LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 dicembre 2016, n. 20

Soppressione delle Province del Friuli Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali 11/1988, 18/2005, 7/2008, 9/2009, 5/2012, 26/2014, 13/2015, 18/2015e 10/2016.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  15/12/2016
Materia:
130.01 - Comuni e Province
130.02 - Comunità montane
130.03 - Associazioni e Consorzi fra Enti locali

CAPO VII
 NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 42
 (Norme transitorie per il trasferimento delle funzioni provinciali)
1. Il Commissario adotta gli eventuali atti di competenza degli organi di governo necessari per concludere i procedimenti connessi alle funzioni di cui agli articoli 3 e 4 ancora in corso alla data del 31 dicembre 2016.
2. I regolamenti provinciali vigenti al momento del trasferimento delle funzioni provinciali continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, sino all'entrata in vigore delle corrispondenti norme regolamentari approvate dalle amministrazioni subentranti.
3. Nelle more dell'approvazione del Piano di subentro di cui all'articolo 7, a far data dall'1 gennaio 2017, e fino all'effettivo trasferimento delle risorse necessarie, le Unioni territoriali intercomunali possono avvalersi, per l'esercizio delle funzioni di cui al Capo II, dei beni mobili e immobili nonché delle risorse umane e strumentali già destinati ai procedimenti connessi all'esercizio delle funzioni a esse trasferite, secondo le modalità concordate con il Commissario.
4. Nelle more dell'approvazione del Piano di liquidazione di cui all'articolo 8, il Commissario cura l'amministrazione dei beni, delle risorse e dei rapporti giuridici residui fino al loro effettivo trasferimento alla Regione e ai Comuni.
4 bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche in relazione al trasferimento delle funzioni delle Province di cui all'articolo 2, comma 3, secondo le decorrenze e i termini di cui all'articolo 10. Il Commissario adotta gli eventuali atti, di competenza degli organi di governo, necessari per concludere i procedimenti connessi alle funzioni trasferite in corso al termine indicato dall'articolo 10, comma 1. Il Commissario adotta altresì ogni provvedimento necessario a concludere i procedimenti contributivi avviati dagli organi di governo, anche in deroga all'articolo 11, comma 1, della presente legge, entro la data di avvio del procedimento per la soppressione delle Province di cui all'articolo 2, comma 3. Il Commissario adotta inoltre ogni provvedimento necessario a dar corso ai procedimenti contributivi avviati dagli organi di governo della Provincia di Udine nell'anno 2017 a favore dei Comuni di Ampezzo e Cercivento concernenti gli interventi da realizzare con gli introiti dei sovra canoni rivieraschi. Gli interventi sono realizzati negli anni 2018 e 2019 e il rendiconto è presentato all'Amministrazione regionale entro il termine stabilito dal Commissario nel provvedimento di impegno.
Note:
1Parole soppresse al comma 1 da art. 10, comma 24, lettera a), L. R. 31/2017
2Comma 4 bis aggiunto da art. 10, comma 24, lettera b), L. R. 31/2017
3Parole aggiunte al comma 4 bis da art. 10, comma 77, L. R. 20/2018
4Parole aggiunte al comma 4 bis da art. 10, comma 16, L. R. 25/2018
Art. 42 bis
 (Norme transitorie in materia di edilizia scolastica)
1. Le Province continuano a esercitare le funzioni di cui al punto 5 dell'allegato C della legge regionale 26/2014 e di cui all' articolo 139, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 , richiamato al punto 7 della lettera c) dell'allegato C della medesima legge regionale 26/2014 , fino al loro trasferimento ai sensi dell'articolo 32, comma 4, della medesima legge regionale.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 10, comma 9, L. R. 25/2016
Art. 43
 (Gestione e conduzione transitoria degli immobili connessi alla funzione di edilizia scolastica)
1. Ferma restando la previsione di cui all' articolo 32, comma 4, della legge regionale 26/2014 , le Province mantengono a loro carico gli oneri relativi alla gestione e conduzione degli immobili connessi alle funzioni in materia di edilizia scolastica trasferite ai Comuni fino all'effettivo subentro delle Unioni territoriali intercomunali e dei Comuni che non vi partecipano nei rispettivi rapporti giuridici attivi e passivi, e comunque non oltre il 30 giugno 2017. Successivamente al termine previsto al primo periodo, le Province sono autorizzate a provvedere ai pagamenti e agli adempimenti urgenti in presenza di documentata impossibilità, da parte dell'ente subentrante, di provvedervi direttamente. Le Unioni territoriali intercomunali e i Comuni che non vi partecipano assicurano alle Province il rimborso degli oneri di cui ai primi due periodi.
2. Rientrano tra gli oneri di cui al comma 1, in particolare, quelli riferiti alle utenze, assicurazioni sugli immobili, al noleggio di attrezzature e alle pulizie.
Note:
1Parole aggiunte al comma 1 da art. 10, comma 25, lettera a), L. R. 31/2017
2Parole sostituite al comma 1 da art. 10, comma 25, lettera b), L. R. 31/2017
Art. 44
 (Disposizioni transitorie in materia di fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e promozione delle pari opportunità)
1. Le consigliere provinciali di parità in carica alla data di entrata in vigore della presente legge esercitano le loro funzioni nei territori di attuale competenza, operando presso le Unioni territoriali intercomunali comprendenti i Comuni capoluogo di provincia fino alla scadenza dei rispettivi provvedimenti di nomina.
Art. 45
 (Nomina di componenti di organi di enti pubblici e privati)
1. In tutti i casi in cui disposizioni di legge prevedano la competenza di organi provinciali a nominare i componenti di organi di altre amministrazioni pubbliche e tale competenza non sia attribuita ai Comuni o alle Unioni territoriali intercomunali, la stessa è attribuita alla Regione che opera applicando, in quanto compatibili, le modalità previste dalle predette disposizioni di legge.
1 bis. In tutti i casi in cui disposizioni di legge prevedano la competenza dei consigli provinciali a designare i componenti di organi collegiali, la stessa è attribuita al Consiglio regionale.
2. Qualora gli statuti di enti pubblici e privati prevedano la competenza della Provincia a effettuare nomine o designazioni in organi di detti enti, tale competenza è attribuita alla Regione nelle more della eventuale modifica di detti statuti.
Note:
1Comma 1 bis aggiunto da art. 10, comma 26, L. R. 31/2017
Art. 46
 (Qualificazione di capoluogo di provincia)
1. I Comuni di Trieste, Udine, Pordenone e Gorizia mantengono le prerogative connesse alla qualificazione di "capoluogo di provincia" previste dalla normativa statale e regionale.
Art. 46 bis
 (Funzioni onorifiche delle Province)
1. Il sindaco del Comune più popoloso o altro sindaco, individuato dalla conferenza di cui al comma 4, esercita le funzioni onorifiche, cerimoniali e di rappresentanza connesse alla rispettiva Provincia soppressa.
2. Le funzioni di cui al comma 1 possono essere delegate, anche per materia, ad altri sindaci, anche non partecipanti alle Unioni territoriali intercomunali, sulla base delle determinazioni assunte dalla conferenza di cui al comma 4.
3. Qualora l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 abbia natura consultiva, il parere è reso dal sindaco del Comune più popoloso, sulla base delle determinazioni assunte dalla conferenza di cui al comma 4.
4. Qualora l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 comporti la consultazione di organi collegiali, il sindaco del Comune più popoloso provvede alla consultazione, in forma di conferenza, dei presidenti delle Unioni territoriali intercomunali comprese nel territorio della Provincia soppressa o, qualora nel territorio della soppressa Provincia insista una sola Unione, di tutti i sindaci anche non partecipanti all'Assemblea dell'Unione medesima.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 1, comma 1, L. R. 9/2017
Art. 47
 (Piano di riordino territoriale)
1. Il Piano di riordino territoriale di cui all'Allegato C bis della legge regionale 26/2014 , come inserito dall'articolo 36, sostituisce a tutti gli effetti il Piano di riordino territoriale già definito dalla Giunta regionale; a tal fine, ogni richiamo normativo al Piano di riordino territoriale di cui all' articolo 4, comma 6, della legge regionale 26/2014 è da riferirsi a quello contenuto nel summenzionato Allegato C bis della medesima legge.
Art. 48
 (Fissazione del termine delle deliberazioni di variazioni al bilancio)
1. Per l'anno 2016 il termine previsto all' articolo 175, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), è fissato, per le Unioni territoriali intercomunali e i Comuni, al 31 dicembre 2016, al fine di assicurare, in particolare, la continuità nell'esercizio delle funzioni trasferite.
2. Ai fini di quanto previsto dal comma 1 si prescinde da quanto disposto dall' articolo 13, comma 11, della legge regionale 26/2014 .
Note:
1Comma 1 sostituito da art. 10, comma 18, L. R. 24/2016
Art. 49
 (Efficacia delle disposizioni di cui agli articoli 12, 16 e 19)
1. Le modifiche apportate dagli articoli 12, 16 e 19 alle discipline di settore di cui rispettivamente alle leggi regionali 11/1988, 7/2008 e 5/2012 hanno effetto dall'1 gennaio 2017.
Art. 50
 (Disposizioni in materia di beni immobili già appartenuti alla Comunità montana del Torre Natisone e Collio)
1.
Le decisioni concernenti i beni immobili già appartenuti alla Comunità montana del Torre Natisone e Collio sono assunte dalle Unioni territoriali intercomunali succedute, previo parere vincolante dei Comuni partecipanti all'Unione e già facenti parte della soppressa Comunità montana, espresso a maggioranza assoluta delle amministrazioni comunali interessate.

Art. 51
 (Abrogazioni)
1.
Sono abrogate le seguenti disposizioni:

b) gli articoli 18, 21 e 22 della legge regionale 11/1988 ;
c)   ( ABROGATA )
d) l' articolo 2 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 42 (Integrazioni e modifiche della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10 , recante: <<Riordinamento istituzionale della Regione e riconoscimento e devoluzione di funzioni agli Enti locali>>);
e)
gli articoli 9 e 12 della legge regionale 24 giugno 1991, n. 25 (Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 14 marzo 1988, n. 11 : << Norme a tutela della cultura <<Rom>> nell'ambito del territorio della Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia >>, già modificata dalla legge regionale 20 giugno 1988, n. 54 );

f) l' articolo 4 della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio);
g) la legge regionale 14 febbraio 2014, n. 2 (Disciplina delle elezioni provinciali e modifica all' articolo 4 della legge regionale 3/2012 concernente le centrali di committenza);
h) gli articoli 4, 4 bis, 7 bis, commi 3 e 4, 33 e 56 bis della legge regionale 26/2014 ;
i) l' articolo 22 della legge regionale 22 maggio 2015, n. 12 (Disciplina del Consiglio delle autonomie locali del Friuli Venezia Giulia, modifiche e integrazioni alla legge regionale 26/2014 in materia di riordino del sistema Regione - Autonomie locali e altre norme urgenti in materia di autonomie locali);
j) il comma 3 dell'articolo 16 della legge regionale 12/2015 , con effetto dall'1 gennaio 2017.
(1)
Note:
1Lettera c) del comma 1 abrogata da art. 28, comma 1, L. R. 16/2022 , a decorrere dall'1/1/2023, a seguito dell'abrogazione della L.R. 41/1996.