LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 11 agosto 2016, n. 14

Assestamento del bilancio per l'anno 2016 e del bilancio per gli anni 2016-2018 ai sensi della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26.

TESTO VIGENTE dal 09/04/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  13/08/2016
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 8
 (Salute e politiche sociali)
1.
Al comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale 14 luglio 1995, n. 27 (Norme per la promozione delle donazioni di organi nel Friuli-Venezia Giulia), dopo le parole << di ciascun anno. >> è aggiunto il seguente periodo: << Per risorse di bilancio rese disponibili in data successiva, la scadenza per la presentazione delle istanze di contributo è fissata al 30 settembre. >>.

2.  
( ABROGATO )
(5)
3.
Al comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 21 luglio 2004, n. 20 (Riordino normativo dell'anno 2004 per il settore dei servizi sociali), le parole << il Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, >> sono sostituite dalle seguenti: << l'Amministrazione regionale con deliberazione della Giunta regionale >>.

4.
Dopo il comma 12 dell'articolo 37 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti), è aggiunto il seguente:
<<12 bis. I finanziamenti per gli interventi di investimento nel settore sanitario programmati prima dell'anno 2016 classificati, ai sensi dell' articolo 4, comma 8, della legge regionale 4/2001 :
a) di <<rilievo aziendale>>, di cui all'articolo 4, comma 7, lettere a) e c), negli atti di programmazione annuale sono erogati in via anticipata nella misura massima dell'80 per cento dell'importo concesso, ad avvenuta approvazione da parte della Giunta regionale degli atti di programmazione annuale di cui all' articolo 20 della legge regionale 19 dicembre 1996, n. 49 (Norme in materia di programmazione, contabilità e controllo del Servizio sanitario regionale e disposizioni urgenti per l'integrazione socio-sanitaria), e purché siano stati regolarmente presentati i rendiconti, relativi ad anticipazioni già erogate, i cui termini siano venuti a scadenza nell'anno precedente. Si provvede al saldo dei finanziamenti di rilievo aziendale sulla base della presentazione della certificazione di cui al comma 9;
b) di <<rilievo regionale>> negli atti di programmazione annuale sono erogati, previa richiesta annuale del legale rappresentante dell'ente, sulla base della progressione della spesa, in relazione alle obbligazioni giuridiche assunte, certificate dal responsabile del procedimento dell'ente beneficiario. Per gli interventi edili-impiantistici sono riconoscibili anche gli importi relativi alle spese generali e tecniche.>>.

5.
Al comma 82 dell'articolo 10 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009), le parole << entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge >> sono sostituite dalle seguenti: << entro il 30 marzo di ogni anno >>.

6. Con esclusivo riferimento all'anno 2016 i progetti di cui al comma 82 dell'articolo 10 della legge regionale 17/2008 , come modificato dal comma 5, possono essere presentati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
7. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione Progettoautismo FVG - Onlus un contributo straordinario di 300.000 euro per il primo lotto dei lavori di ristrutturazione di un immobile da adibire a progettualità sociali e sociosanitarie.
8. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 7 è presentata alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di studio di fattibilità.
9. La concessione ed erogazione del contributo di cui al comma 7 è disposta acquisito il parere dell'Azienda sanitaria universitaria integrata di Udine e dell'Ente gestore dei servizi per l'handicap di cui all' articolo 6, comma 4, della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 (Norme per l'integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104 <<Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate>>), con le modalità previste dalla legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).
10. Per le finalità di cui al comma 7 è destinata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) e sul Programma n. 2 (Interventi per i disabili) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 74.
11. Le attività sociali e sociosanitarie da attivare presso la struttura considerata verranno successivamente concordate tra I'Azienda sanitaria universitaria integrata di Udine, l'Ente gestore dei servizi per l'handicap di cui all' articolo 6, comma 4, della legge regionale 41/1996 e l'Associazione Progettoautismo FVG - Onlus coerentemente con i piani regionali per le disabilità e con le progettualità definite nei Piani di zona.
12. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione di volontariato Il Samaritan Onlus di Ragogna un contributo straordinario di 80.000 euro per gli interventi di manutenzione e adeguamento effettuati nella struttura "Cjase Balét".
13. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 12 è presentata alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa degli interventi e del consuntivo delle spese sostenute. Con il decreto di concessione è erogato un anticipo nella misura del 70 per cento del contributo concesso e sono fissati le modalità e i termini di rendicontazione.
14. Per le finalità di cui al comma 12 è destinata la spesa di 80.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) e sul Programma n. 2 (Interventi per la disabilità) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 74.
15. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Fondazione Valentino Pontello Onlus di Majano un contributo straordinario di 50.000 euro per interventi di manutenzione e adeguamento della struttura socio assistenziale di Pers.
16. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 15 è presentata alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa degli interventi e di un preventivo di spesa. Con il decreto di concessione è erogato un anticipo nella misura del 70 per cento del contributo concesso e sono fissati le modalità e i termini di rendicontazione.
17. Per le finalità di cui al comma 15 è destinata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) e sul Programma n. 2 (Interventi per la disabilità) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 74.
18. L'Amministrazione regionale, al fine di sostenere l'erogazione dei servizi residenziali per anziani non autosufficienti e servizi per disabili resi dai Comuni, dalle Aziende per l'assistenza sanitaria, dalle Aziende di servizi alla persona e dai soggetti di cui all'articolo 14, commi 2 e 3, della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), è autorizzata a concedere e a trasferire in via anticipata nella misura del 100 per cento fino a un massimo di un milione di euro della spesa prevista contributi ai predetti soggetti, a esclusione dei soggetti privati aventi scopo di lucro, per:
a) interventi di adeguamento o miglioramento sismico, di adeguamento alle norme di sicurezza antincendio, alle norme antinfortunistiche e alle norme per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche, in immobili dedicati alle attività assistenziali di proprietà dei suddetti soggetti, nonché per gli interventi per la riclassificazione delle medesime strutture ai sensi del regolamento di cui all' articolo 31 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale);
b) l'acquisto e la sostituzione di arredi e attrezzature, destinati alle attività assistenziali.
19. Con decreto del Direttore competente, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è approvato il bando per la definizione delle priorità di intervento, la quantificazione del finanziamento e per la determinazione dei criteri di formazione della graduatoria delle iniziative ammesse e dei termini e delle modalità di presentazione delle domande.
20. Gli enti beneficiari hanno l'obbligo di mantenere, pena la revoca dei contributi concessi, la destinazione dei beni immobili per cinque anni e dei beni mobili per due anni dal decreto di definizione della pratica contributiva, nel caso di contributi in conto capitale, ovvero per tutta la durata del rapporto contributivo, in caso di contributi pluriennali. Il mantenimento del vincolo di destinazione riguarda sia i soggetti beneficiari, sia i beni oggetto di contribuzione regionale.
21. Per le finalità di cui al comma 18 è destinata la spesa complessiva di 4 milioni di euro suddivisa in ragione di 1 milione di euro per l'anno 2017 e di 3 milioni di euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) e sul Programma n. 3 (Interventi per gli anziani) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 74.
22. Ai fini di cui alla legge regionale 22 luglio 1978, n. 81 (Istituzione dei consultori familiari), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione Italiana per l'Educazione Demografica AIED - Sezione di Pordenone un contributo straordinario di 50.000 euro per l'attività istituzionale.
23. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 22 è presenta alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa delle attività previste e di un preventivo di massima delle spese. Il contributo è erogato in via anticipata in un'unica soluzione. Con il decreto di concessione sono determinati i termini e le modalità di rendicontazione.
24. Per le finalità di cui al comma 22 è destinata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) e sul Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 74.
25. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare progetti pilota biennali finalizzati all'avvalimento di uno psicologo in almeno un Centro di assistenza primaria (CAP) per ogni ente del Servizio sanitario regionale, al fine di sperimentare l'efficacia della copresenza di detto professionista e dei medici di famiglia operanti all'interno del Centro di assistenza primaria. I Distretti sanitari di riferimento organizzano e valutano l'operatività svolta utilizzando degli indicatori di esito predisposti dalla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia.
26. Per le finalità di cui al comma 25 è destinata la spesa complessiva di 200.000 euro suddivisa in ragione di 50.000 euro per l'anno 2016, di 100.000 euro per l'anno 2017 e di 50.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) e sul Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 74.
27. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare un progetto pilota triennale di sanità cross-border finalizzato al trattamento di cittadini comunitari, presenti nelle aree confinanti del territorio sloveno, colpiti da infarto acuto del miocardio.
28. Il progetto pilota è predisposto dalla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia. Per la realizzazione del progetto, è stipulato un accordo tra la Regione Friuli Venezia Giulia e l'ente sloveno competente. L'attuazione del progetto è affidata, con apposita convenzione, all'Azienda sanitaria universitaria integrata di Trieste.
29. Per le finalità di cui al comma 27 è destinata la spesa complessiva di 750.000 euro suddivisa in ragione di 250.000 euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2018 a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) e sul Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 74.
30. In deroga a quanto previsto dall' articolo 18, comma 4, della legge regionale 41/1996 , la Provincia italiana dell'Ordine degli Scalzi della SS. Trinità di Roma è autorizzata a presentare l'istanza per la concessione dei contributi previsti per l'esercizio 2016 a sostegno dell'attività svolta dall'Istituto Psicopedagogico "Villa S. Maria della Pace" di Medea entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
31. Alla legge regionale 16 novembre 2010, n. 19 (Interventi per la promozione e la diffusione dell'amministratore di sostegno a tutela dei soggetti deboli), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
la lettera e) del comma 1 dell'articolo 2 è sostituita dalla seguente:
<<e) rimborso degli oneri sostenuti per la stipula di polizze assicurative dedicate, anche in forma cumulativa, a favore degli amministratori di sostegno volontari, compresi coloro che svolgono l'incarico a beneficio di propri familiari;>>;

b)
i commi 2 e 2 bis dell'articolo 5 sono abrogati;

c)
la lettera b) del comma 1 dell'articolo 6 è sostituita dalla seguente:
<<b) le modalità e i limiti di rimborso degli oneri di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e);>>.

32. Le associazioni di disabili, individuate ai sensi dell' articolo 35 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10 (Riordinamento istituzionale della Regione e riconoscimento e devoluzione di funzioni agli Enti locali), quali beneficiari dei contributi finalizzati al migliore perseguimento delle attività istituzionali delle stesse, che rendicontano ai sensi dell' articolo 43 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), presentano il rendiconto esclusivamente in relazione all'utilizzo delle somme percepite a titolo di contributo.
33. Agli interventi previsti dall' articolo 41 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), non si applica, limitatamente ai rapporti giuridici instaurati tra coniugi, parenti e affini sino al secondo grado, il divieto generale di contribuzione di cui all' articolo 31 della legge regionale 7/2000 .
34. Ad avvenuta adozione, consolidamento e approvazione degli atti relativi al controllo annuale sul bilancio di esercizio del Servizio sanitario regionale, ai sensi dell' articolo 29 della legge regionale 19 dicembre 1996, n. 49 (Norme in materia di programmazione, contabilità e controllo del Servizio sanitario regionale e disposizioni urgenti per l'integrazione socio-sanitaria), l'Amministrazione regionale è autorizzata a utilizzare, per le esigenze del Servizio sanitario regionale, ai sensi dell' articolo 30 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), e dell' articolo 39 della legge regionale 26/2015 , le somme iscritte a debito verso la Regione nei bilanci di esercizio 2015 degli enti del Servizio sanitario regionale, relative agli utili dell'anno 2015 e alle attività finalizzate/delegate dalla Regione degli anni 2015 e precedenti.
35. Le risorse di cui al comma 34 sono destinate alla copertura delle perdite, relative agli anni pregressi e in attuazione del decreto legislativo 118/2011 , portate a nuovo nei bilanci degli enti del Servizio sanitario regionale fino all'importo massimo di 13.500.000 euro, al finanziamento delle esigenze degli enti del Servizio sanitario regionale relative all'anno 2016 per la parte capitale fino all'importo massimo di 4.900.000 euro e per la parte corrente fino all'importo massimo di 11.100.000 euro.
36. Le entrate derivanti dal disposto di cui al comma 34, previste in 29.500.000 euro, affluiscono al Titolo n. 3 (Entrate extratributarie) e alla Tipologia n. 500 (Rimborsi e altre entrate correnti) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2016-2018 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella A2 di cui all'articolo 1, comma 5.
37. Ai componenti dei collegi sindacali degli enti del Servizio sanitario regionale di cui all'articolo 3, comma 1, e all' articolo 4, comma 2, della legge regionale 17/2014 , oltre all'indennità annua lorda spettante, ai sensi dell' articolo 3, comma 13, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), in misura percentuale al trattamento economico annuo lordo del relativo direttore generale, è riconosciuto il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico nella misura prevista per il personale con qualifica dirigenziale dell'ente presso cui operano.
38. Ai componenti del consiglio di indirizzo e verifica degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di cui all' articolo 6 della legge regionale 10 agosto 2006, n. 14 (Disciplina dell'assetto istituzionale, organizzativo e gestionale degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico "Burlo Garofolo" di Trieste e "Centro di riferimento oncologico" di Aviano), e ai componenti degli organi di indirizzo delle Aziende sanitarie universitarie integrate di cui all'articolo 8, comma 4, del protocollo d'intesa approvato con deliberazione della Giunta regionale 13 aprile 2016, n. 612, è riconosciuto il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico nella misura prevista per il personale con qualifica dirigenziale dell'ente presso cui operano.
39. Le disposizioni di cui al comma 37 si applicano anche ai collegi sindacali già in carica alla data di entrata in vigore della presente legge.
40. Le disposizioni di cui al comma 38 si applicano ai consigli di indirizzo e verifica e agli organi di indirizzo nominati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.
41. Il comma 6 dell'articolo 6 della legge regionale 14/2006 continua a trovare applicazione per i consigli di indirizzo e verifica in carica alla data di entrata in vigore della presente legge.
42.
L' articolo 37 della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 19 (Disposizioni in materia di salute umana e sanità veterinaria e altre disposizioni per il settore sanitario e sociale, nonché in materia di personale), è abrogato.

43. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare uno o più progetti di rete relativi all'area tematica "Valutazione dell'efficacia degli interventi di audit e di feedback per migliorare la qualità delle cure e ridurre l'eterogeneità di accesso alle cure efficaci nella popolazione italiana incluse le emergenze cardio e cerebro vascolari", concordato tra le Regioni e approvato dal Comitato tecnico sanitario del Ministero della salute, nell'ambito del programma di rete del bando della ricerca finalizzata 2014-2015.
44. La selezione per l'individuazione dei progetti è affidata a un comitato di pilotaggio costituito da un rappresentante di ogni Regione partecipante insieme a due rappresentanti del Ministero della salute e a un panel scientifico di valutazione costituito da ricercatori designati dalle Regioni partecipanti e dal Ministero.
45. Per le finalità di cui al comma 43 è destinata la spesa complessiva di 600.000 euro suddivisa in ragione di 200.000 euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2018 a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) e sul Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 74.
46. La Regione è autorizzata a finanziare progetti che rientrano tra i programmi e gli obiettivi inseriti nel Piano regionale della prevenzione al fine di sostenere con azioni mirate il raggiungimento degli indicatori di risultato previsti dal Piano nazionale della prevenzione.
47. I progetti sono predisposti dalla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia, che li realizza anche attraverso apposite convenzioni stipulate con gli enti del Servizio sanitario regionale e gli Atenei della Regione.
48. Per le finalità di cui al comma 46 è destinata la spesa di 248.749,66 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) e sul Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella A1 di cui all'articolo 1, comma 4.
49. Ad avvenuto versamento da parte dell'Ente per la gestione accentrata dei servizi condivisi delle economie di spesa sui progetti di screening finanziati con i fondi trasferiti dallo Stato ai sensi dell' articolo 2 bis del decreto legge 29 marzo 2004, n. 81 (Interventi urgenti per fronteggiare situazioni di pericolo per la salute pubblica), l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare progetti per l'attività di screening prevista dal Piano regionale della prevenzione, a favore della popolazione della regione.
50. I progetti sono predisposti dalla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia, che li realizza anche attraverso apposite convenzioni stipulate con gli enti del Servizio sanitario regionale e gli Atenei della Regione.
51. Per le finalità di cui al comma 49 è destinata la spesa di 120.387,14 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) e sul Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 74.
52. Le entrate derivanti dal disposto di cui al comma 49, previste in 120.387,14 euro per l'anno 2016, affluiscono al Titolo n. 3 (Entrate extratributarie) e alla Tipologia n. 500 (Rimborsi e altre entrate correnti) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2016-2018 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella A2 di cui all'articolo 1, comma 5.
53. All' articolo 2 della legge regionale 10 luglio 2015, n. 15 (Misure di inclusione attiva e di sostegno al reddito), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 5 è sostituito dal seguente:
<<5. La misura si coordina con la misura di contrasto alla povertà da avviare su tutto il territorio nazionale ai sensi dell' articolo 1, comma 387, lettera a), della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016), già denominata "Sostegno per l'inclusione attiva (SIA)" dall' articolo 1, comma 216, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014).>>;

b)
dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:
<<5 bis. Al fine di quanto previsto al comma 5, ai beneficiari di SIA residenti in regione in possesso dei requisiti per accedere alla misura di cui all'articolo 2 è garantito l'ammontare dell'intervento monetario loro spettante ai sensi dell'articolo 4, comma 1, mediante integrazione con risorse regionali degli importi corrisposti dallo Stato.
5 ter. Con il regolamento di cui all'articolo 10 sono stabilite le modalità di integrazione degli interventi monetari per i nuclei familiari già beneficiari della misura in sede di prima applicazione del SIA.>>.

54. All' articolo 3 della legge regionale 15/2015 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 1 è sostituito dal seguente:
<<1. Beneficiari della misura sono i nuclei familiari, anche monopersonali, come definiti ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)), con Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità, ovvero ISEE corrente, inferiore o uguale a 6.000 euro. Almeno un componente il nucleo familiare deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) essere cittadino italiano o comunitario, ovvero familiare di cittadino italiano o comunitario non avente la cittadinanza di uno Stato membro che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino straniero in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
b) essere residente in regione da almeno ventiquattro mesi. In caso di rimpatrio, il periodo di iscrizione all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) non rileva ai fini del computo.>>;

b)
il comma 3 è sostituito dal seguente:
<<3. Nel caso di godimento da parte di componenti il nucleo familiare beneficiario di altri trattamenti economici, anche fiscalmente esenti, di natura previdenziale, indennitaria e assistenziale, a qualunque titolo concessi dallo Stato o da altre pubbliche amministrazioni a componenti il nucleo stesso, il valore complessivo per il nucleo familiare dei medesimi trattamenti percepiti nel mese antecedente la richiesta o le erogazioni deve essere inferiore a:
a) 600 euro mensili nel caso di nucleo familiare composto da una persona;
b) 750 euro mensili nel caso di nucleo familiare composto da due persone;
c) 900 euro mensili nel caso di nucleo familiare composto da tre persone;
d) 1.050 euro mensili nel caso di nucleo familiare composto da più di tre persone.
Gli importi possono essere variati con deliberazione della Giunta regionale.>>;

c)
dopo il comma 3 è inserito il seguente:
<<3 bis. Nessun componente il nucleo familiare deve beneficiare della nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego (NASpI) di cui all' articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183), ovvero dell'assegno di disoccupazione (ASDI), di cui all' articolo 16 del decreto legislativo 22/2015 , o di altro ammortizzatore sociale con riferimento agli strumenti di sostegno al reddito in caso di disoccupazione involontaria.>>;

d)
dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
<<5 bis. I requisiti per l'accesso alla misura devono essere presenti al momento di presentazione della domanda e mantenuti per l'intero periodo di erogazione della misura.>>.

55.
Al comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 15/2015 le parole << e dei figli a carico >> sono soppresse.

56.
Al comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 15/2015 le parole << di cui all'articolo 3, comma 1, >> sono sostituite dalle seguenti: << in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), >>.

57.
Il comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 15/2015 è sostituito dal seguente:
<<1. I componenti il nucleo familiare beneficiario della misura hanno l'obbligo di comunicare ogni variazione della loro situazione lavorativa comportante variazione di reddito.>>.

58. All' articolo 8 della legge regionale 15/2015 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
alla lettera a) del comma 1 le parole << entro il primo bimestre dell'erogazione della misura >> sono sostituite dalle seguenti: << entro sessanta giorni dalla data di erogazione del primo bimestre di misura >>;

b)
alla lettera c) del comma 1 le parole << al Servizio sociale dei Comuni dove ha presentato domanda >> sono soppresse e le parole << , familiare o patrimoniale >> sono sostituite dalle seguenti: << ai sensi dell'articolo 7 >>.

59.
Al comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 15/2015 la lettera e) è sostituita dalla seguente:
<<e) le modalità di coordinamento fra la misura di cui all'articolo 2 e il Sostegno per l'inclusione attiva (SIA), nonché le regole che disciplinano l'integrazione e la cumulabilità tra le stesse e altri interventi statali e regionali in materia di sostegno al reddito;>>.

60. Le modifiche alla legge regionale 15/2015 apportate dai commi da 53 a 59 si applicano alle domande di concessione della misura presentate a partire dall'1 settembre 2016. I nuclei familiari che, per mancanza di requisiti non hanno potuto accedere o sono decaduti dalla misura, possono presentare la domanda sussistenti i nuovi requisiti.
61.  
( ABROGATO )
62.  
( ABROGATO )
(9)
63.
A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i commi da 2 a 12 dell' articolo 8 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011), sono abrogati.

64. Per il contenzioso pendente relativo alla gestione dei rapporti obbligatori insorti durante la pregressa gestione delle unità sanitarie locali, la Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia procede al rimborso degli importi versati per conto della Regione sulla base di una specifica relazione dell'organo di vertice degli enti del Servizio sanitario regionale attestante la legittimità degli importi medesimi.
65. Gli enti del Servizio sanitario regionale garantiscono all'Amministrazione regionale l'assistenza, il supporto e la collaborazione necessari alla gestione dei rapporti obbligatori nonché all'eventuale contenzioso o precontenzioso relativo a tutti i rapporti obbligatori insorti durante la pregressa gestione delle unità sanitarie locali e forniscono, anche sotto il profilo medico legale, la documentazione e ogni elemento utile, ivi compresi gli atti necessari a far valere ogni diritto derivante da eventuali coperture assicurative.
66. Entro il 30 giugno di ogni anno, i beneficiari dei riparti dei fondi di cui all' articolo 13 della legge regionale 7 luglio 2006, n. 11 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità), agli articoli 15 e 20 della legge regionale 41/1996 , agli articoli 39 e 41 della legge regionale 6/2006 e agli articoli 2 e 3 della legge regionale 19/2010 , che adottano la contabilità armonizzata ai sensi del decreto legislativo 118/2011 , possono presentare cronoprogrammi di attività con i quali chiedere una modulazione temporale del finanziamento anche a valere sull'esercizio finanziario successivo.
67. Successivamente al termine del 30 giugno di ogni anno, la Direzione competente si riserva di effettuare ricognizioni sullo stato di avanzamento delle attività finanziate con i fondi di cui al comma 66 e chiedere i relativi cronoprogrammi di attività.
68. Sulla base dei cronoprogrammi di attività di cui ai commi 66 e 67 e in deroga alle disposizioni contenute nei regolamenti attuativi, la Direzione competente è autorizzata ad adeguare gli impegni di spesa, compatibilmente con i vincoli del bilancio regionale e con le esigenze organizzative dell'Amministrazione regionale. Le somme eventualmente disimpegnate tornano a disponibilità di capitolo e le risorse necessarie alla completa copertura della concessione vengono contestualmente impegnate sull'anno successivo.
69. Per l'anno 2016, i cronoprogrammi di cui al comma 66 possono essere presentati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
70.
Al comma 5 bis dell'articolo 4 della legge regionale 14 luglio 2011, n. 9 (Disciplina del sistema informativo integrato regionale del Friuli Venezia Giulia), dopo le parole << e alle farmacie >> sono aggiunte le seguenti: << e alle associazioni e federazioni dei donatori volontari di sangue >>.

71. L'infrastruttura di proprietà della Regione costituita da reti, sistemi e apparecchiature per telecomunicazioni afferenti il sistema radio e il sistema telefonico utilizzati presso le centrali operative del Servizio per l'Emergenza Sanitaria-118, anche se realizzata in tutto o in parte antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge, è iscritta al patrimonio indisponibile della Regione. A tale scopo è predisposto un verbale di consegna utile ai fini inventariali i cui contenuti, i relativi eventuali allegati e le modalità di sottoscrizione sono stabiliti con apposita deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di patrimonio. Nel verbale di consegna, a cura del soggetto attuatore, è indicato il valore ai fini inventariali, corrispondente al valore di costruzione dell'infrastruttura oggetto di consegna.
72. La direzione centrale dell'Amministrazione regionale competente in materia di salute svolge le funzioni regionali relative alla programmazione, realizzazione, attivazione, manutenzione, gestione ed esercizio afferenti l'infrastruttura di cui al comma 71. La suddetta direzione centrale è autorizzata ad affidare l'attivazione, manutenzione, gestione ed esercizio dell'infrastruttura a società in house regionali mediante le usuali modalità di affidamento diretto, contenenti i termini, le modalità e i costi, nonché i rapporti tra la Regione e le società in house.
73.
Dopo il comma 5 bis dell'articolo 4 della legge regionale 11 ottobre 2012, n. 20 (Norme per il benessere e la tutela degli animali di affezione), è aggiunto il seguente:
<<5 ter. Per i soli uccelli allevati per evidenziare le qualità del canto e per quelli destinati ai concorsi canori è autorizzato l'uso di gabbie di dimensioni inferiori rispetto a quanto previsto dal regolamento di cui all'articolo 36.>>.

74. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018 sono introdotte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi di cui all'allegata Tabella H.
Note:
1Comma 18 sostituito da art. 9, comma 7, L. R. 24/2016
2Comma 61 sostituito da art. 8, comma 4, L. R. 44/2017
3Parole aggiunte alla lettera a) del comma 18 da art. 9, comma 18, L. R. 45/2017
4Parole aggiunte al comma 18 da art. 11, comma 10, L. R. 12/2018
5Comma 2 abrogato da art. 16, comma 2, lettera b), L. R. 27/2018 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 11, L.R. 17/2014.
6Parole aggiunte al comma 18 da art. 9, comma 3, L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
7Lettera a) del comma 18 sostituita da art. 9, comma 4, L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
8Comma 61 abrogato da art. 8, comma 9, L. R. 13/2023
9Comma 62 abrogato da art. 8, comma 9, L. R. 13/2023