LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 dicembre 2016, n. 20

Soppressione delle Province del Friuli Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali 11/1988, 18/2005, 7/2008, 9/2009, 5/2012, 26/2014, 13/2015, 18/2015e 10/2016.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  15/12/2016
Materia:
130.01 - Comuni e Province
130.02 - Comunità montane
130.03 - Associazioni e Consorzi fra Enti locali

Art. 1
 (Oggetto e finalità)
1.
La presente legge disciplina la soppressione delle Province del Friuli Venezia Giulia, il trasferimento delle loro funzioni alla Regione e ai Comuni, con le corrispondenti risorse umane, finanziarie e strumentali, e la successione nei rapporti giuridici, in attuazione dell' articolo 12 della legge costituzionale 28 luglio 2016, n. 1 (Modifiche allo Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 , in materia di enti locali, di elettorato passivo alle elezioni regionali e di iniziativa popolare).

2.
Per le finalità di cui alla presente legge le Province del Friuli Venezia Giulia sono soppresse a decorrere dal giorno successivo alla data di conclusione dei procedimenti di cui all'articolo 2, commi 2 e 3.