LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21

Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  15/12/2016
Materia:
230.01 - Organizzazione turistica
230.02 - Turismo ed industria alberghiera
230.03 - Professioni turistiche
170.03 - Demanio e beni patrimoniali della Regione
130.01 - Comuni e Province
130.03 - Associazioni e Consorzi fra Enti locali
240.04 - Cooperazione

Art. 83
1. All' articolo 142 della legge regionale 2/2002 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 dopo le parole << guida speleologica, >> sono inserite le seguenti: << di accompagnatore di media montagna, >> e le parole << al relativo albo >> sono sostituite dalle seguenti: << ai relativi albi ed elenchi >>;

b)
al comma 1 le parole << da lire 500.000 a lire 2.000.000 >> sono sostituite dalle seguenti: << da 250 euro a 1.000 euro >> e le parole << lire 500.000 a lire 1.500.000 >> sono sostituite dalle seguenti: << 250 euro a 750 euro >>;

c)
al comma 2 dopo le parole << guida speleologica, >> sono inserite le seguenti: << gli accompagnatori di media montagna, >> e le parole << da lire 1.000.000 a lire 5.000.000 >> sono sostituite dalle seguenti: << da 500 euro a 2.500 euro >>;

d)
al comma 3 dopo le parole << guida speleologica, >> sono inserite le seguenti: << gli accompagnatori di media montagna, >> e le parole << da lire 100.000 a lire 600.000 >> sono sostituite dalle seguenti: << da 50 euro a 300 euro >>;

e)
al comma 4 le parole << lire 1.000.000 a lire 3.000.000 >> sono sostituite dalle seguenti: << 500 euro a 1.500 euro >>;

f)
al comma 5 le parole << da lire 100.000 a lire 1.000.000 >> sono sostituite dalle seguenti: << da 50 euro a 500 euro >>.