LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21

Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  15/12/2016
Materia:
230.01 - Organizzazione turistica
230.02 - Turismo ed industria alberghiera
230.03 - Professioni turistiche
170.03 - Demanio e beni patrimoniali della Regione
130.01 - Comuni e Province
130.03 - Associazioni e Consorzi fra Enti locali
240.04 - Cooperazione

CAPO III
 COMPETENZE DEI COMUNI
Art. 7
 (Competenze dei Comuni)
1. I Comuni esercitano le competenze a essi espressamente attribuite dalla presente legge in materia di agenzie di viaggio e turismo, di strutture ricettive turistiche e di stabilimenti balneari.
2. In particolare i Comuni:
a) gestiscono, attraverso lo sportello unico per le attività produttive e per le attività di servizi, di seguito SUAP, in conformità alla legge regionale 12 febbraio 2001, n. 3 (Disposizioni in materia di sportello unico per le attività produttive e semplificazione di procedimenti amministrativi e del corpo legislativo regionale), e al decreto legislativo 59/2010 , le procedure relative all'avvio e all'esercizio delle attività di agenzie di viaggio e turismo, di strutture ricettive turistiche e di stabilimenti balneari;
b) svolgono attività di vigilanza e controllo in materia di agenzie di viaggio e turismo, strutture ricettive turistiche e stabilimenti balneari;
c) possono istituire punti informativi con lo scopo di fornire informazioni turistiche e offrire tutela e accoglienza al turista, distinti dagli Uffici di informazione e accoglienza turistica (IAT) di cui all'articolo 8, o istituire IAT ai sensi dell'articolo 8, comma 2; la gestione dei predetti punti informativi può venir affidata alle Pro Loco mediante apposite convenzioni;
d) svolgono attività di promozione turistica del territorio di competenza nel quadro di programmazione previsto dal Piano strategico del turismo.
Note:
1Parole sostituite alla lettera c) del comma 2 da art. 2, comma 3, lettera a), L. R. 45/2017
2Lettera c) del comma 2 sostituita da art. 1, comma 23, L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
Art. 8
 (Uffici di informazione e accoglienza turistica)
1. Nelle località o nei territori a prevalente interesse turistico, PromoTurismoFVG può istituire, a norma dell' articolo 5 bis, comma 4, lettera e), della legge regionale 25 giugno 1993, n. 50 (Attuazione di progetti mirati di promozione economica nei territori montani), Uffici di informazione e accoglienza turistica (IAT) che assicurano i servizi di accoglienza, informazione e assistenza turistica al pubblico.
2. Gli IAT possono anche essere istituiti dai Comuni, dalle Pro loco o da altri soggetti espressione del territorio, previa stipula di accordi con la stessa PromoTurismoFVG, aventi a oggetto gli standard uniformi di qualità dei servizi da fornire all'utenza e dei materiali informativi da divulgare.
2 bis. Al fine di assicurare una migliore circolarità delle informazioni turistiche all'utenza, PromoTurismoFVG può stipulare convenzioni con agenzie di viaggio.
3. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi alla PromoTurismoFVG per il supporto al funzionamento degli IAT istituiti dai Comuni o dagli altri soggetti che si accordano ai sensi del comma 2 con PromoTurismoFVG.
Note:
1Articolo sostituito da art. 2, comma 3, lettera b), L. R. 45/2017
2Comma 2 bis aggiunto da art. 1, comma 1, L. R. 15/2021