LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21

Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  15/12/2016
Materia:
230.01 - Organizzazione turistica
230.02 - Turismo ed industria alberghiera
230.03 - Professioni turistiche
170.03 - Demanio e beni patrimoniali della Regione
130.01 - Comuni e Province
130.03 - Associazioni e Consorzi fra Enti locali
240.04 - Cooperazione

Art. 53
 (Servizi di natura termale per lo sviluppo del settore turistico)
1. In coerenza con gli obiettivi di sviluppo delle politiche regionali nel settore turistico e per il perseguimento delle finalità istituzionali della Regione dirette allo sviluppo e alla coesione sociale, atteso l'interesse generale rivestito anche in termini sanitari per la prevenzione, la cura e la riabilitazione dai servizi di natura termale dei territori, PromoTurismoFVG è autorizzato ad assumere, direttamente o indirettamente, iniziative di gestione di stabilimenti termali, anche attraverso la creazione o partecipazione a società con oggetto sociale finalizzato a tali attività.