LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 dicembre 2016, n. 20

Soppressione delle Province del Friuli Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali 11/1988, 18/2005, 7/2008, 9/2009, 5/2012, 26/2014, 13/2015, 18/2015e 10/2016.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  15/12/2016
Materia:
130.01 - Comuni e Province
130.02 - Comunità montane
130.03 - Associazioni e Consorzi fra Enti locali

Art. 9 quinquies
 (Atti contabili conseguenti alle operazioni di liquidazione)
1. L'Amministrazione regionale provvede ad adottare gli atti di entrata e di spesa conseguenti alle operazioni di liquidazione delle Province, successivamente alla data da cui ha effetto la soppressione delle Province stesse.
1 bis. Le spese di cui al comma 1 sono spese obbligatorie ai sensi dell' articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 ).
Note:
1Articolo aggiunto da art. 15, comma 1, L. R. 32/2017
2Comma 1 bis aggiunto da art. 10, comma 25, L. R. 37/2017