LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 14 ottobre 2016, n. 15

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della geodiversità, del patrimonio geologico e speleologico e delle aree carsiche.

TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  03/11/2016
Materia:
440.08 - Speleologia

CAPO IV
 DISPOSIZIONI PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO SPELEOLOGICO E DELLE FORRE
Art. 9
 (Catasto speleologico regionale)
1. È istituito il Catasto speleologico regionale (CSR) presso la struttura regionale competente individuata dal regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale di cui all' articolo 3 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 (Riforma dell'impiego regionale in attuazione dei principi fondamentali di riforma economico sociale desumibili dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421), che ne cura la tenuta.
2. Il CSR è costituito dalle seguenti distinte sezioni:
a) elenco delle grotte;
b) elenco delle cavità artificiali;
c) elenco delle grotte turistiche e delle cavità turistiche.
3. Per le finalità della presente legge è istituita una sezione separata del CSR nella quale sono iscritte le forre.
4. In ciascuna sezione del CSR sono indicati i dati identificativi catastali, topografici, toponomastici e metrici dei beni di cui al comma 2, oltre ai dati eventualmente disponibili di tipo geologico, speleologico, morfologico, faunistico, vegetazionale, archeologico, di fruizione, di tutela e ogni altro dato utile indicato con il regolamento regionale. I dati contenuti nel Catasto regionale delle grotte di cui all' articolo 3 della legge regionale 1 settembre 1966, n. 27 (Norme di integrazione della legge statale 29 giugno 1939, n. 1497, per la tutela del patrimonio speleologico della Regione Friuli-Venezia Giulia), sono inseriti nella sezione di cui al comma 2, lettera a).
5. L'elenco delle grotte di cui al comma 2, lettera a), è costituito da sottosezioni che ne evidenziano l'interesse geologico, idrogeologico, paleontologico, biologico, archeologico, etnografico, storico-culturale e paesaggistico.
6. Gli elenchi di cui ai commi 2 e 3 e i relativi aggiornamenti sono approvati dalla struttura regionale di cui al comma 1, con provvedimento da pubblicarsi sul sito istituzionale dedicato della Regione.
Note:
1Parole sostituite al comma 6 da art. 4, comma 2, lettera a), L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
Art. 10
 (Disposizioni per la tutela del patrimonio speleologico e delle forre)
1. L'accesso al patrimonio speleologico è libero, fatti salvi i diritti dei proprietari e dei terzi ed eventuali divieti o limitazioni previsti da disposizioni più restrittive.
2. Per le finalità di cui alla presente legge all'interno delle grotte è vietato:
a) distruggere, occludere e danneggiare le forme carsiche o alterarne permanentemente la morfologia;
b) abbandonare rifiuti e scaricare reflui di qualsiasi natura ai sensi del decreto legislativo 152/2006 ;
c) provocare alterazioni ambientali permanenti e, in particolare, alterare il regime idrico o compromettere la funzionalità dell'ecosistema;
d) effettuare tracciamenti delle acque, fatti salvi i casi relativi alle attività di studio preventivamente comunicate alla struttura regionale di cui all'articolo 9, comma 1, fermi restando eventuali ulteriori adempimenti previsti;
e) asportare concrezioni; è fatta salva la raccolta per documentati motivi di studio preventivamente comunicati alla struttura regionale di cui all'articolo 9, comma 1;
f) asportare reperti paleontologici, paletnologici o archeologici ai sensi del titolo II della parte quarta del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n.137).
3. Per le finalità della presente legge nelle forre si applicano i divieti di cui al comma 2, lettere a), b) e c).
4. I divieti di cui al comma 2 non si applicano alle alterazioni necessarie alle operazioni di soccorso. I divieti di cui al comma 2, lettera a), non si applicano alle alterazioni strettamente necessarie alle attività di esplorazione e alla raccolta di idonee campionature per motivi di studio.
5. Ai fini dell'aggiornamento del CSR, qualora nel corso di lavori di qualsiasi natura sia rinvenuta una grotta o una cavità artificiale, il rinvenimento è comunicato entro dieci giorni alla struttura regionale di cui all'articolo 9, comma 1.
6. La struttura regionale di cui all'articolo 9, comma 1, emana i provvedimenti diretti a evitare la distruzione, l'ostruzione, il danneggiamento, il deterioramento e il deturpamento delle grotte.
Art. 11
 (Disposizioni per la gestione del patrimonio speleologico)
1. La Regione provvede al monitoraggio dello stato di conservazione del patrimonio speleologico.
2. Con deliberazione della Giunta regionale possono essere individuate grotte di notevole interesse pubblico ai fini dei provvedimenti di cui alla parte terza del decreto legislativo 42/2004 .
3. Al fine di garantire un adeguato livello di tutela delle grotte di cui al comma 2 ogni utilizzo diverso dall'attività speleologica è preventivamente autorizzato dalla struttura regionale di cui all'articolo 9, comma 1, previo parere degli enti gestori dei parchi nelle aree di propria competenza, subordinatamente alla presentazione di un progetto di fruizione corredato di una relazione illustrativa dell'impatto delle attività previste.
4. Per motivi di interesse pubblico al fine di assicurare l'accesso alle grotte la Regione può promuovere la costituzione di servitù di passaggio volontarie.
5. Nei parchi regionali e nelle aree contigue, l'ente gestore dell'area protetta può disciplinare l'accesso, la ricerca, l'esplorazione di grotte, nonché le eventuali disostruzioni a carattere esplorativo o scientifico.
6. La chiusura degli ingressi della grotta è previamente comunicata, unitamente alla relazione illustrativa dell'intervento, alla struttura regionale di cui all'articolo 9, comma 1, che entro trenta giorni può indicare le prescrizioni necessarie alla tutela dell'ambiente ipogeo. La chiusura degli ingressi della grotta per motivate ragioni di sicurezza può essere comunicata alla struttura regionale di cui all'articolo 9, comma 1, anche successivamente all'intervento e, comunque, entro trenta giorni dal medesimo.
7. L'apertura di nuove grotte turistiche di cui all'articolo 2, comma 1, lettera l), e la loro utilizzazione a fini economici, turistici e sanitari è preventivamente autorizzata dalla struttura regionale di cui all'articolo 9, comma 1, previo parere degli enti gestori dei parchi nelle aree di propria competenza, subordinatamente alla presentazione di un progetto di fruizione corredato di una relazione illustrativa dell'impatto delle attività e delle opere previste. Fatti salvi i vincoli di carattere archeologico, naturalistico, paesaggistico o di altra natura, l'autorizzazione e la realizzazione delle opere sono subordinate al rispetto delle altre normative di settore.
8. Ogni attività riguardante le grotte turistiche di cui all'articolo 2, comma 1, lettera l), si conforma al principio dello sviluppo sostenibile, di cui all' articolo 3 quater del decreto legislativo 152/2006 .
9. La realizzazione di percorsi permanenti, quali ferrate sotterranee e scale fisse, nelle grotte non ricomprese nella definizione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera l), è disciplinata dal regolamento di esecuzione di cui all'articolo 15.
Note:
1Parole sostituite al comma 3 da art. 17, comma 1, lettera e), numero 1), L. R. 9/2019
2Comma 5 sostituito da art. 17, comma 1, lettera e), numero 2), L. R. 9/2019
3Comma 7 sostituito da art. 17, comma 1, lettera e), numero 3), L. R. 9/2019
Art. 12
 (Comitati tecnici)
1. Per le finalità di tutela e di valorizzazione del patrimonio speleologico possono essere istituiti, presso la struttura regionale di cui all'articolo 9, comma 1, tavoli di lavoro tematici denominati Comitati tecnici.
2. I Comitati tecnici sono costituiti con decreto del Direttore della struttura regionale competente in materia di ambiente e sono composti da esperti del settore e da eventuali soggetti portatori di interesse, individuati in relazione alla tematica e all'obiettivo, di volta in volta, assegnati al Comitato.
3. I Comitati tecnici sono convocati e coordinati dal Direttore della struttura regionale di cui all'articolo 9, comma 1.
4. Per la partecipazione ai Comitati tecnici non sono previsti rimborsi e gettoni di presenza.
Note:
1Articolo sostituito da art. 4, comma 2, lettera b), L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
Art. 13
 (Tavolo della Speleologia)
1. Al fine di promuovere l'attività speleologica mediante il confronto e la condivisione su temi connessi all'attività stessa, presso la Direzione centrale ambiente ed energia, è istituito il Tavolo della Speleologia al quale partecipano le associazioni e i gruppi speleologici, iscritti nell'elenco di cui all'articolo 14.
2. Il Tavolo della Speleologia di cui al comma 1 è convocato e presieduto dall'Assessore regionale competente in materia di ambiente o da un suo delegato. In relazione alla trattazione di specifiche tematiche, possono essere invitati a partecipare al Tavolo della Speleologia gli enti locali e gli altri soggetti interessati.
3. Per la partecipazione alle sedute del Tavolo della Speleologia non sono previsti rimborsi o gettoni di presenza.
Art. 14
 (Elenco delle associazioni e dei gruppi speleologici)
1. Presso la struttura regionale di cui all'articolo 9, comma 1, è istituito l'elenco delle associazioni e dei gruppi speleologici che hanno sede nel territorio regionale. L'elenco è pubblicato sul sito informatico della Regione ed è soggetto ad aggiornamento almeno triennale.
2. Le associazioni e i gruppi speleologici possono richiedere l'iscrizione all'elenco di cui al comma 1, purché in possesso dei seguenti requisiti:
a) svolgimento, documentato, di attività speleologiche da almeno tre anni o presenza di almeno cinque iscritti in possesso di quinquennale e documentato curriculum speleologico;
b) adeguata polizza di assicurazione per gli iscritti che svolgono attività speleologica.
b bis) limite del 10 per cento sul numero totale degli iscritti, di soci già iscritti in altri gruppi speleologici o associazioni speleologiche, inseriti nell'elenco di cui al comma 1.
(1)
3. L'iscrizione all'elenco mantiene la sua validità sino al perdurare dei requisiti dichiarati in sede di richiesta. Ogni variazione è comunicata alla struttura regionale di cui all'articolo 9, comma 1.
4. Le associazioni speleologiche e i gruppi speleologici iscritti nell'elenco di cui al comma 1 contribuiscono all'attività di raccolta dei dati del patrimonio speleologico e li comunicano alla struttura regionale di cui all'articolo 9, comma 1, per le finalità di cui alla presente legge.
Note:
1Lettera b bis) del comma 2 aggiunta da art. 4, comma 3, lettera a), L. R. 25/2020 , con effetto dall'1/1/2021.
Art. 15
 (Regolamento per la tutela e la valorizzazione del patrimonio speleologico e delle forre)
1. Con regolamento regionale, approvato previo parere della Commissione consiliare competente, in esecuzione del presente capo, sono disciplinati:
a) organizzazione, contenuti, modalità di gestione e aggiornamento del CSR di cui all'articolo 9;
b) ulteriori dati identificativi dei beni inseriti nel CSR, in attuazione dell'articolo 9, comma 4;
c) ulteriori sottosezioni delle grotte in attuazione dell'articolo 9, comma 5;
d) criteri e modalità per effettuare tracciamenti delle acque all'interno delle grotte per motivi di studio in attuazione dell'articolo 10, comma 2, lettera d), e per la raccolta di idonee campionature per motivi di studio in attuazione dell'articolo 10, comma 4;
e) criteri e modalità per la chiusura degli ingressi delle grotte e per l'accesso alle grotte chiuse in attuazione dell'articolo 11, comma 6;
f) apertura di nuove grotte turistiche, nonché criteri e parametri per l'elaborazione dei progetti di fruizione delle grotte turistiche compatibili con il principio dello sviluppo sostenibile in attuazione dell'articolo 11, commi 7 e 8;
g) criteri e modalità per la realizzazione di percorsi permanenti in grotte non turistiche in attuazione dell'articolo 11, comma 9.