LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21

Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  15/12/2016
Materia:
230.01 - Organizzazione turistica
230.02 - Turismo ed industria alberghiera
230.03 - Professioni turistiche
170.03 - Demanio e beni patrimoniali della Regione
130.01 - Comuni e Province
130.03 - Associazioni e Consorzi fra Enti locali
240.04 - Cooperazione

Art. 91
  (Modifiche alla legge regionale 3/2015 )
1. Alla legge regionale 3/2015 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
dopo il comma 2 ter dell'articolo 15 è inserito il seguente:
<<2 ter. 1.L'Agenzia per lo sviluppo del Distretto Industriale delle Tecnologie Digitali DITEDI, di cui all'articolo 55, comma 2, al fine di sviluppare le potenzialità del cluster del settore ICT e digitale a partire dai settori attinenti ai distretti industriali di riferimento della manifattura regionale, operando trasversalmente a essi per contribuire alla trasformazione dell'industria regionale, attiva le sinergie tra i soggetti pubblici e privati di cui all'articolo 2, comma 1, lettera j).>>;

b)
dopo il comma 2 octies.1 dell'articolo 15 è aggiunto il seguente:
<<2 octies. 1.1.I soggetti richiedenti il finanziamento di iniziative per lo sviluppo dei cluster ai sensi del comma 2 sexies sono autorizzati, in sede di prima applicazione, a integrare la domanda di incentivo presentata ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Regione n. 183/2016, per il riconoscimento delle spese di personale per un ammontare massimo annuo di 1600 ore/uomo entro il termine stabilito con decreto del Direttore centrale attività produttive, turismo e cooperazione.>>;

c) all'articolo 62 sono apportate le seguenti modifiche:
1)
alla fine del comma 5.1 sono aggiunte le seguenti parole: << che detiene la maggioranza del patrimonio consortile >>;

2)
alla fine del comma 7 sono aggiunte le seguenti parole: << , salvo quanto previsto dal comma 5.1. >>;

3)
alla fine del comma 9 bis sono aggiunte le seguenti parole: << e l'Aeroporto Amedeo Duca d'Aosta di Gorizia S.c.p.a. >>;

d)
alla fine del comma 1 dell'articolo 63 dopo le parole << diciotto mesi. >> sono aggiunte le seguenti: << Il termine di conclusione del processo di riordino può essere prorogato con decreto del Direttore del Servizio competente fino al 31 agosto 2017 su motivata istanza, da presentare entro il 15 febbraio 2017, dei consorzi di sviluppo industriale interessati che hanno già provveduto a deliberare le linee guida vincolanti del progetto di fusione. >>;

e)
dopo il comma 4 dell'articolo 70 è aggiunto il seguente:
<<4 bis. In sede di prima applicazione il numero dei consiglieri può essere elevato a cinque, per il primo quadriennio, qualora il consorzio risulti dalla fusione di più consorzi per lo sviluppo industriale.>>.