LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 dicembre 2016, n. 20

Soppressione delle Province del Friuli Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali 11/1988, 18/2005, 7/2008, 9/2009, 5/2012, 26/2014, 13/2015, 18/2015e 10/2016.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  15/12/2016
Materia:
130.01 - Comuni e Province
130.02 - Comunità montane
130.03 - Associazioni e Consorzi fra Enti locali

Art. 3
 (Trasferimento di funzioni alla Regione)
1. Sono trasferite alla Regione, a decorrere dall'1 gennaio 2017, le seguenti funzioni esercitate dalle Province di cui all'articolo 2, comma 2:
a) funzioni in materia di istruzione e politiche giovanili:
1) le funzioni concernenti gli interventi per l'attuazione dei corsi di orientamento musicale di cui all' articolo 29, comma 2, della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10 (Riordinamento istituzionale della Regione e riconoscimento e devoluzione di funzioni agli Enti locali);
2) la concessione dei contributi per il funzionamento delle scuole e degli istituti non statali di musica di cui alla legge regionale 20 giugno 1988, n. 59 (Sovvenzione regionale alle scuole e agli istituti di musica con finalità professionali);
3) il coordinamento degli Informagiovani e la promozione della formazione di reti sul territorio, provvedendo al monitoraggio delle attività di cui all' articolo 30, comma 5, della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 (Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità);
b) ogni altra funzione svolta dalla Provincia in forza di norme di legge, non indicata all'articolo 4.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 10, comma 35, L. R. 31/2017