LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  09/01/2017
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 3
 (Risorse agricole e forestali)
1. Al fine di consentire il regolare conferimento del latte a uso alimentare presso gli stabilimenti autorizzati ai sensi del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari e ai sensi del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale la conseguente cessazione dell'attività zootecnica, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere aiuti per l'acquisto di contenitori e altre attrezzature refrigeranti, fisse o mobili, adeguati a conservare il latte fino al momento della raccolta.
2. Gli aiuti di cui al comma 1 sono concessi, dalla Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche, alle imprese individuate, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dalla Direzione centrale salute, integrazione socio sanitaria, politiche sociali e famiglia sulla base dei controlli effettuati dall'Azienda per i servizi sanitari n. 3. Gli aiuti sono concessi in conformità al regolamento (CE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo.
3. Gli aiuti di cui al comma 1 sono erogati per il tramite dell'Associazione allevatori del Friuli Venezia Giulia che, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta alla Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche un Progetto per il miglioramento delle modalità di conferimento del latte in montagna in cui sono riportati, impresa per impresa, la descrizione dei contenitori e delle altre attrezzature refrigeranti che è necessario acquistare, il relativo preventivo di spesa e l'entità del contributo richiesto nei limiti del massimale di cui all' articolo 2, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1408/2013 . Al Progetto sono allegate le domande di contributo sottoscritte dal titolare di ciascuna impresa; qualora un'impresa fra quelle individuate ai sensi del comma 8 non intenda richiedere il contributo, al Progetto va in ogni caso allegata la dichiarazione con cui il titolare attesta di essere stato informato della possibilità di accedere al contributo medesimo. Al Progetto è altresì allegato il parere del Dipartimento di prevenzione dell'Azienda per i servizi sanitari n. 3 circa l'adeguatezza dei contenitori e delle altre attrezzature refrigeranti per cui viene richiesto il contributo ai fini del rispetto del regolamento (CE) n. 852/2004 e del regolamento (CE) n. 853/2004 .
4. Con decreto del Direttore del Servizio competente, sono ripartite le risorse disponibili fra i beneficiari in misura proporzionale al contributo da ciascuno richiesto, è disposta l'erogazione in via anticipata dell'80 per cento del contributo concesso a ciascun beneficiario per il tramite dell'Associazione Allevatori del Friuli Venezia Giulia senza presentazione di fideiussione in deroga a quanto previsto dall' articolo 39, comma 2, della legge regionale 7/2000 e sono fissati le modalità e i termini di rendicontazione.
5. Per le finalità previste dal comma 1 è destinata la spesa di 380.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 53.
6. Per sostenere la produzione e la commercializzazione del vino derivante dal vitigno Ribolla gialla, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario al Dipartimento di Scienze Agroalimentari, Ambientali e Animali dell'Università degli studi di Udine per la realizzazione di un progetto triennale di ricerca rivolto a fornire ai viticoltori le indicazioni tecniche per la coltivazione e la vinificazione del vitigno autoctono al fine di ottenere dei vini spumante di qualità.
7. Il contributo di cui al comma 6 è concesso in osservanza delle condizioni previste dal regolamento (CE) 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006.
8. La domanda per il contributo di cui al comma 6 è presentata, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche, corredata del progetto di ricerca e del preventivo dettagliato delle spese suddivise nei tre anni. Il progetto descrive gli obiettivi di carattere tecnico scientifico che si intende raggiungere, le attività da svolgere e le relative tempistiche, mettendo in evidenza il rispetto delle condizioni prescritte dall' articolo 31 del regolamento (CE) 702/2014 .
9. Il contributo è concesso, a seguito della registrazione del numero di identificazione dell'aiuto da parte della Commissione europea, con decreto del Direttore del Servizio competente in cui sono fissati le modalità e i termini di rendicontazione. L'importo totale di ciascuna quota annuale del contributo è erogata in via anticipata previa presentazione della relativa richiesta entro il 31 marzo di ogni anno. Con riferimento agli esercizi finanziari 2018 e 2019, l'erogazione della quota annuale è subordinata alla presentazione della rendicontazione relativa all'attività svolta nell'anno precedente.
10. Per le finalità previste dal comma 6 è destinata la spesa complessiva di 210.000 euro, suddivisa in ragione di 70.000 euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 53.
11. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere aiuti alle imprese zootecniche per usufruire di servizi di consulenza finalizzati ad accrescere e migliorare le condizioni agronomiche, sanitarie, ambientali ed economiche degli allevamenti nonché a garantire la sicurezza alimentare dei consumatori.
12. Gli aiuti di cui al comma 11 sono erogati per il tramite dell'Associazione allevatori del Friuli Venezia Giulia che presenta alla Direzione centrale competente in materia di risorse agricole un Programma annuale regionale dei servizi di consulenza per il settore zootecnico rivolto a tutte le imprese con sede in Regione.
13. Le modalità per la presentazione del Programma di cui al comma 12 e le modalità e i criteri per la concessione e l'erogazione degli aiuti sono stabiliti con regolamento regionale da comunicare alla Commissione europea ai sensi del regolamento (UE) 2472/2022 della Commissione, del 14 dicembre 2022, pubblicato sulla GUUE L 327 del 21.12.2022, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali.
14. Per le finalità previste dal comma 11 è destinata la spesa complessiva di 140.000 euro, suddivisa in ragione di 70.000 euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2019 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) - con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 53.
15. Alla legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
dopo il comma 2 dell'articolo 10 è inserito il seguente:
<<2 bis. Per l'accertamento e la stima dei danni di cui al comma 1, lettera b), ai fini della determinazione dell'entità dell'indennizzo, la Regione può stipulare appositi contratti con professionisti iscritti nel ruolo dei periti assicurativi di cui all' articolo 157 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private).>>;

b)
la lettera a) del comma 3 dell'articolo 18 è sostituita dalla seguente:
<<a) un contributo annuale per le spese concernenti l'attività di segreteria e di presidenza nella misura massima del 90 per cento della spesa ritenuta ammissibile;>>;

c)
alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 39 le parole << le modalità di erogazione del contributo forfetario annuale per >> sono sostituite dalle seguenti: << i criteri e le modalità per l'erogazione del contributo annuale e le tipologie di spese ammissibili concernenti >>.

16. La disposizione di cui all' articolo 18, comma 3, lettera a), della legge regionale 6/2008 , come sostituito dal comma 15, lettera b), si applica alle attività svolte dai beneficiari a partire dall'anno 2017.
17. Per le finalità previste dall' articolo 10, comma 2 bis, della legge regionale 6/2008 , come inserito dal comma 15, lettera a), è destinata la spesa complessiva di 125.000 euro, suddivisa in ragione di 40.000 euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e di 45.000 euro per l'anno 2019, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 2 (Caccia e pesca) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla variazione previste dalla Tabella C di cui al comma 53.
18. Per le finalità previste dall' articolo 18, comma 3, lettera a), della legge regionale 6/2008 , come sostituito dal comma 15, lettera b), è destinata la spesa complessiva di 49.000 euro, suddivisa in ragione di 3.000 euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e di 43.000 euro per l'anno 2019, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 2 (Caccia e pesca) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alle variazione dalla Tabella C di cui al comma 53.
19. In relazione all'esercizio delle funzioni trasferite dalle Province alla Regione nel 2016, per l'anno 2017, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere gli indennizzi e i contributi per la prevenzione dei danni di cui all' articolo 10, comma 1, della legge regionale 6/2008 , anche per il soddisfacimento delle domande ammissibili presentate e non ancora evase.
20. Alle spese di cui al comma 19 si provvede a valere sullo stanziamento all'uopo previsto alla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 2 (Caccia e pesca) - Titolo n. 1 (Spese correnti) e n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 53.
21. Per sostenere la diffusione e la commercializzazione del formaggio "Montasio" D.O.P., l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario al Consorzio per la tutela del formaggio Montasio per la realizzazione di un progetto triennale di promozione finalizzato a rafforzare l'immagine e il consumo del prodotto in osservanza delle condizioni previste dal punto 1.3.2 "Aiuti per le misure promozionali a favore dei prodotti agricoli" degli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020, previa notifica ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.
22. La domanda per il contributo di cui al comma 21 è presentata, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche, corredata del Progetto di promozione e del preventivo dettagliato delle spese suddivise nei tre anni. Il Progetto descrive gli obiettivi che si intende raggiungere nei mercati di riferimento, le attività da svolgere e le relative tempistiche.
23. Non sono ammissibili a contributo le attività che sono oggetto di richieste di sostegno a valere sul Programma di Sviluppo Rurale 2014- 2020, adottato dalla Commissione Europea con decisione C (2015) 6589 final del 24 settembre 2015 e successive modifiche e integrazioni. In sede di rendicontazione, la documentazione relativa alle spese sostenute deve essere chiaramente riconducibile al Progetto.
24. Il contributo è concesso, a seguito della decisione della Commissione europea che dichiara compatibile l'aiuto, con decreto del Direttore del Servizio competente in cui sono fissati anche le modalità e i termini di rendicontazione in applicazione di quanto disposto dal comma 23. L'importo di ciascuna quota annuale del contributo è erogata in via anticipata ai sensi dell' articolo 39, comma 2, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), previa presentazione della relativa richiesta entro il 31 marzo di ogni anno di attività corredata della fideiussione bancaria o della polizza assicurativa. La liquidazione degli anticipi relativi al secondo e terzo anno di attività del progetto è subordinata alla presentazione della rendicontazione relativa agli anticipi erogati nel precedente anno di attività.
25. Per le finalità previste dal comma 21 è destinata la spesa complessiva di 681.000 euro, suddivisa in ragione di 130.000 euro per l'anno 2017, 311.000 euro per l'anno 2018 e 240.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 53.
26. Alla legge regionale 18 marzo 2010, n. 6 (Norme regionali per la disciplina e la promozione dell'apicoltura), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 la parola << cinque >> è sostituita dalla seguente: << sei >>;

b)
la lettera c) del comma 1 dell'articolo 2 è sostituita dalla seguente:
<<c) nucleo: la famiglia di api avente fino a cinque favi da nido coperti da api;>>;

c)
al comma 4 dell'articolo 3 le parole << Le Province si avvalgono >> sono sostituite dalle seguenti: << La Regione si avvale >>;

d)
alla lettera b) del comma 2 e al comma 8 dell'articolo 4 le parole << universitari e >> sono sostituite dalle seguenti: << universitari o >>;

e)   ( ABROGATA )
f)
il comma 1 dell'articolo 6 è sostituito dal seguente:
<<1. Chiunque detiene api in qualsiasi tipo di arnie situate nel territorio regionale provvede a denunciare i nuclei, gli alveari e gli apiari, entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno. Presso ogni apiario è, altresì, apposto un cartello recante il codice identificativo univoco dell'apicoltore.>>;

g)
il comma 2 dell'articolo 6 è sostituito dal seguente:
<<2. Gli apicoltori possono provvedere alla denuncia di cui al comma 1 per il tramite degli organismi di cui all'articolo 3, comma 2, e, a tal fine, comunicano entro il 31 ottobre di ogni anno l'entità numerica, la tipologia e l'ubicazione dei nuclei, degli alveari e degli apiari. Gli organismi di cui all'articolo 3, comma 2, provvedono alla mappatura degli apiari e trasmettono alla Direzione centrale competente in materia di risorse agricole, alla Direzione centrale salute e protezione sociale e alle Aziende per i servizi sanitari competenti per territorio l'elenco degli apicoltori con l'indicazione della rispettiva consistenza e ubicazione degli apiari.>>;

h)
al comma 1 dell'articolo 9 le parole << dalla rispettiva Provincia >> sono sostituite dalle seguenti: << con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di risorse agricole >>;

i)
il comma 3 dell'articolo 9 è sostituito dal seguente:
<<3. Le Commissioni durano in carica cinque anni e i relativi oneri finanziari sono a carico degli organismi di cui all'articolo 3, comma 2. L'ammontare del compenso spettante ai componenti di cui al comma 2, lettere a) e b), è determinato dagli organismi medesimi. Con decreto del Direttore del Servizio regionale competente sono individuati i criteri minimi per la convocazione e il funzionamento delle Commissioni.>>;

j)
il comma 1 dell'articolo 11 è sostituito dal seguente:
<<1. Il trasferimento degli alveari è consentito anche in assenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 10 nei seguenti casi eccezionali:
a) per esigenze di utilizzo di pascoli che, in ragione delle coltivazioni ivi praticate, non potevano essere conosciuti dall'apicoltore al 31 gennaio dell'anno precedente;
b) per necessità di garantire la sopravvivenza delle api.>>;

k)
l'articolo 12 è abrogato;

l)
l'articolo 13 è sostituito dal seguente:
<<Art. 13
 (Finanziamenti per lo sviluppo dell'apicoltura)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli apicoltori, singoli o associati che risiedono nel territorio regionale e ivi esercitano l'attività apistica, finanziamenti per le seguenti iniziative:
a) costruzione, trasformazione, ristrutturazione, ampliamento e ammodernamento di locali destinati alla lavorazione dei prodotti dei propri apiari;
b) acquisto di macchine e attrezzature per l'esercizio dell'attività apistica, comprese le arnie, nonché di macchinari e attrezzature per la lavorazione dei prodotti dei propri apiari, con esclusione di automezzi;
c) acquisto di alveari e famiglie di api.
2. I finanziamenti per le iniziative di cui al comma 1, lettera a), sono concessi agli apicoltori, titolari di partita IVA, possessori di almeno venticinque alveari.
3. I finanziamenti per le iniziative di cui al comma 1, lettere b) e c), sono concessi agli apicoltori, titolari di partita IVA, che raggiungono una consistenza minima di quindici alveari, tenuto conto delle unità già denunciate e di quelle da acquistare con i contributi di cui al presente articolo.
4. Fatte salve le cause di forza maggiore, è fatto divieto di cedere, vendere o comunque distogliere dal loro uso specifico:
a) i beni immobili di cui al comma 1, lettera a), per un periodo di cinque anni dalla concessione del finanziamento;
b) i beni mobili di cui al comma 1, lettera b), per un periodo di cinque anni dalla concessione del finanziamento;
c) gli alveari e le famiglie di api di cui al comma 1, lettera c), per un periodo di tre anni dalla concessione del finanziamento.
5. Con regolamento regionale sono stabiliti i criteri e le modalità di concessione dei finanziamenti per le iniziative di cui al comma 1, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.>>;

m)
l'articolo 14 è sostituito dal seguente:
<<Art. 14
 (Finanziamento dei programmi degli organismi associativi tra apicoltori)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare i programmi di attività elaborati dagli organismi di cui all'articolo 3, comma 2, per promuovere la produzione di prodotti apistici e per fornire assistenza tecnica e formazione nel settore apistico.
2. L'Amministrazione regionale sostiene:
a) azioni di informazione e trasferimento delle conoscenze;
b) azioni promozionali a favore delle produzioni del settore apistico;
c) servizi di consulenza tecnico-amministrativa, a esclusione dei servizi che rivestono carattere continuativo o periodico ovvero che sono connessi con le normali spese di funzionamento dell'attività.
3. Gli interventi di cui al comma 2 sono rivolti a tutti gli apicoltori del territorio interessato.
4. L'adesione agli organismi di cui all'articolo 3, comma 2, non costituisce condizione per accedere alle azioni e ai servizi medesimi; gli eventuali contributi alle spese amministrative di tali organismi da parte di soggetti non aderenti sono limitati ai costi relativi alle azioni e ai servizi prestati.
5. Con uno o più regolamenti regionali sono stabiliti i criteri e le modalità di concessione dei finanziamenti per le iniziative di cui al comma 2, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.>>;

n)
il comma 1 dell'articolo 15 è sostituito dal seguente;
<<1. Il Servizio regionale competente stipula apposite convenzioni con gli organismi di cui all'articolo 3, comma 2, a sostegno degli oneri derivanti agli stessi dall'esercizio delle attività di cui all'articolo 3, comma 4, e agli articoli 6, 7, 9, 10 e 11.>>;

o)
l'articolo 16 è sostituito dal seguente:
<<Art. 16
 (Oneri finanziari a carico della Regione)
1. Agli oneri finanziari previsti per l'attuazione degli interventi di cui agli articoli 13, 14 e 15 l'Amministrazione regionale provvede:
a) con risorse proprie;
b) con le risorse statali assegnate alla Regione.>>;

p)
l'articolo 17 è sostituito dal seguente:
<<Art. 17
 (Laboratorio Apistico Regionale)
1. Il Laboratorio Apistico Regionale (LAR), operante presso l'Università degli Studi di Udine, è il riferimento scientifico regionale per lo studio e la sperimentazione sulle api allevate, sulle piante di interesse apistico, nonché per l'informazione scientifica, la formazione, l'aggiornamento tecnico e la divulgazione nel settore.
2. L'Amministrazione regionale sostiene l'attività del LAR mediante la concessione di un finanziamento da parte della Direzione centrale competente in materia di risorse agricole.
3. Con regolamento regionale sono stabiliti i criteri e le modalità di concessione del finanziamento, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.
4. Le attività oggetto di finanziamento sono rivolte a tutti gli apicoltori del territorio regionale.
5. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad avvalersi del LAR, previa intesa su specifici programmi concordati, per la realizzazione di attività di monitoraggio degli effetti dell'applicazione di normative tese a ridurre il fenomeno di moria delle api.>>;

q)
il comma 2 dell'articolo 18 è sostituito dal seguente:
<<2. In caso di omissione dell'obbligo di denuncia di cui all'articolo 6, comma 1, si applica la sanzione amministrativa di cui all' articolo 34 della legge 28 luglio 2016, n. 154 (Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale).>>;

r)
al comma 1 dell'articolo 19 le parole << e dalle Amministrazioni provinciali competenti per territorio >> sono soppresse;

s)
l'articolo 20 è abrogato;

t)
il comma 2 dell'articolo 24 è abrogato.

(5)
27. Per le finalità previste dall' articolo 13, comma 1, lettera a), della legge regionale 6/2010 , come sostituito dal comma 26, lettera l), è destinata la spesa complessiva di 15.000 euro suddivisa in ragione di 5.000 euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 53.
28. Per le finalità previste dall' articolo 13, comma 1, lettera b), della legge regionale 6/2010 come sostituito dal comma 26, lettera l), è destinata la spesa complessiva di 75.000 euro suddivisa in ragione di 25.000 euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 53.
29. Per le finalità previste dall' articolo 13, comma 1, lettera c), della legge regionale 6/2010 , come sostituito dal comma 26, lettera l), è destinata la spesa complessiva di 9.000 euro suddivisa in ragione di 3.000 euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 53.
30. Per le finalità previste dall' articolo 14 della legge regionale 6/2010 , come sostituito dal comma 26, lettera m), è destinata la spesa complessiva di 9.000 euro suddivisa in ragione di 3.000 euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 53.
31. Per le finalità previste dall' articolo 17 della legge regionale 6/2010 , come modificato dal comma 26, lettera p), è destinata la spesa complessiva di 75.000 euro suddivisa in ragione di 25.000 euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 53.
32. L'Amministrazione regionale è autorizzata a realizzare, anche attraverso l'affidamento di incarichi esterni, uno studio rivolto a individuare i presupposti e le modalità per valorizzare i terreni forestali, agricoli, con vocazione agricola o che possono essere recuperati a fini agricoli e forestali appartenenti ad enti pubblici, con particolare riferimento ai beni immobili dismessi dal demanio militare, anche nell'ottica della creazione di una "Banca delle terre pubbliche".
33. Lo studio riporta il censimento dei terreni con le caratteristiche di cui al comma 32 individua, per macro categorie di terreni, gli adempimenti necessari per destinare o recuperare le aree all'attività agricola e analizza, in termini di costi e benefici, le diverse possibili modalità di valorizzazione dei terreni anche attraverso l'affidamento a terzi.
34. Per le finalità previste dal comma 32 è destinata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 53.
35. Al fine di favorire l'erogazione di ulteriori contributi comunitari per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti a seguito degli atti di rimodulazione della dotazione finanziaria assegnata alla Regione dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle imprese inserite nelle graduatorie previste nelle disposizioni regionali di applicazione dell'articolo 46 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, aiuti a titolo di rimborso dei costi sostenuti per la stipula delle fideiussioni prescritte dall'articolo 12 del medesimo decreto del Presidente della Regione.
36. Gli aiuti di cui al comma 35 sono concessi nella misura massima pari al 1,5 per cento dell'importo garantito dalla fideiussione, in applicazione del regolamento (CE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea 24 dicembre 2013, n. L 352.
37. La domanda di aiuto è presentata alla Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche da parte delle imprese che non sono state finanziate attraverso la ripartizione della dotazione finanziaria inizialmente assegnata dal MIPAF. Il termine per la presentazione della domanda è stabilito, di anno in anno, con decreto del Direttore del Servizio competente da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione. La domanda è corredata dalla fideiussione stipulata, della certificazione del costo sostenuto per la stipula della medesima e della dichiarazione di inizio dei lavori richiesta dal Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN).
38. I contributi sono concessi con decreto del Direttore del Servizio competente:
a) entro sessanta giorni dall'emissione dell'ultimo atto ministeriale di rimodulazione della dotazione finanziaria assegnata alla Regione;
b) alle sole imprese le cui domande di aiuto non risultano finanziabili nemmeno a seguito della rimodulazione della dotazione finanziaria;
c) secondo l'ordine della graduatoria di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Regione n. 20/2015 e fino all'esaurimento delle risorse disponibili.
39. Per le finalità previste dal comma 35 è destinata la spesa complessiva di 160.000 euro, suddivisa in ragione di 80.000 euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2018 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 53.
40. All' articolo 6 della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (Legge finanziaria 2005) sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 62 è sostituito dal seguente:
<<62. L'Amministrazione regionale è autorizzata a delegare all'Associazione Italiana Allevatori lo svolgimento delle funzioni di controllo sull'accertamento delle operazioni di classificazione delle carcasse bovine, sull'operato dei classificatori, nonché sulla rilevazione dei prezzi di mercato da parte dei responsabili degli stabilimenti, in conformità alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1249/2008 della Commissione, del 10 dicembre 2008, recante modalità di applicazione relative alle tabelle comunitarie di classificazione delle carcasse di bovini, suini e ovini e alla comunicazione dei prezzi delle medesime.>>.

b)
il comma 62 bis è sostituito dal seguente:
<<62 bis. La delega di cui al comma 62 decorre dalla data di sottoscrizione della convenzione con l'Associazione Italiana Allevatori nella quale sono disciplinate le modalità di svolgimento dei controlli e i criteri per il riconoscimento del rimborso spese per l'esercizio delle funzioni delegate.>>.

41. Alle spese di cui all' articolo 6, comma 62 della legge regionale 1/2005 , come sostituito dal comma 40, lettera a) si provvede a valere sullo stanziamento all'uopo previsto alla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 53.
42. In relazione all'esercizio delle funzioni trasferite dalle Province e dalle Comunità montane alla Regione nel 2016, per l'anno 2017, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere i contributi di cui all' articolo 4 della legge regionale 8 agosto 2000, n. 15 (Norme per l'introduzione dei prodotti biologici, tipici e tradizionali nelle mense pubbliche e per iniziative di educazione alimentari), per il soddisfacimento delle domande ammissibili presentate e non ancora evase, sulla base della disciplina prevista dai regolamenti delle Province e delle Comunità montane vigenti al momento del trasferimento delle funzioni.
43. Alle spese di cui al comma 42 si provvede a valere sullo stanziamento all'uopo previsto alla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titoli n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 53.
44. Per prevenire gli incendi boschivi e salvaguardare le condizioni di sicurezza del complesso immobiliare denominato ex polveriera di Borgo Grotta Gigante, ai fini della successiva valorizzazione dell'area anche a fini agricoli, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento straordinario di 100.000 euro al Comune di Sgonico per la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione e ricostruzione della recinzione perimetrale del complesso immobiliare medesimo.
45. La domanda di finanziamento di cui al comma 44 è presentata al Servizio competente in materia di antincendio boschivo della Direzione centrale risorse agricole, forestali ed ittiche entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata dalla documentazione prevista dall' articolo 56, comma 1, della legge regionale 31 maggio 2002 n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).
46. Il finanziamento è concesso entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 44. Il decreto di concessione stabilisce i termini e le modalità di rendicontazione della spesa. Ferma restando la presentazione della domanda di cui al comma 44, il finanziamento è liquidato in via anticipata in un'unica soluzione entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione di avvenuto inserimento dell'intervento nell'elenco annuale delle opere pubbliche del beneficiario.
47. Per quanto non espressamente previsto dai commi da 44 a 46, si applicano le disposizioni della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).
48. Per le finalità previste dal comma 44 è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale), dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 53.
49.
I commi 1 e 2 dell' articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30 (Legge strumentale 2008), sono sostituiti dai seguenti:
<<1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi alle associazioni del settore della pesca professionale e dell'acquacoltura operanti in regione e aventi rilevanza nazionale per le finalità di cui agli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154 (Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell' articolo 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38 ), e in applicazione del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore della pesca e dell'acquacoltura, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea 28 giugno 2014, n. L 190.
2. Con regolamento regionale sono stabiliti i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui al comma 1.>>.

50. Per le finalità previste dall' articolo 5, comma 1, della legge regionale 30/2007 , come sostituito dal comma 49, è destinata la spesa complessiva di 210.000 euro suddivisa in ragione di 70.000 euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 2 (Caccia e pesca) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 53.
51. Al fine di dare attuazione ai programmi delle opere pubbliche di sistemazione idraulico - forestale di competenza della Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche, con particolare riferimento agli interventi da realizzare nei bacini montani, l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare apposita convenzione con il Consorzio di bonifica Cellina Meduna per lo svolgimento delle attività tecniche connesse alla progettazione e alla realizzazione delle opere medesime. La convenzione definisce anche le modalità di corresponsione del rimborso delle spese per le attività svolte dal Consorzio.
52. Per le finalità previste dal comma 51 è destinata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 1 (Difesa del suolo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 53.
53. Ai sensi dell' articolo 4, comma 3, della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti), sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 di cui all'allegata Tabella C.
Note:
1Parole sostituite al comma 35 da art. 3, comma 9, L. R. 44/2017
2Parole aggiunte al comma 24 da art. 3, comma 10, lettera a), L. R. 44/2017
3Parole sostituite al comma 24 da art. 3, comma 10, lettera b), L. R. 44/2017
4Parole sostituite al comma 13 da art. 3, comma 20, L. R. 14/2023
5Lettera e) del comma 26 abrogata da art. 3, comma 3, lettera b), L. R. 16/2023 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 4, c. 7, L.R. 6/2010, con effetto dall'1/1/2024.