LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 dicembre 2016, n. 19

Disposizioni per l'adeguamento e la razionalizzazione della normativa regionale in materia di commercio.

TESTO VIGENTE dal 23/02/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  29/12/2016
Materia:
220.02 - Commercio
230.01 - Organizzazione turistica
410.05 - Pianificazione territoriale

Art. 11
1. All' articolo 16 della legge regionale 29/2005 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 5 dopo le parole << industriale o artigianale >>, sono aggiunte le seguenti: << qualora previsto dallo strumento urbanistico comunale >>;

b)
dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:
<< 5 bis. La somministrazione al pubblico di prodotti agroalimentari d'origine protetta (DOP) e dei vini delle zone di origine controllata (DOC) è ammessa negli edifici destinati alla produzione dei beni stessi e nelle pertinenti superfici aperte al pubblico, anche in deroga allo strumento urbanistico generale, purché sia garantita quale standard a parcheggio una superficie non inferiore al 50 per cento della superficie destinata alla somministrazione.
5 ter. La superficie destinata alla somministrazione di cui al comma 5 bis non può essere superiore alla superficie utile interessata dall'attività di produzione e non può comunque eccedere la metratura degli esercizi di vicinato.>>.