LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21

Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  15/12/2016
Materia:
230.01 - Organizzazione turistica
230.02 - Turismo ed industria alberghiera
230.03 - Professioni turistiche
170.03 - Demanio e beni patrimoniali della Regione
130.01 - Comuni e Province
130.03 - Associazioni e Consorzi fra Enti locali
240.04 - Cooperazione

Art. 31 bis
 (Strutture ricettive ecocompatibili in aree naturali)
1. Sono strutture ricettive ecocompatibili in aree naturali tutti gli esercizi aperti al pubblico che utilizzano manufatti realizzati con materiali naturali o con tecniche di bioedilizia non rientranti nelle fattispecie di cui all'articolo 29, assimilabili alle seguenti tipologie esemplificative:
a) galleggianti: alloggi e locali di somministrazione galleggianti, assicurati alla riva o all'alveo di fiumi, canali, ambiti lagunari o costieri;
b) manufatti ecocompatibili: alloggi collocati nell'ambito di contesti arborei di alto fusto o in aree verdi;
c) palafitte e/o cavane: alloggi e locali di somministrazione collocati stabilmente su superfici acquee;
d) botti: alloggi realizzati all'interno di botti in legno;
e) cavità: alloggi, locali di somministrazione, magazzini e depositi realizzati in cavità artificiali.
2. Le strutture di cui al comma 1 possono essere realizzate in aree naturali anche non urbanizzate ovvero attraverso l'utilizzo di edifici o manufatti esistenti in tali aree, anche attraverso il loro recupero mediante l'inserimento di elementi facilmente rimovibili aventi tipologie e materiali costruttivi ecocompatibili, nel rispetto delle leggi di settore in materia di tutela del paesaggio e dell'ambiente. L'apertura è soggetta a SCIA ai sensi dell'articolo 31 comma 2.
3. Per le strutture di cui al presente articolo, la Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente, individua ulteriori:
a) specifiche costruttive e di materiali da utilizzare per le strutture ricettive in aree naturali ovvero il numero massimo di strutture ammissibili, in modo da garantirne la compatibilità e adattabilità con l'ambiente nel quale sono collocate;
b) requisiti igienico-sanitari e ogni altra prescrizione tecnica necessaria per la realizzazione degli interventi anche in deroga ai requisiti e ai parametri previsti dalle leggi regionali di settore;
c) modalità di apertura e di esercizio, nonché gli eventuali requisiti di classificazione delle strutture ricettive in aree naturali.
4. Per le strutture ricettive di cui al presente articolo:
a) non trovano applicazione i limiti minimi di superficie e di cubatura dei locali per il pernottamento in relazione ai posti letto di cui alla presente legge, nonché i requisiti previsti dalla legge regionale 23 agosto 1985, n. 44 (Altezze minime e principali requisiti igienico - sanitari dei locali adibiti ad abitazione, uffici pubblici e privati ed alberghi);
b) le prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche, nonché le disposizioni in materia di efficientamento energetico degli edifici, devono essere dimostrate ove tecnicamente possibile in funzione della specifica tipologia;
c) si applica l'indice massimo di fabbricabilità fondiaria di 0,2 metri cubi/metri quadrati, anche in deroga agli strumenti urbanistici e ai regolamenti edilizi comunali, salva più estensiva previsione degli strumenti urbanistici;
d) i servizi igienici possono essere reperiti all'interno del complesso afferente all'attività esistente qualora sia dimostrato il soddisfacimento dei requisiti igienico-sanitari stabiliti ai sensi del comma 3;
d bis) non possono essere introdotte disposizioni regolamentari che limitino il numero minimo delle strutture realizzabili ai sensi del presente articolo.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo non trovano applicazione per gli alberi monumentali individuati nell'elenco di cui alla legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali), e per i prati stabili naturali di cui alla legge regionale 29 aprile 2005, n. 9 (Norme regionali per la tutela dei prati stabili naturali). Nelle altre aree naturali protette gli interventi sono realizzati in conformità con la tutela prevista dalle specifiche disposizioni di settore e dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell' articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 " e successive modificazioni).
Note:
1Articolo aggiunto da art. 20, comma 7, L. R. 6/2019
2Vedi anche quanto disposto dall'art. 46, comma 1, L. R. 6/2019
3Parole aggiunte alla lettera c) del comma 4 da art. 29, comma 1, lettera a), L. R. 10/2023
4Lettera d bis) del comma 4 aggiunta da art. 29, comma 1, lettera b), L. R. 10/2023