LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21

Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  15/12/2016
Materia:
230.01 - Organizzazione turistica
230.02 - Turismo ed industria alberghiera
230.03 - Professioni turistiche
170.03 - Demanio e beni patrimoniali della Regione
130.01 - Comuni e Province
130.03 - Associazioni e Consorzi fra Enti locali
240.04 - Cooperazione

Art. 60
 (Concessione, erogazione, controlli)
1. In deroga alle disposizioni di cui alla legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), la concessione dei contributi previsti dall'articolo 59 avviene sulla base della presentazione del progetto definitivo dei lavori, corredato del titolo abilitativo edilizio.
2. Con il decreto di concessione viene determinata, in via definitiva, l'entità dei singoli contributi e viene, altresì, stabilito il termine per l'ultimazione dell'iniziativa.
3. L'erogazione dei contributi di cui all'articolo 59 per le iniziative riguardanti l'acquisto di arredi e attrezzature è disposta ad avvenuto accertamento della realizzazione dell'iniziativa in conformità del programma indicato nel decreto di concessione, previa presentazione della documentazione di spesa.
4. Per le iniziative riguardanti l'esecuzione di opere l'erogazione del contributo è disposta in via anticipata in misura non superiore al 90 per cento dell'importo totale, previa presentazione di apposita fideiussione bancaria o polizza assicurativa d'importo pari alla somma da erogare, maggiorata degli interessi legali ai sensi dell' articolo 39, comma 2, della legge regionale 7/2000 . Il restante importo è erogato su presentazione di apposita documentazione finale di spesa.
Note:
1Parole sostituite al comma 4 da art. 2, comma 15, lettera b), L. R. 16/2021