LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 dicembre 2016, n. 20

Soppressione delle Province del Friuli Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali 11/1988, 18/2005, 7/2008, 9/2009, 5/2012, 26/2014, 13/2015, 18/2015e 10/2016.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  15/12/2016
Materia:
130.01 - Comuni e Province
130.02 - Comunità montane
130.03 - Associazioni e Consorzi fra Enti locali

Art. 42
 (Norme transitorie per il trasferimento delle funzioni provinciali)
1. Il Commissario adotta gli eventuali atti di competenza degli organi di governo necessari per concludere i procedimenti connessi alle funzioni di cui agli articoli 3 e 4 ancora in corso alla data del 31 dicembre 2016.
2. I regolamenti provinciali vigenti al momento del trasferimento delle funzioni provinciali continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, sino all'entrata in vigore delle corrispondenti norme regolamentari approvate dalle amministrazioni subentranti.
3. Nelle more dell'approvazione del Piano di subentro di cui all'articolo 7, a far data dall'1 gennaio 2017, e fino all'effettivo trasferimento delle risorse necessarie, le Unioni territoriali intercomunali possono avvalersi, per l'esercizio delle funzioni di cui al Capo II, dei beni mobili e immobili nonché delle risorse umane e strumentali già destinati ai procedimenti connessi all'esercizio delle funzioni a esse trasferite, secondo le modalità concordate con il Commissario.
4. Nelle more dell'approvazione del Piano di liquidazione di cui all'articolo 8, il Commissario cura l'amministrazione dei beni, delle risorse e dei rapporti giuridici residui fino al loro effettivo trasferimento alla Regione e ai Comuni.
4 bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche in relazione al trasferimento delle funzioni delle Province di cui all'articolo 2, comma 3, secondo le decorrenze e i termini di cui all'articolo 10. Il Commissario adotta gli eventuali atti, di competenza degli organi di governo, necessari per concludere i procedimenti connessi alle funzioni trasferite in corso al termine indicato dall'articolo 10, comma 1. Il Commissario adotta altresì ogni provvedimento necessario a concludere i procedimenti contributivi avviati dagli organi di governo, anche in deroga all'articolo 11, comma 1, della presente legge, entro la data di avvio del procedimento per la soppressione delle Province di cui all'articolo 2, comma 3. Il Commissario adotta inoltre ogni provvedimento necessario a dar corso ai procedimenti contributivi avviati dagli organi di governo della Provincia di Udine nell'anno 2017 a favore dei Comuni di Ampezzo e Cercivento concernenti gli interventi da realizzare con gli introiti dei sovra canoni rivieraschi. Gli interventi sono realizzati negli anni 2018 e 2019 e il rendiconto è presentato all'Amministrazione regionale entro il termine stabilito dal Commissario nel provvedimento di impegno.
Note:
1Parole soppresse al comma 1 da art. 10, comma 24, lettera a), L. R. 31/2017
2Comma 4 bis aggiunto da art. 10, comma 24, lettera b), L. R. 31/2017
3Parole aggiunte al comma 4 bis da art. 10, comma 77, L. R. 20/2018
4Parole aggiunte al comma 4 bis da art. 10, comma 16, L. R. 25/2018