostituito dall' articolo 40 della legge regionale 20/2016 , l'importo del fondo ordinario transitorio per le Unioni territoriali intercomunali, di cui all' articolo 45, comma 4, della legge regionale 18/2015 , è rideterminato in 64.215.600,83 euro per il 2017 e in 86.321.801,11 euro per il 2018.
18. Per l'anno 2017, il fondo ordinario transitorio per le Unioni territoriali intercomunali di cui al comma 17 è assegnato:
a) per 6.756.000 euro a titolo di quota specifica, già prevista dall' articolo 7, comma 17, della legge regionale 34/2015 , come rideterminata dalle leggi regionali 3/2016 e 10/2016 e ripartita in misura proporzionale all'assegnazione attribuita alle Unioni nell'anno 2016 ai sensi dell' articolo 7, comma 18, della legge regionale 34/2015 ;
b) per 8.012.000 euro a titolo di quota ordinaria per le funzioni comunali di cui all' articolo 26 della legge regionale 26/2014 e ripartita per ciascuna Unione in misura corrispondente alla somma dei valori delle funzioni, calcolata ai sensi del comma 2, lettere a) e b), dell' articolo 38 della legge regionale 10/2016 , come sostituito dall' articolo 40 della legge regionale 20/2016 ;
c) per 35.647.000 euro a titolo di quota comunale per servizi sociali di cui all' articolo 26, comma 1, lettera b), della legge regionale 26/2014 , ripartita in base all'importo determinato per ciascuna Unione ai sensi dell' articolo 56 ter, comma 8, della legge regionale 26/2014 , come sostituito dall' articolo 28 della legge regionale 20/2016 ; a tal fine la quantificazione degli importi relativi ai singoli Comuni è data dal valore maggiore tra l'anno 2015 e le previsioni assestate del 2016;
d) per 13.800.600,83 euro a titolo di quota per le funzioni provinciali trasferite a decorrere dall'1 gennaio 2017, da ripartire a favore delle Unioni in cui ha sede il Comune più popoloso ai sensi dell' articolo 35, comma 4 ter, della legge regionale 26/2014 , sulla base delle risultanze dei piani di subentro, nonché tenuto conto della spesa storica.
19. Per l'anno 2018, il fondo ordinario transitorio per le Unioni territoriali intercomunali di cui al comma 17 è assegnato:
a) per 6.756.000 euro a titolo di quota specifica, già prevista dall' articolo 7, comma 17, della legge regionale 34/2015 , come rideterminata dalle leggi regionali 3/2016 e 10/2016 e ripartita in misura proporzionale all'assegnazione attribuita alle Unioni nell'anno 2016 ai sensi dell' articolo 7, comma 18, della legge regionale 34/2015 ;
b) per 25.518.000 euro a titolo di quota ordinaria per le funzioni comunali di cui all' articolo 26 della legge regionale 26/2014 e ripartita per ciascuna Unione in misura corrispondente alla somma dei valori delle funzioni, calcolata ai sensi del comma 2, lettere a) e b), e del comma 3 dell'articolo 38 della legge regionale 10/2016 , come sostituito dall' articolo 40 della legge regionale 20/2016 ;
c) per 35.647.000 euro a titolo di quota comunale per servizi sociali di cui all' articolo 26, comma 1, lettera b), della legge regionale 26/2014 , ripartita in misura pari all'assegnazione attribuita alle Unioni nell'anno 2017 ai sensi del comma 18, lettera c);
d) per 18.400.801,11 euro a titolo di quota per le funzioni provinciali trasferite a decorrere dall'1 gennaio 2017, da ripartire a favore delle Unioni sulla base delle risultanze degli accordi di cui all' articolo 35, comma 4 bis, della legge regionale 26/2014 .
20. Per l'anno 2019, il fondo ordinario transitorio per le Unioni territoriali intercomunali pari a 88.351.730,11 euro, di cui all' articolo 45, comma 4, della legge regionale 18/2015 , è assegnato:
a) per 6.756.000 euro a titolo di quota specifica, già prevista dall' articolo 7, comma 17, della legge regionale 34/2015 , come rideterminata dalle leggi regionali 3/2016 e 10/2016 e ripartita in misura proporzionale all'assegnazione attribuita alle Unioni nell'anno 2016 ai sensi dell' articolo 7, comma 18, della legge regionale 34/2015 ;
b) per 25.518.000 euro a titolo di quota ordinaria per le funzioni comunali di cui all' articolo 26 della legge regionale 26/2014 e ripartita per ciascuna Unione in misura proporzionale all'assegnazione di cui al comma 19, lettera b);
c) per 35.647.000 euro a titolo di quota comunale per servizi sociali di cui all' articolo 26, comma 1, lettera b), della legge regionale 26/2014 , ripartita in misura proporzionale all'assegnazione attribuita alle Unioni nell'anno 2017 ai sensi del comma 18, lettera c);
d) per 20.430.730,11 euro a titolo di quota per le funzioni provinciali trasferite a decorrere dall'1 gennaio 2017, ripartita in misura proporzionale all'assegnazione attribuita alle Unioni nell'anno 2018 ai sensi del comma 19, lettera d).
21. Per le finalità previste ai commi 18, 19 e 20 la spesa complessiva di 238.889.132,05 euro è:
a) rideterminata in 150.537.401,94 euro per il biennio 2017-2018, suddivisa in 64.215.600,83 euro per l'anno 2017 e in 86.321.801,11 euro per l'anno 2018, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella J di cui al comma 90;
b) destinata in 88.351.730,11 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella J di cui al comma 90.
22. In relazione alle funzioni provinciali trasferite alla Regione e a quelle trasferite ai Comuni ai sensi della legge regionale 26/2014 , per l'esercizio in forma associata mediante le Unioni e da parte dei Comuni che non vi partecipano l'importo del fondo ordinario transitorio per le Province di cui all' articolo 47 della legge regionale 18/2015 è rideterminato in 9.702.622,11 euro per l'anno 2017 e in 5.689.234,24 euro per l'anno 2018.
23. Le risorse relative ai trasferimenti di cui ai commi 13, 18, 19 e 20 se non erogate entro il 15 ottobre di ciascun anno con le modalità di cui all' articolo 17 della legge regionale 18/2015 e di cui all' articolo 10, comma 37, della legge regionale 27/2014 , sono erogate entro il 30 novembre del medesimo anno, compatibilmente con il rispetto dei vincoli di finanza pubblica imposti alla Regione.
24. Il fondo per sostenere e promuovere i percorsi di fusione tra Comuni di cui all'articolo 14, commi da 4 a 7, della legge regionale 18/2015 , ammonta a 1 milione di euro per l'anno 2019.
25. Gli enti interessati a ciascun percorso presentano domanda tramite il Comune più popoloso entro il 30 aprile 2019, specificando le proposte di utilizzo delle risorse regionali in conformità alle previsioni dell' articolo 14, comma 5, della legge regionale 18/2015 .
26. L'assegnazione è concessa ed erogata entro trenta giorni dalla deliberazione del riparto da parte della Giunta regionale ai sensi dell' articolo 14, comma 6, della legge regionale 18/2015 .
27. Per la finalità prevista dal comma 24 è destinata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella J di cui al comma 90.
28. Il fondo di accompagnamento dei Comuni risultanti da fusione di cui all' articolo 8, comma 9, della legge regionale 26/2014 e all' articolo 14, comma 8, della legge regionale 18/2015 , ammonta a 3 milioni di euro per l'anno 2019, ed è assegnato d'ufficio e in unica soluzione entro il 30 aprile 2019.
29. Per la finalità prevista dal comma 28 è destinata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella J di cui al comma 90.
30. L'importo del fondo per l'incentivazione della gestione delle funzioni comunali da parte delle Unioni territoriali intercomunali di cui all' articolo 46 della legge regionale 18/2015 per l'anno 2017 è rideterminato in 2.214.652,35 euro.
31. L'importo del fondo per la valorizzazione di buone pratiche e interventi risanatori urgenti e anticipazioni finanziarie di cui all' articolo 14, comma 11, della legge regionale 18/2015 è rideterminato in 3 milioni di euro per l'anno 2017 e in 3 milioni di euro per l'anno 2018.
32. Il fondo per la valorizzazione di buone pratiche e interventi risanatori urgenti e anticipazioni finanziarie di cui all' articolo 14, comma 11, della legge regionale 18/2015 , ammonta a 3 milioni di euro per l'anno 2019.
33. Per l'anno 2017 il fondo per la valorizzazione di buone pratiche e interventi risanatori urgenti e anticipazioni finanziarie è destinato:
a) una quota per la valorizzazione di buone pratiche dei Comuni e delle Unioni territoriali intercomunali;
b) una quota per il contributo al risanamento finanziario degli enti locali che deliberano la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, di cui all' articolo 32, comma 2, della legge regionale 18/2015.
34. La quota di cui al comma 33, lettera a), è destinata al concorso agli oneri corrispondenti alle penalità connesse a operazioni di estinzione anticipata del debito da parte dei Comuni e delle Unioni territoriali intercomunali.
35. Il concorso agli oneri corrispondenti alle penalità connesse a operazioni di estinzione anticipata è determinato nella misura del 95 per cento delle penalità quantificate nella domanda di contributo.
36. La domanda per accedere al contributo di cui al comma 33, lettera a), è presentata alla Direzione centrale competente in materia di autonomie locali, entro il 30 aprile 2017, e contiene:
a) la richiesta espressa di voler beneficiare del contributo;
b) l'indicazione dell'ammontare complessivo delle penalità connesse all'estinzione anticipata del debito, comprovate da una simulazione di chiusura anticipata del mutuo fornita dall'istituto erogatore del mutuo stesso;
c) gli estremi dell'atto consiliare contenente la volontà di estinzione anticipata del debito;
d) la dichiarazione che la richiesta è formulata per operazioni di estinzione anticipata attivate dalla data dell'1 gennaio 2017 o che l'ente intende adottare entro l'anno 2017.
37. Il contributo di cui al comma 33, lettera a), è concesso entro il 31 maggio 2017. In caso di insufficienza dello stanziamento, l'assegnazione spettante a ciascun beneficiario è ridotta in misura proporzionale.
38. La quota di cui al comma 33, lettera a), non concessa entro il 31 maggio 2017, è concessa entro il 31 ottobre 2017 previa domanda, da presentare con le modalità previste al comma 36, entro il 30 settembre 2017. In caso di insufficienza, l'assegnazione spettante a ciascun beneficiario è ridotta in misura proporzionale.
39. L'erogazione è disposta in via posticipata, previa presentazione entro il 31 marzo 2018 degli oneri effettivamente sostenuti e della documentazione idonea a dimostrare l'avvenuta estinzione anticipata del debito.
40. Per la quota di cui al comma 33, lettera b), fino all'approvazione delle deliberazioni della Giunta regionale di cui all'articolo 32, comma 3, e all' articolo 4 della legge regionale 18/2015 , continua a trovare applicazione quanto deliberato dalla Giunta regionale in attuazione dell'articolo 14, commi da 17 a 20, della legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23 (Legge finanziaria 2014).
41. Con regolamento regionale sono definiti i criteri per l'accesso e per il riparto e la gestione del fondo di cui al comma 33 in relazione alle risorse stanziate per gli anni 2018 e 2019.
42. Per la finalità prevista dal comma 32 è destinata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella J di cui al comma 90.
43. L'importo del fondo accadimenti di natura straordinaria previsto dall' articolo 14, comma 12, della legge regionale 18/2015 , è rideterminato in 2.325.000 euro per l'anno 2017 e in 2.325.000 euro per l'anno 2018.
44.  
( ABROGATO )
45.  
( ABROGATO )
46.  
( ABROGATO )
47.  
( ABROGATO )
48. Per la finalità prevista dal comma 44 è destinata la spesa di 2.325.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella J di cui al comma 90.
49. Per l'anno 2019 il fondo ordinario per gli investimenti pari a complessivi 27.817.890,09 euro è destinato:
a) per la quota di 10.490.215,80 euro a favore dei Comuni;
b) per la quota di 14.327.674,29 euro a favore delle Unioni territoriali intercomunali;
c) per la quota di 3 milioni di euro a favore delle Unioni territoriali intercomunali, in misura proporzionale alla superficie degli immobili destinati all'istruzione secondaria di secondo grado.
50. Per l'anno 2018 il fondo ordinario per gli investimenti pari a complessivi 15.237.458,50 euro è destinato:
a) per la quota di 4.200.000 euro a favore dei Comuni;
b) per la quota di 8.037.458,50 euro a favore delle Unioni territoriali intercomunali;
c) per la quota di 3 milioni di euro a favore delle Unioni territoriali intercomunali, in misura proporzionale alla superficie degli immobili destinati all'istruzione secondaria di secondo grado.
51. Per l'anno 2017 il fondo ordinario per gli investimenti è destinato:
a) per la quota di 2.500.000 euro a favore dei Comuni;
b) per la quota di 6.227.458,50 euro a favore delle Unioni territoriali intercomunali;
c) per la quota di 3 milioni di euro a favore delle Unioni territoriali intercomunali, in misura proporzionale alla superficie degli immobili destinati all'istruzione secondaria di secondo grado.
52. La quota di cui al comma 51, lettera a), è ripartita con i criteri di seguito indicati:
a) per il 20 per cento in misura proporzionale alla superficie di ciascun Comune rispetto alla superficie totale della Regione, sulla base dei dati ISTAT;
b) per il 10 per cento in misura proporzionale alla superficie montana di ciascun Comune rispetto al totale della superficie montana della Regione, secondo i dati forniti dall'UNCEM;
c) per il 25 per cento in misura proporzionale alla popolazione residente di ciascun Comune rispetto alla popolazione complessiva della Regione, sulla base dei dati ISTAT;
d) per il 25 per cento in misura proporzionale alla popolazione di età minore o uguale a quattordici anni di ciascun Comune rispetto alla popolazione complessiva della Regione compresa in questa fascia di età, sulla base dei dati ISTAT;
e) per il 20 per cento in misura proporzionale alla viabilità di proprietà di ciascun Comune.
53. La quota di cui al comma 51, lettera b), è ripartita con i criteri di seguito indicati:
a) per il 20 per cento in misura proporzionale alla superficie di ciascuna Unione territoriale intercomunale rispetto alla superficie totale della Regione, sulla base dei dati ISTAT;
b) per il 10 per cento in misura proporzionale alla superficie montana di ciascuna Unione territoriale intercomunale rispetto al totale della superficie montana della Regione, secondo i dati forniti dall'UNCEM;
c) per il 25 per cento in misura proporzionale alla popolazione residente di ciascuna Unione territoriale intercomunale rispetto alla popolazione complessiva della Regione, sulla base dei dati ISTAT;
d) per il 25 per cento in misura proporzionale alla popolazione di età minore o uguale a quattordici anni di ciascuna Unione territoriale intercomunale rispetto alla popolazione complessiva della Regione compresa in questa fascia di età, sulla base dei dati ISTAT;
e) per il 15 per cento in misura proporzionale alla viabilità di proprietà di ciascun Comune;
f) per il 5 per cento in misura proporzionale alla superficie degli immobili destinati all'istruzione secondaria di secondo grado.
54. Le risorse di cui al comma 51 sono concesse ed erogate d'ufficio in unica soluzione entro il 31 agosto 2017. Entro trenta mesi dall'erogazione il beneficiario presenta alla Regione una certificazione attestante l'avvenuta destinazione della quota ricevuta per spese d'investimento.
55. Il fondo di cui al comma 49 e al comma 50 è ripartito secondo criteri definiti con regolamento tenuto conto degli indicatori di cui all' articolo 14, comma 9, lettera a), della legge regionale 18/2015 .
56. Per la finalità prevista dal comma 49 è destinata la spesa di 27.817.890,09 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella J di cui al comma 90.
57.  
( ABROGATO )
58.  
( ABROGATO )
59.  
( ABROGATO )
60.  
( ABROGATO )
61. Nelle more dell'intesa tra lo Stato e la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia in merito agli effetti finanziari della sentenza della Corte costituzionale n. 188 del 20 luglio 2016, è costituito un fondo straordinario per la regolazione dei rapporti finanziari IMU pari a complessivi 2.814.652,35 euro, di cui 314.652,35 euro per l'anno 2018 e 2.500.000 euro per l'anno 2019.
62. Per la finalità prevista dal comma 61 è destinata la spesa complessiva di 2.814.652,35 euro, suddivisa in ragione di 314.652,35 euro per l'anno 2018 e di 2.500.000 euro per l'anno 2019, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella J di cui al comma 90.
63. Il fondo straordinario per la regolazione dei rapporti in esito al trasferimento delle funzioni provinciali alla Regione e ai Comuni costituiti in Unioni territoriali intercomunali, è rideterminato in 10.007.886,84 euro per l'anno 2017 e in 13.524.079,78 euro per l'anno 2018.
64. Al fine di accantonare le risorse necessarie al trasferimento delle funzioni delle Province, previsto nell' articolo 32 della legge regionale 26/2014 , alla Regione e ai Comuni costituiti in Unione territoriale intercomunale con le modalità di cui al medesimo articolo 32, comma 4, è costituito per l'anno 2019 un fondo straordinario di 17.183.385,02 euro, destinato a finanziare le medesime funzioni in capo all'Amministrazione regionale e alle Unioni territoriali intercomunali.
65. La Regione assegna un fondo di 7.903.339,18 euro, relativo ai contributi precedentemente erogati dalle Province, suddiviso in ragione delle seguenti destinazioni e dei seguenti importi:
a) settore cultura e beni culturali 1.878.210 euro;
b) settore turistico 1.040.063 euro;
c) settore sportivo e ricreativo 1.040.063 euro;
d)   ( ABROGATA )
e)   ( ABROGATA )
f) a favore del Consorzio per la Scuola mosaicisti del Friuli 45.600 euro.
66. Per le finalità previste dal comma 65, lettera a), è destinata la spesa di 1.878.210 euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella J di cui al comma 90.
67. Per le finalità previste dal comma 65, lettera b), è destinata la spesa di 1.040.063 euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019 a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella J di cui al comma 90.
68. Per le finalità previste dal comma 65, lettera c), è destinata la spesa di 1.040.063 euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019 a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella J di cui al comma 90.
69. Per le finalità previste dal comma 65, lettera d), è destinata la spesa di 2.813.932,68 euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 10 (Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella J di cui al comma 90.
70. Per le finalità previste dal comma 65, lettera e), è destinata la spesa di 1.085.470,50 euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 10 (Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella J di cui al comma 90.
71. Per le finalità previste dal comma 65, lettera f), è destinata la spesa di 45.600 euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019 a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 2 (Formazione professionale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella J di cui al comma 90.
72. Per la finalità prevista dal comma 64 è destinata per l'anno 2019 la spesa di 17.183.385,02 euro a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella J di cui al comma 90.
73. Per le gestioni commissariali delle Province è assegnato un fondo di 7.213.005,35 euro per l'anno 2017, di 2 milioni di euro per l'anno 2018 e di 2.500.000 euro per l'anno 2019. La quota di 110.000 euro per l'anno 2017 è assegnata alla Provincia di Gorizia per la copertura degli oneri dell'ultima annualità dei prestiti contratti ai sensi dell' articolo 3, comma 60, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007).
74. I fondi di cui ai commi 22 e 73 sono assegnati alle Province tenuto conto dei dati forniti dalle Province medesime in relazione alle attività ancora in essere all'1 gennaio 2017.
75. Per la finalità prevista dal comma 73 è destinata la spesa complessiva di 11.713.005,35 euro, suddivisa in ragione di 7.213.005,35 euro per l'anno 2017, di 2 milioni di euro per l'anno 2018 e di 2.500.000 euro per l'anno 2019, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella J di cui al comma 90.
76. Al fine di assicurare l'ottimizzazione delle risorse nonché la copertura delle spese di funzionamento delle Province, con atti amministrativi di variazione al bilancio finanziario gestionale, sono disposte le necessarie variazioni compensative tra il fondo costituito ai sensi dell' articolo 47, comma 1, della legge regionale 18/2015 , il fondo costituito ai sensi dell' articolo 7, comma 29, della legge regionale 34/2015 e il fondo costituito ai sensi del comma 73.
77.
In relazione alla legge regionale 20/2016 , al processo di soppressione delle Province del Friuli Venezia Giulia e al subentro nella gestione delle funzioni dalle stesse esercitate da parte di altri soggetti, le Province, fino alla loro definitiva ed effettiva cessazione, possono operare lo svincolo dei trasferimenti regionali correnti e in conto capitale già attribuiti ai predetti enti, nonché delle quote corrispondenti ai crediti vantati dall'Amministrazione regionale in relazione alle funzioni provinciali già trasferite alla Regione e affluiti nell'avanzo di amministrazione vincolato, nella misura assentita dall'Amministrazione regionale. Le quote dell'avanzo di amministrazione così svincolate, unitamente alle altre quote dell'avanzo di amministrazione sono utilizzate al fine di garantire l'equilibrio della situazione corrente dei bilanci.

78. Per la realizzazione di interventi da parte degli enti locali della Regione in relazione al programma regionale in materia di sicurezza è destinata la quota complessiva di 6.492.985,77 euro per il triennio 2017-2019, suddivisa in ragione di 1.488.041,77 euro per l'anno 2017, di 2.502.472 euro per l'anno 2018 e di 2.502.472 euro per l'anno 2019.
79. Per la finalità prevista dal comma 78 è destinata la spesa complessiva di 6.492.985,77 euro, suddivisa in ragione di 1.488.041,77 euro per l'anno 2017, di 2.502.472 euro per l'anno 2018 e di 2.502.472 euro per l'anno 2019, a valere sulla Missione n. 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma n. 1 (Polizia locale e amministrativa) - Titolo n. 1 (Spese correnti) e Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella J di cui al comma 90.
80. A seguito del trasferimento delle funzioni in materia di ambiente dalle Province alla Regione, i Comuni del Friuli Venezia Giulia, a decorrere dall'1 gennaio 2017, versano alla Regione il Tributo per l'Esercizio delle Funzioni di Tutela, Protezione ed Igiene dell'Ambiente (TEFA), nella misura già determinata dalle Province, ai sensi dell' articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell' articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 ), e dell' articolo 1, comma 666, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014).
81. Per gli anni dal 2017 al 2022 è assegnato l'importo complessivo di 11.843.170,80 euro di cui 1.973.861,80 euro annui per ciascuno degli anni dal 2017 al 2022 a favore dei Comuni, sulla base dei riparti e dei conseguenti impegni pluriennali assunti dalle Province in relazione alla quota a favore dei Comuni, per il finanziamento di interventi di ristrutturazione, adeguamento e messa a norma del patrimonio edilizio scolastico di cui all' articolo 1, comma 28, della legge regionale 30/2007 .
82. Per le finalità previste dal comma 81 è destinata la spesa di 11.843.170,80 euro, suddivisa in ragione di 1.973.861,80 euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2022, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella J di cui al comma 90.
83. Per gli anni dal 2017 al 2021 è assegnato l'importo complessivo di 740.000 euro, di cui 148.000 euro annui per ciascuno degli anni dal 2017 al 2021 a favore dei Comuni, sulla base dei riparti e dei conseguenti impegni pluriennali assunti dalla Provincia di Udine in relazione alla quota a favore dei Comuni, per il finanziamento di interventi di ristrutturazione, adeguamento e messa a norma del patrimonio edilizio scolastico di cui all' articolo 27 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10 (Riordinamento istituzionale della Regione e riconoscimento e devoluzione di funzioni agli Enti locali).
84. Per le finalità previste dal comma 83 è destinata la spesa di 740.000 euro, suddivisa in ragione di 148.000 euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2021, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella J di cui al comma 90.
85. Le risorse di cui al comma 83 sono attribuite per l'esercizio di funzioni proprie dei Comuni.
86. In sede di prima applicazione, in relazione all' articolo 1, comma 534, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019), il gettito dell'imposta sulle formalità di trascrizione, iscrizione e annotazione dei veicoli incassato dalla Regione è destinato a favore della Regione stessa, delle Province, dei Comuni e delle Unioni territoriali intercomunali, in relazione al processo di subentro delle Province stesse.
87. Le entrate derivanti dal disposto di cui al comma 86 sono accertate e riscosse con riferimento al Titolo n. 1 (Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa), Tipologia 10101 (Imposte, tasse e proventi assimilati) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella J di cui al comma 90.
88. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere gli oneri per le attività dell'Assemblea di comunità linguistica friulana di cui all' articolo 21 della legge regionale 26/2014 , anche tramite trasferimenti all'ARLeF.
88 bis. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 88 è presentata entro il 31 marzo di ogni anno corredata del programma per l'utilizzo delle risorse e del relativo cronoprogramma. Con il decreto di liquidazione del contributo sono stabiliti i termini e le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.
89. Per le finalità previste dal comma 88 è destinata la spesa complessiva di 225.000 euro, suddivisa in ragione di 75.000 euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019 a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella J di cui al comma 90.
90. Ai sensi dell' articolo 4, comma 3, della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti), sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 di cui all'allegata Tabella J.
Note:
1Lettera d) del comma 65 abrogata da art. 7, comma 3, L. R. 9/2017
2Lettera e) del comma 65 abrogata da art. 7, comma 3, L. R. 9/2017
3Integrata la disciplina del comma 18 da art. 7, comma 4, L. R. 9/2017
4Integrata la disciplina della lettera c) del comma 18 da art. 8, comma 2, L. R. 9/2017
5Integrata la disciplina della lettera b) del comma 18 da art. 10, comma 2, L. R. 9/2017
6Parole sostituite al comma 11 da art. 11, comma 1, L. R. 9/2017
7Vedi la disciplina transitoria della lettera b) del comma 65, stabilita da art. 16, comma 1, L. R. 14/2017
8Vedi la disciplina transitoria della lettera c) del comma 65, stabilita da art. 16, comma 1, L. R. 14/2017
9Parole aggiunte al comma 11 da art. 10, comma 1, lettera a), L. R. 31/2017
10Parole sostituite alla lettera a) del comma 33 da art. 10, comma 1, lettera b), L. R. 31/2017
11Parole sostituite alla lettera b) del comma 33 da art. 10, comma 1, lettera b), L. R. 31/2017
12Parole soppresse al comma 38 da art. 10, comma 1, lettera c), L. R. 31/2017
13Integrata la disciplina del comma 18 da art. 10, comma 9, L. R. 31/2017
14Comma 57 abrogato da art. 10, comma 45, L. R. 31/2017
15Comma 58 abrogato da art. 10, comma 45, L. R. 31/2017
16Comma 59 abrogato da art. 10, comma 45, L. R. 31/2017
17Comma 60 abrogato da art. 10, comma 45, L. R. 31/2017
18Vedi anche quanto disposto dall'art. 12, comma 1, L. R. 31/2017
19Parole aggiunte al comma 77 da art. 10, comma 8, L. R. 37/2017
20Parole sostituite al comma 77 da art. 10, comma 8, L. R. 37/2017
21Comma 88 bis aggiunto da art. 9, comma 28, L. R. 44/2017
22Vedi la disciplina transitoria del comma 47, stabilita da art. 10, comma 43, L. R. 45/2017
23Comma 44 abrogato da art. 9, comma 1, L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
24Comma 45 abrogato da art. 9, comma 1, L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
25Comma 46 abrogato da art. 9, comma 1, L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
26Comma 47 abrogato da art. 9, comma 1, L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
27Comma 6 abrogato da art. 40, comma 2, L. R. 21/2019 , a seguito dell'abrogazione degli artt. 32 e 35, L.R. 26/2014, dall'1/7/2020, data dal trasferimento delle funzioni di cui all'art. 29, c. 1, L.R. 21/2019, come disposto dall'art. 40, c. 2 della medesima L.R. 21/2019.