LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 11 agosto 2016, n. 14

Assestamento del bilancio per l'anno 2016 e del bilancio per gli anni 2016-2018 ai sensi della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26.

TESTO VIGENTE dal 09/04/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  13/08/2016
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 7
 (Istruzione, lavoro, formazione e politiche giovanili)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a destinare la quota delle risorse di cui all' articolo 9, comma 34, della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Legge finanziaria 2015), che, all'esito della relativa rendicontazione, dovesse risultare non essere stata utilizzata da una o più delle Casse Edili di Mutualità e di Assistenza delle province di Trieste, Pordenone, Udine e Gorizia (di seguito Casse Edili), alla compartecipazione alla spesa per l'erogazione del trattamento di cui all' articolo 9, comma 26, della legge regionale 27/2014 in relazione alle domande, presentate alle altre Casse Edili, rimaste inevase per insufficienza di risorse.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite fra le Casse Edili in proporzione al numero di domande, presentate a ciascuna di esse, rimaste inevase.
3. La Cassa Edile presenta entro il 31 marzo 2017 alla Direzione centrale competente la richiesta di assegnazione delle risorse di cui al comma 1 con l'indicazione del numero di domande rimaste inevase.
4. La Cassa Edile trasmette entro il 31 dicembre 2017 alla Direzione centrale competente in materia di lavoro la rendicontazione delle spese sostenute per quanto disposto dal presente articolo, con le modalità di cui all' articolo 43 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).
5. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle Amministrazioni pubbliche il finanziamento per le domande di contributo per progetti di Lavori di pubblica utilità a favore di donne di età superiore a 50 anni e uomini di età superiore a 55 anni in condizioni di disoccupazione di lunga durata presentate nell'anno 2015, valutate ammissibili al contributo medesimo e non soddisfatte per mancanza di fondi.
6. Per le finalità previste dal comma 5 è destinata la spesa di 3.280.388,08 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) e sul Programma n. 3 (Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 61.
7. L'Amministrazione regionale è autorizzata a utilizzare per gli interventi di Politiche attive del lavoro di cui agli articoli 29, 30, 31, 32, 33 e 48 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), da attuare nell'anno 2017, le risorse già destinate agli interventi medesimi e che risultino a qualunque titolo non utilizzate alla data del 31 dicembre 2016.
8. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare i contributi concessi e a concedere proroghe ai termini di inizio e conseguente fine lavori per gli interventi a favore di edifici universitari che sono oggetto di contribuzione ai sensi delle leggi regionali di settore, per un massimo di cinque anni rispettivamente.
9. La domanda di proroga deve essere presentata per ogni intervento entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge al Servizio competente in materia di edilizia universitaria.
10.
I commi 3 e 4 dell' articolo 7 della legge regionale 4 agosto 2014, n. 15 (Assestamento del bilancio 2014), sono sostituiti dai seguenti:
<<3. I contributi ordinari per interventi a sostegno dell'edilizia scolastica sono concessi ed erogati mediante procedura valutativa, sulla base delle manifestazioni di interesse inviate annualmente dagli enti locali al Servizio competente in materia di edilizia scolastica.
4. La Giunta regionale definisce, nell'ambito dei criteri stabiliti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e delle tipologie degli interventi finanziabili, dei criteri di valutazione e delle priorità degli interventi edilizi determinati dal programma triennale approvato dalla Giunta regionale, le modalità e i termini di presentazione delle domande e i punteggi assegnati ai criteri.>>.

11.  
( ABROGATO )
(6)
12.  
( ABROGATO )
(7)
13.  
( ABROGATO )
(8)
14.  
( ABROGATO )
(9)
15.  
( ABROGATO )
16. Le disposizioni dal comma 11 al comma 15 hanno effetto dall'1 gennaio 2017 e non si applicano ai procedimenti contributivi in corso.
17.  
( ABROGATO )
18.  
( ABROGATO )
19. L'Amministrazione regionale intende promuovere l'attività avviata e realizzata dall'Istituto Statale di Istruzione Superiore Nautico "Tomaso di Savoia Duca di Genova - L. Galvani" di Trieste e dall'I.S.I.S "S. Pertini" di Monfalcone in materia di istruzione nautica, contribuendo agli oneri per la manutenzione e per il funzionamento delle imbarcazioni utilizzate per l'attività didattica.
20. Per le finalità di cui al comma 19 il contributo viene ripartito nella misura del 30 per cento a favore dall'Istituto Statale di Istruzione Superiore Nautico "Tomaso di Savoia Duca di Genova - L. Galvani" e del 70 per cento a favore dall'I.S.I.S - "S. Pertini" di Monfalcone rispetto allo stanziamento complessivo.
21. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 19 è presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge alla Direzione centrale competente in materia di istruzione, corredata del preventivo di spesa. Con il decreto di concessione del contributo sono stabiliti i termini e le modalità di liquidazione del contributo e di rendicontazione della spesa.
22. Per le finalità previste dal comma 19, relativamente all'attività di manutenzione delle imbarcazioni utilizzate per l'attività didattica, è destinata la spesa di 70.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) e sul Programma n. 7 (Diritto allo studio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 69.
23. Per le finalità previste dal comma 19, relativamente al funzionamento delle imbarcazioni utilizzate per l'attività didattica, è destinata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) e sul Programma n. 7 (Diritto allo studio) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 69.
24.
Dopo la lettera d) del comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 17 febbraio 2011, n. 2 (Finanziamenti al sistema universitario regionale), è aggiunta la seguente:
<<d bis) iniziative di orientamento universitario.>>.

25. Per l'anno accademico 2016-2017 l'importo della tassa regionale per il diritto allo studio universitario è articolato in tre fasce in base alla condizione economica dello studente commisurata al livello dell'indicatore di situazione economica equivalente (ISEE):
a) 120 euro per coloro che presentano un valore dell'ISEE inferiore o pari a quello previsto dai requisiti di eleggibilità per l'accesso ai livelli essenziali delle prestazioni (LEP) del diritto allo studio;
b) 140 euro per coloro che presentano un valore dell'ISEE superiore al livello minimo e fino al doppio del livello minimo previsto dai requisiti di eleggibilità per l'accesso ai livelli essenziali delle prestazioni (LEP) del diritto allo studio;
c) 160 euro per coloro che presentano un valore dell'ISEE superiore al doppio del livello minimo previsto dai requisiti di eleggibilità per l'accesso ai livelli essenziali delle prestazioni (LEP) del diritto allo studio>>.
26.
Dopo il comma 2 dell'articolo 4 bis della legge regionale 1 giugno 1987, n. 15 (Interventi regionali per la promozione di una cultura di pace e di cooperazione tra i popoli), è aggiunto il seguente:
<<2 bis. Per le finalità di cui all'articolo 1, una borsa di studio destinata alla frequenza gratuita presso il Collegio del Mondo Unito dell'Adriatico è intitolata alla memoria di Giulio Regeni, già studente di un Collegio facente parte dell'Organizzazione mondiale dei Collegi del Mondo Unito.>>.

27. Nell'ambito degli interventi previsti dalla legge regionale 14 novembre 2014, n. 22 (Promozione dell'invecchiamento attivo e modifiche all'articolo 9 della legge regionale 15/2014 - in materia di protezione sociale), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo alla società cooperativa a r.l. "Centro regionale di teatro d'animazione e di figure" di Gorizia per la realizzazione di un progetto da realizzarsi in collaborazione con le istituzioni scolastiche del territorio e finalizzato a sostenere e diffondere le relazioni intergenerazionali e la trasmissione di saperi alle nuove generazioni.
28. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 27 è presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge alla Direzione centrale competente in materia di istruzione, corredata del preventivo di spesa. Per gli anni seguenti la domanda è presentata entro il 30 giugno di ogni anno. Con il decreto di concessione del contributo sono stabiliti i termini e le modalità di liquidazione del contributo e di rendicontazione della spesa.
29. Per le finalità previste dal comma 27 è destinata la spesa di 15.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) e sul Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 69.
30. La Regione assume opportune iniziative volte ad assicurare che la continuità delle azioni già realizzate in esercizi precedenti in attuazione del disposto dell' articolo 7, comma 9, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Legge finanziaria 2002), sia attuata su tutto il territorio regionale.
31. Per le finalità di cui al comma 30 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'istituto Statale di Istruzione Superiore "Vincenzo Manzini" di San Daniele del Friuli, al Convitto Nazionale "Paolo Diacono" di Cividale del Friuli, all'Istituto Statale di istruzione Superiore Nautico "Tomaso di Savoia Duca di Genova - L. Galvani" di Trieste, alla Parrocchia San Martino Vescovo di Pavia di Udine, ente gestore della scuola materna di Pavia di Udine, alla Parrocchia San Tomaso Apostolo di Caneva (PN), ente gestore della scuola dell'infanzia paritaria "Monsignor Oreste Bortolussi", alla Congregazione delle suore "Ancelle della carità" di Brescia, ente gestore della scuola dell'infanzia paritaria "Paola di Rosa" di Arta Terme, una sovvenzione straordinaria per l'anno scolastico 2016-2017, nella misura fissata al comma 34.
32. Gli interventi di cui al comma 30 sono coerenti con gli obiettivi e i contenuti delle aree tematiche individuate dal Piano d'interventi per lo sviluppo dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche statali e paritarie del Friuli Venezia Giulia per l'anno scolastico 2016-2017, approvato con deliberazione della Giunta regionale 18 marzo 2016, n. 428.
33. La domanda per la concessione del contributo è presentata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge al Servizio competente in materia di istruzione, corredata di una relazione illustrativa e del relativo preventivo di spesa. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di concessione e di erogazione del contributo, ai sensi del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 20 maggio 2011, n. 0114/PRES. (Regolamento concernente criteri e modalità per l'attuazione degli interventi previsti in materia di istruzione scolastica dall'articolo 7, commi 8 e 9, della legge finanziaria 2002 e dall'articolo 7, comma 3, della legge finanziaria 2006).
34. Per le finalità previste al comma 30 è prevista la spesa complessiva di 28.500 euro per l'anno 2016, suddivisa come di seguito indicato:
a) 5.000 euro a favore dell'Istituto Statale di Istruzione Superiore "Vincenzo Manzini" di San Daniele del Friuli;
b) 9.000 euro a favore del Convitto Nazionale "Paolo Diacono" di Cividale del Friuli;
c) 10.000 euro all'Istituto Statale di istruzione Superiore Nautico "Tomaso di Savoia Duca di Genova - L. Galvani" di Trieste;
d) 1.500 euro alla Parrocchia San Martino Vescovo di Pavia di Udine, ente gestore della scuola materna di Pavia di Udine;
e) 1.500 euro alla Parrocchia San Tomaso Apostolo di Caneva, ente gestore della scuola dell'infanzia paritaria "Monsignor Oreste Bortolussi";
f) 1.500 euro alla Congregazione delle suore "Ancelle della carità" di Brescia, ente gestore della scuola dell'infanzia paritaria "Paola di Rosa" di Arta Terme.
35. Per le finalità previste dal combinato disposto di cui ai commi 31 e 34 è destinata la spesa di 28.500 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) e sul Programma n. 7 (Diritto allo studio) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 69.
36. Al fine di dare concreta attuazione al Programma di cui all' articolo 7, comma 6 bis, della legge regionale 25 luglio 2012, n. 14 (Assestamento del bilancio 2012), l'Amministrazione regionale intende sostenere lo scambio informativo tra gli operatori del settore e la definizione condivisa di un modello regionale di riferimento per la Classe 2020 e per la Scuola 2020.
37. Per le finalità di cui al comma 36 l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare una convenzione con le Università regionali, l'Ufficio scolastico regionale del Friuli Venezia Giulia, le Reti di scuole, individuate dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca quali Polo Formativo per il Friuli Venezia Giulia e Snodi formativi territoriali e la società Insiel Spa, quale società partecipata della Regione con competenze in materia di Scuola digitale, al fine di garantire un servizio di assistenza tecnica per accompagnare nelle scuole il processo di innovazione digitale e di elaborare le Linee guida regionali relative alla connettività, alla strumentazione didattica e alla dematerializzazione dei processi amministrativi per la Classe 2020 e la Scuola 2020.
38. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, viene approvato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di istruzione lo schema di convenzione, nella quale vengono definiti il soggetto coordinatore delle attività, gli obblighi delle parti, le caratteristiche del progetto, le spese ammissibili e il preventivo di spesa.
39. Entro trenta giorni dalla sottoscrizione della convenzione di cui al comma 38 la Direzione centrale competente in materia di istruzione provvede alla concessione del finanziamento al coordinatore delle attività. Nel decreto di concessione sono fissati le modalità e i termini di rendicontazione e di erogazione dell'anticipo nella misura massima dell'85 per cento del contributo complessivo.
40. Per le finalità previste dal disposto di cui al comma 36 è destinata la spesa complessiva di 35.000 euro suddivisa in ragione di 15.000 euro per l'anno 2016 e di 10.000 euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 7 (Diritto allo studio) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 69.
41. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'ANED Associazione Nazionale ex Deportati nei campi nazisti di Udine un contributo straordinario per la realizzazione di un progetto nelle scuole della regione finalizzato alla promozione dei valori della Costituzione e all'organizzazione dei viaggi della memoria.
42. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 41 è presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge al Servizio competente in materia di istruzione, corredata del preventivo di spesa. Con il decreto di concessione del contributo sono stabiliti i termini e le modalità di liquidazione del contributo e di rendicontazione della spesa.
43. Per le finalità di cui al comma 41 è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 7 (Diritto allo studio) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 69.
44. Al fine di concorrere alla promozione e alla diffusione della cultura della pace tra i popoli l'Amministrazione regionale intende sostenere la frequenza presso il Collegio del Mondo Unito dell'Adriatico di una studentessa delle popolazioni Yazidi attraverso un finanziamento a favore del Collegio del Mondo Unito dell'Adriatico.
45. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 44 è presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge alla Direzione centrale competente in materia di istruzione, corredata del preventivo di spesa. Per gli anni seguenti la domanda è presentata entro il 30 giugno di ogni anno. Con il decreto di concessione del contributo sono stabiliti i termini e le modalità di liquidazione del contributo e di rendicontazione della spesa.
46. Per le finalità di cui al comma 44 è destinata la spesa complessiva di 20.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) e sul Programma n. 7 (Diritto allo studio) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 69.
47.  
( ABROGATO )
48.  
( ABROGATO )
49.  
( ABROGATO )
50.  
( ABROGATO )
51.  
( ABROGATO )
52.  
( ABROGATO )
53.  
( ABROGATO )
54.  
( ABROGATO )
55. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare all'Istituto Nautico Statale "Tomaso di Savoia Duca di Genova" di Trieste un contributo per lavori di completamento dei lavori di ristrutturazione locali con ampliamento del centro radar.
56. La domanda, corredata del quadro economico di spesa previsto, della relazione illustrativa e del cronoprogramma dell'intervento è presentata entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, alla Direzione centrale competente in materia di infrastrutture e territorio.
56 bis. Alla liquidazione anticipata del 100% del contributo assegnato si provvede contestualmente alla concessione dei fondi.
57. Per le finalità di cui al comma 55 è destinata la spesa di 570.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) e sul Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitari) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) - dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 69.
58. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Agenzia Regionale per il Diritto agli Studi Superiori ARDISS un contributo annuale nella misura di cui al 60, per l'effettuazione di ulteriori lavori per il completamento dell'intervento di manutenzione straordinaria volto all'adeguamento normativo e al miglioramento dell'efficienza energetica della Casa dello studente di viale Ungheria 43 a Udine adibito a casa dello studente e sede dell'Agenzia.
59. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 58 è presentata alla Direzione centrale competente in materia di edilizia corredata dalla relazione degli interventi da realizzare.
60. Per le finalità previste dal comma 58 è destinata la spesa di 800.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) e sul Programma n. 7 (Diritto allo studio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 69.
61. All' articolo 26 della legge regionale 14 novembre 2014, n. 21 (Norme in materia di diritto allo studio universitario), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
dopo la lettera c) del comma 1 è inserita la seguente:
<<c bis) contributi riservati agli studenti di cui all'articolo 4, comma 1 in possesso di requisiti di reddito e di merito ed iscritti al primo anno di corsi di laurea magistrale attivati dalle università con sede legale in Friuli Venezia Giulia per l'abbattimento dei costi della tassa universitaria;>>;

b)
al comma 2 le parole << c) e d) >> sono sostituite dalle seguenti: << c), c bis) e d) >>.

62. Per le finalità di cui all' articolo 26 comma 1, lettera c bis), della legge regionale 21/2014 , come inserita dal comma 61, lettera a), è destinata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2016, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 4 (Istruzione universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 69.
63. Agli articoli 27 e 28 della legge regionale 21/2014 , sono apportate le seguenti modifiche:
a)
dopo il comma 5 dell'articolo 27 è inserito il seguente:
<<5 bis. Nel caso di manifestazioni studentesche la cui rilevanza nazionale o regionale è accertata con decreto del Direttore generale dell'Ardiss, le convenzioni di cui al comma 5 possono prevedere l'uso gratuito delle strutture abitative.>>;

b)
il comma 2 dell'articolo 28 è sostituito dal seguente:
<<2. Il servizio di cui al comma 1 può essere rivolto a tutti i destinatari di cui all'articolo 4, con obbligo di partecipazione al costo e con particolari agevolazioni per gli studenti di cui all'articolo 4, comma 1, carenti o privi di mezzi sulla base degli indirizzi indicati nelle linee guida di cui all'articolo 8. In via residuale, l'ARDISS può autorizzare l'utilizzo del servizio di ristorazione anche da parte di utenti diversi da quelli individuati all'articolo 4, applicando una tariffa che garantisca la copertura dei costi ovvero prevedendo la gratuità del servizio in caso di manifestazioni studentesche la cui rilevanza nazionale o regionale è accertata con decreto del Direttore generale dell'Ardiss.>>.

64. Al fine di favorire le transizioni delle persone tra il sistema educativo e formativo e quello del lavoro, l'Amministrazione regionale intende sostenere azioni sperimentali volte a favorire l'individuazione del personale potenziale di occupabilità e il miglioramento dello stesso attraverso interventi educativi, laboratoriali e consulenziali di valenza orientativa.
65. Per le finalità di cui al comma 64 l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare una convenzione con l'Isfol - Istituto per lo Sviluppo della Formazione professionale dei Lavoratori di Roma, per un'attività di assistenza tecnica volta alla formazione degli operatori, alla progettazione ed alla sperimentazione di strumenti e percorsi di orientamento educativo, di laboratori e di attività consulenziale e al relativo monitoraggio attraverso l'adattamento dello strumento di autovalutazione dell'occupabilità - AVO e la definizione di specifici protocolli di intervento.
66. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, viene approvato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di istruzione lo schema di convenzione, nel quale vengono definiti le attività, gli obblighi delle parti e i relativi costi.
67. Entro trenta giorni dalla sottoscrizione della convenzione di cui al comma 66 la Direzione centrale competente in materia di istruzione provvede alla concessione del finanziamento delle attività. Nel decreto di concessione sono fissate le modalità e i termini di rendicontazione e di erogazione di anticipi in misura non superiore all'85 per cento delle somme stanziate.
68. Per le finalità previste dal disposto di cui al comma 64 è destinata la spesa complessiva di 20.000 euro suddivisa in ragione di 5.000 euro per l'anno 2016 e di 10.000 euro per l'anno 2017 e di 5.000 per l'anno 2018, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 6 (Servizi ausiliari all'istruzione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 69.
69. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018 sono introdotte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi di cui all'allegata Tabella G.
Note:
1Comma 56 bis aggiunto da art. 8, comma 13, L. R. 24/2016
2Parole soppresse al comma 44 da art. 8, comma 12, L. R. 25/2016
3Parole aggiunte al comma 45 da art. 8, comma 13, L. R. 25/2016
4Parole soppresse al comma 27 da art. 8, comma 23, L. R. 25/2016
5Parole aggiunte al comma 28 da art. 8, comma 24, L. R. 25/2016
6Comma 11 abrogato da art. 56, comma 1, lettera f), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019.
7Comma 12 abrogato da art. 56, comma 1, lettera f), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019.
8Comma 13 abrogato da art. 56, comma 1, lettera f), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019.
9Comma 14 abrogato da art. 56, comma 1, lettera f), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019.
10Comma 15 abrogato da art. 56, comma 1, lettera f), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019.
11Comma 17 abrogato da art. 56, comma 1, lettera f), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019.
12Comma 18 abrogato da art. 56, comma 1, lettera f), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019.
13Parole sostituite al comma 8 da art. 79, comma 1, L. R. 6/2019
14Con riferimento ai commi 58 e 63 del presente articolo, ai sensi dell'art. 48, c. 1 della L.R. 24/2020, a decorrere dall'1/1/2021, ovunque ricorrano le espressioni "Agenzia regionale per il diritto agli studi superiori (ARDISS)" e "ARDISS" queste sono sostituite con "Agenzia regionale per il diritto allo studio (ARDIS)" e "ARDIS".
15Comma 47 abrogato da art. 43, comma 1, lettera cc), L. R. 22/2021
16Comma 48 abrogato da art. 43, comma 1, lettera cc), L. R. 22/2021
17Comma 49 abrogato da art. 43, comma 1, lettera cc), L. R. 22/2021
18Comma 50 abrogato da art. 43, comma 1, lettera cc), L. R. 22/2021
19Comma 51 abrogato da art. 43, comma 1, lettera cc), L. R. 22/2021
20Comma 52 abrogato da art. 43, comma 1, lettera cc), L. R. 22/2021
21Comma 53 abrogato da art. 43, comma 1, lettera cc), L. R. 22/2021
22Comma 54 abrogato da art. 43, comma 1, lettera cc), L. R. 22/2021