LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21

Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  15/12/2016
Materia:
230.01 - Organizzazione turistica
230.02 - Turismo ed industria alberghiera
230.03 - Professioni turistiche
170.03 - Demanio e beni patrimoniali della Regione
130.01 - Comuni e Province
130.03 - Associazioni e Consorzi fra Enti locali
240.04 - Cooperazione

Art. 73
1. All' articolo 88 della legge regionale 2/2002 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
la rubrica è sostituita dalla seguente: << (Requisiti per l'esercizio di attività ricettiva) >>;

b)
prima del comma 1 è inserito il seguente:
<<01. Ai fini dell'esercizio di struttura ricettiva turistica il titolare o il legale rappresentante o la persona preposta all'esercizio dell'attività, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) godimento dei diritti civili e politici;
b) non trovarsi nelle condizioni previste dagli articoli 11 e 92 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), e non avere procedimenti pendenti a proprio carico per i reati ivi indicati.>>.