LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 dicembre 2016, n. 20

Soppressione delle Province del Friuli Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali 11/1988, 18/2005, 7/2008, 9/2009, 5/2012, 26/2014, 13/2015, 18/2015e 10/2016.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  15/12/2016
Materia:
130.01 - Comuni e Province
130.02 - Comunità montane
130.03 - Associazioni e Consorzi fra Enti locali

Art. 48
 (Fissazione del termine delle deliberazioni di variazioni al bilancio)
1. Per l'anno 2016 il termine previsto all' articolo 175, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), è fissato, per le Unioni territoriali intercomunali e i Comuni, al 31 dicembre 2016, al fine di assicurare, in particolare, la continuità nell'esercizio delle funzioni trasferite.
2. Ai fini di quanto previsto dal comma 1 si prescinde da quanto disposto dall' articolo 13, comma 11, della legge regionale 26/2014 .
Note:
1Comma 1 sostituito da art. 10, comma 18, L. R. 24/2016