LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 dicembre 2016, n. 20

Soppressione delle Province del Friuli Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali 11/1988, 18/2005, 7/2008, 9/2009, 5/2012, 26/2014, 13/2015, 18/2015e 10/2016.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2023

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Data di entrata in vigore:
  15/12/2016
Materia:
130.01 - Comuni e Province
130.02 - Comunità montane
130.03 - Associazioni e Consorzi fra Enti locali

Art. 4
 (Trasferimento di funzioni ai Comuni)
1. Sono trasferite ai Comuni, a decorrere dall'1 gennaio 2017, le seguenti funzioni esercitate dalle Province di cui all'articolo 2, comma 2:
a) funzioni in materia di agricoltura:
1) la concessione dei contributi per le fattorie didattiche di cui all' articolo 9, comma 2, lettera g), della legge regionale 27 novembre 2006, n. 24 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli Enti locali in materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione territoriale e urbanistica, mobilità, trasporto pubblico locale, cultura, sport), a favore dei Comuni, delle scuole di ogni ordine e grado della Regione, dei Servizi sociali dei Comuni e degli altri soggetti ai sensi dell' articolo 23, comma 1, della legge regionale 4 giugno 2004, n. 18 (Riordinamento normativo dell'anno 2004 per il settore delle attività economiche e produttive);
b) funzioni in materia di politiche sociali:
1) le funzioni e gli interventi concernenti la tutela dei "Rom" di cui all' articolo 8 della legge regionale 14 marzo 1988, n. 11 (Norme a tutela della cultura <<Rom>> nell'ambito del territorio della Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia);
c) funzioni in materia di politiche giovanili:
1) le funzioni in materia di politiche giovanili di cui all' articolo 26, comma 1, della legge regionale 24/2006 ;
d) funzioni in materia di contrasto dei fenomeni discriminatori e promozione delle pari opportunità sul territorio:
1) le funzioni previste dal Capo IV del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell' articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246 ), in relazione alle figure delle consigliere e dei consiglieri di parità operanti a livello di area vasta.
1 bis. Sono attribuite ai Comuni, a decorrere dall'1 luglio 2017, le funzioni esercitate in forza dell' articolo 6 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia), dalle Province di cui all'articolo 2, comma 2, a esclusione delle funzioni di cui all' articolo 36, comma 3, della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione - Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative).
2. I Comuni che partecipano alle Unioni territoriali intercomunali esercitano obbligatoriamente le funzioni di cui al presente articolo con le modalità di cui all' articolo 26, comma 4, della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione - Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative).
Note:
1Comma 1 bis aggiunto da art. 3, comma 1, L. R. 9/2017