LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 dicembre 2016, n. 18

Disposizioni in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  14/12/2016
Allegati:
Materia:
120.13 - Personale del comparto unico regionale
120.01 - Consiglio regionale
120.04 - Gruppi consiliari
CONTENZIOSO COSTITUZIONALE
Giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 26
 (Procedure selettive)
1. Fermo restando il disposto di cui agli articoli 19 e 20, la copertura dei posti vacanti in organico, nel rispetto dei vincoli assunzionali e di spesa previsti dalla vigente normativa, avviene mediante una delle seguenti procedure selettive:
a) concorso per titoli, titoli ed esami o esami;
b) corso concorso.
2. Le procedure selettive si conformano ai seguenti principi:
a) adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità e assicurino economicità e celerità di espletamento, ricorrendo, ove opportuno, all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione;
b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire;
c) rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori;
d) composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed esterni alle medesime, che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni e organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali.
3. Le graduatorie delle selezioni per l'assunzione del personale rimangono vigenti per un periodo di tre anni, non prorogabile, dalla data di pubblicazione delle medesime.
4. Nei bandi dei concorsi pubblici, ferme restando le riserve di legge, si può prevedere:
a) una riserva di posti, non superiore al 50 per cento di quelli messi a concorso, ai fini della progressione di carriera del personale, fermo restando l'obbligo del possesso dei titoli di studio richiesti in relazione alla categoria e al profilo professionale di accesso;
b) una riserva di posti, nel limite massimo del 40 per cento di quelli messi a concorso, a favore del personale titolare di rapporto di lavoro a tempo determinato, assunto mediante procedure selettive pubbliche, che abbia maturato, alla data di pubblicazione del bando, almeno tre anni di servizio alle dipendenze della stessa amministrazione del Comparto unico;
c) una valorizzazione, con apposito punteggio, nell'ambito delle procedure concorsuali per titoli ed esami, dell'esperienza professionale dei soggetti che, alla data di pubblicazione del bando, abbiano maturato, alle dipendenze della stessa amministrazione del Comparto unico, almeno tre anni di servizio con contratto di lavoro a tempo determinato o almeno tre anni di contratto di collaborazione coordinata e continuativa o abbiano operato, presso le suddette amministrazioni, per almeno tre anni quali lavoratori somministrati e inoltre di coloro che abbiano effettuato presso la stessa amministrazione del Comparto unico un tirocinio formativo e di orientamento di cui all'articolo 1, commi da 34 a 36, della legge 28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita) e di cui all' articolo 63 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), e della relativa regolamentazione attuativa, e che risultino in possesso dell'attestazione finale conseguita a conclusione del percorso di tirocinio stesso.
5. Il numero di posti complessivamente riservati nei concorsi pubblici ai sensi del comma 4, lettere a) e b), non può, comunque, essere superiore al 50 per cento di quello dei posti messi a concorso. Nel regolamento di cui al comma 6 possono, altresì, essere disciplinate ipotesi di resti di frazione analogamente a quanto previsto dall' articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272 (Regolamento di disciplina in materia di accesso alla qualifica di dirigente, ai sensi dell' articolo 28, comma 5, del decreto legislativo 165/2001 ).
5 bis. Nel caso di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b), l'espletamento delle procedure concorsuali avviene sulla base della disciplina prevista per la Regione; il bando di concorso definisce, altresì, i criteri per l'assegnazione dei candidati vincitori qualora il bando medesimo preveda assunzioni presso amministrazioni diverse.
6. Con regolamento, emanato dalle amministrazioni, sono definiti:
a) i requisiti generali di accesso e i titoli valutabili;
b) la procedura selettiva di accesso alle singole categorie e profili professionali, anche con riferimento all'assunzione dalle liste di collocamento nonché dei soggetti appartenenti alle categorie protette e, nel caso di corso concorso, i criteri e le modalità di effettuazione del medesimo;
c) le modalità di ricorso a sistemi automatizzati con eventuale avvalimento della collaborazione di istituti specializzati e di esperti;
d) i contenuti dei bandi di concorso, le modalità di presentazione delle domande e di svolgimento delle procedure concorsuali anche con riguardo agli adempimenti dei partecipanti;
e) i titoli di studio richiesti quali requisiti di accesso, nonché le categorie e professionalità per le quali è possibile demandare al bando di concorso l'individuazione dei titoli medesimi, anche in relazione ad aggiornamenti dell'ordinamento scolastico;
f) la composizione e gli adempimenti delle commissioni giudicatrici e i gettoni di presenza e i rimborsi delle spese spettanti ai componenti esterni.
7.  
( ABROGATO )
(2)
8. Con il medesimo regolamento di cui al comma 6, sono altresì individuati, in osservanza delle disposizioni Comunitarie e della relativa disciplina statale, i requisiti e le modalità di accesso per i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, nonché le professionalità per l'accesso alle quali non è possibile prescindere dal possesso della cittadinanza italiana.
9. L'articolazione delle prove concorsuali e le materie oggetto delle medesime sono individuate nei relativi bandi di concorso.
Note:
1La disposizione ha effetto dall'1 giugno 2017, come stabilito dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
2Comma 7 abrogato da art. 3, comma 1, lettera n), L. R. 26/2018
3Lettera e bis) del comma 6 aggiunta da art. 107, comma 1, lettera g), L. R. 9/2019
4Parole sostituite alla lettera c) del comma 4 da art. 10, comma 12, L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
5Lettera c) del comma 4 sostituita da art. 10, comma 1, lettera a), L. R. 13/2020
6Comma 5 bis aggiunto da art. 10, comma 1, lettera b), L. R. 13/2020
7Comma 6 sostituito da art. 10, comma 1, lettera c), L. R. 13/2020