LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 dicembre 2016, n. 18

Disposizioni in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  14/12/2016
Allegati:
Materia:
120.13 - Personale del comparto unico regionale
120.01 - Consiglio regionale
120.04 - Gruppi consiliari
CONTENZIOSO COSTITUZIONALE
Giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

CAPO I
 VALUTAZIONE DEGLI INTERVENTI
Art. 55
 (Clausola valutativa)
1. La Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione biennale che documenta lo stato di attuazione della presente legge e ne illustra gli effetti prodotti nell'anno precedente, con particolare riferimento:
a) alla verifica dello stato di realizzazione ed esecuzione delle finalità indicate dall'articolo 1, comma 2, e dei programmi e delle azioni poste in essere dall'Amministrazione regionale;
b) alla misurazione e al monitoraggio del processo di riforma del sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale attraverso la rilevazione:
1) del numero di convenzioni stipulate dall'Ufficio unico con gli enti locali;
2) del numero di procedimenti seguiti dell'Ufficio unico in relazione alle attività di cui all'articolo 18;
3)   ( ABROGATO )
4) del numero e della tipologia delle iniziative formative e del numero di dipendenti formati;
5) delle procedure di mobilità nell'ambito del Comparto e intercompartimentali;
c) ai risultati inerenti gli assetti contrattuali conseguenti alla riforma;
d) ai risultati della razionalizzazione degli apparati amministrativi, anche in termini di accrescimento della loro efficacia, efficienza ed economicità;
e) alle eventuali difficoltà e criticità di attuazione della disciplina della presente legge.
(2)
2. La relazione prevista al comma 1 e gli eventuali atti consiliari che ne concludono l'esame sono pubblicati sul sito istituzionale del Consiglio regionale.
Note:
1La disposizione ha effetto dall'1 giugno 2017, come stabilito dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
2Numero 3) della lettera b) del comma 1 abrogato da art. 3, comma 1, lettera y), L. R. 26/2018