LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 14 ottobre 2016, n. 15

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della geodiversità, del patrimonio geologico e speleologico e delle aree carsiche.

TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  03/11/2016
Materia:
440.08 - Speleologia

Art. 20
 (Vigilanza)
1. La Regione svolge le funzioni di vigilanza del patrimonio geologico e speleologico in collaborazione con gli enti locali e unitamente a enti e organismi competenti alla vigilanza ambientale.
2. Le funzioni di accertamento e di contestazione delle violazioni delle disposizioni della presente legge sono svolte dalle strutture regionali competenti in materia di vigilanza ambientale e dal Corpo forestale regionale, in applicazione della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali).
3. I soggetti che hanno effettuato l'accertamento e la contestazione di cui al comma 2 ne danno comunicazione, entro dieci giorni, alle strutture regionali che curano la tenuta del CaRGeo e del CSR.