LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 11 agosto 2016, n. 14

Assestamento del bilancio per l'anno 2016 e del bilancio per gli anni 2016-2018 ai sensi della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26.

TESTO VIGENTE dal 09/04/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  13/08/2016
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 6
 (Beni e attività culturali, sport e tempo libero)
1. Il termine di rendicontazione delle spese sostenute con gli incentivi per iniziative progettuali riferite ad attività culturali, concessi in forza degli avvisi pubblici approvati con deliberazione di Giunta regionale n. 852 dell'8 maggio 2014, stabilito perentoriamente dall'articolo 10, comma 5, dei medesimi avvisi pubblici, a diciotto mesi dalla concessione degli incentivi, è prorogato di ulteriori sei mesi.
2. Al comma 4 dell'articolo 4 della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 34 (Legge di stabilità 2016), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
alla lettera b) la cifra << 240.000 >> è sostituita dalla seguente: << 245.000 >>;

b)
alla lettera c) la cifra << 290.000 >> è sostituita dalla seguente: << 320.000 >>;

c)
alla lettera d) la cifra << 170.000 >> è sostituita dalla seguente: << 220.000 >>.

3. Per le finalità di cui all'articolo 4, comma 4, lettere b), c) e d), della legge regionale 34/2015 , come modificato dal comma 2, è destinata la spesa di 85.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) e sul Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 97.
4. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere la realizzazione di quattro progetti pilota, volti all'integrazione dei cittadini stranieri attraverso la promozione di attività di carattere innovativo nei settori dello sport, della formazione e della cultura. A tal fine, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere i seguenti contributi straordinari:
a) contributo di 30.000 euro all'Associazione sportiva Lega Calcio Friuli Collinare di Udine, per la realizzazione del progetto denominato "Calcioxenia", finalizzato all'inserimento sociale di giovani ragazzi richiedenti e titolari di protezione internazionale, da realizzare in collaborazione con gli enti locali e le associazioni del territorio, al fine di prevenire fenomeni di intolleranza e di razzismo tra le giovani generazioni del Friuli Venezia Giulia;
b) contributo di 70.000 euro all'Unione artigiani piccole e medie imprese - Confartigianato di Udine, per la realizzazione di corsi sui mestieri artigiani per i richiedenti asilo, da tenersi all'interno delle caserme in cui i medesimi sono ospitati, finalizzati a sperimentare nuovi approcci formativi con la doppia valenza educativa per coloro che apprendono, e sociale per gli artigiani che prestano l'attività di insegnamento;
c) contributo di 35.000 euro all'Associazione culturale Mamarogi, per la realizzazione di un progetto finalizzato all'utilizzo della drammaturgia come strumento per elevare la qualità del dibattito pubblico sui temi dell'accoglienza e dell'immigrazione;
d) contributo di 30.000 euro all'Associazione Centro culturale Il Villaggio di Udine, per la realizzazione del progetto "Tu sei un bene per me" finalizzato a favorire l'incontro, l'accoglienza, la possibilità di cammino comune fra esperienze diverse attraverso testimonianze, dialoghi, espressione drammatica e musica.
5. La domanda per la concessione dei contributi di cui al comma 4 è presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge al Servizio competente in materia di immigrazione, corredata della relazione illustrativa e del preventivo di spesa.
6. Entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della domanda, il Servizio di cui al comma 5 provvede alla concessione del contributo, che può essere erogato in un'unica soluzione all'atto della concessione medesima. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione del contributo.
7. Per le finalità di cui al comma 4 è destinata la spesa di 165.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) e sul Programma n. 4 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 97.
8. Le disposizioni di cui all' articolo 3, comma 18, della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 33 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2016-2018), si applicano anche nei casi previsti dall' articolo 18, comma 8, della legge regionale 16 novembre 2007, n. 26 (Norme regionali per la tutela della minoranza linguistica slovena).
9. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Parrocchia di Sant'Andrea Apostolo di Venzone un contributo straordinario, sino al 100 per cento della spesa ammissibile, per il restauro degli originali e la realizzazione di copie delle statue del Duomo di Venzone e di basamenti per la collocazione di alcune di esse.
10. Per le finalità di cui al comma 9 la Parrocchia di Sant'Andrea Apostolo di Venzone, entro il 30 settembre dell'anno in cui sono stanziate le relative risorse, presenta al Servizio competente in materia di beni culturali apposita istanza corredata di una relazione illustrativa dell'intervento da realizzare e del relativo preventivo di spesa.
11. Entro il termine di sessanta giorni dalla presentazione della istanza di cui al comma 10, il Servizio competente in materia di beni culturali provvede alla concessione del contributo e alla contestuale erogazione del 70 per cento del suo ammontare.
12. La parrocchia di Sant'Andrea Apostolo di Venzone presenta, entro il termine fissato con il decreto di concessione, il rendiconto esclusivamente in relazione all'utilizzo delle somme percepite a titolo di contributo.
12 bis. Sono rendicontabili, qualora ammissibili, tutte le spese finalizzate alla realizzazione dell'intervento di cui al comma 9, ivi comprese quelle sostenute in data anteriore alla presentazione dell'istanza di cui al comma 10.
13. Per le finalità di cui al comma 9 è destinata la spesa di 90.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) e sul Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 97.
14. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Cooperativa "Carso nostro - Naš Kras" un contributo straordinario di 40.000 euro per interventi di manutenzione straordinaria e di adeguamento dell'impianto elettrico e antincendio dell'immobile museo Casa carsica/Kraška hiša di Repen (Monrupino).
15. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 14 è presentata alla Direzione centrale competente in materia di cultura, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa delle attività e di un preventivo di spesa. Con il decreto di concessione è erogato un anticipo nella misura del 70 per cento del contributo concesso e sono fissati le modalità e i termini di rendicontazione. Sono ammesse a contributo le spese sostenute successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.
16. Per le finalità di cui al comma 14 è destinata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) e sul Programma n. 2 (Attività culturali e investimenti diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 97.
17. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi per il rifacimento di piste di atletica e per l'acquisto dei relativi attrezzi e attrezzature pertinenti allo svolgimento delle diverse specialità dell'atletica leggera, ai seguenti soggetti per gli importi a fianco di ciascuno indicati:
a) Comune di Pordenone: 500.000 euro;
b) Comune di San Vito al Tagliamento: 500.000 euro;
c) Comune di Trieste, per Campo Cologna: 500.000 euro;
d) Comune di Majano: 500.000 euro.
18. Per le finalità di cui al comma 17 i soggetti indicati presentano al Servizio competente in materia di impiantistica sportiva, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposita istanza corredata della documentazione di cui all' articolo 56 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).
19. Per le finalità di cui al comma 17 è destinata la spesa complessiva di 2 milioni di euro suddivisa in ragione di 160.000 euro per l'anno 2016 e di 1.840.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 97.
20. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Udine un contributo straordinario per la realizzazione dell'Archivio italiano dei giochi presso l'area dell'Ex macello comunale.
21. Per le finalità di cui al comma 20 il Comune di Udine, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta alla Direzione centrale competente in materia di cultura apposita istanza corredata di una relazione illustrativa del progetto da realizzare e del relativo preventivo di spesa. Il finanziamento è concesso e liquidato, fino all’ammontare del 100 per cento della spesa ammissibile, in un’unica soluzione anticipata. Le modalità di rendicontazione sono stabilite con decreto di concessione.
22. Per le finalità di cui al comma 20 è destinata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) e sul Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 97.
23. Lo stanziamento complessivo di 180.000 euro previsto per l'anno 2016 per le finalità di cui all' articolo 15, comma 1, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), è ripartito come segue:
a) per 100.000 euro all'Associazione Teatro Giuseppe Verdi di Pordenone;
b) per 80.000 euro alla Fondazione Teatro Nuovo Giovanni da Udine.
24. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 23 si provvede mediante rimodulazione della spesa all'interno della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) e sul Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.
25. Nell'ambito del riordino delle funzioni degli enti locali avviato dalla legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), e degli interventi volti al superamento delle Province, la Regione Friuli Venezia Giulia subentra nei procedimenti contributivi di cui all'articolo 7, commi da 14 a 20, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009), concessi dalle Province in favore dei soggetti indicati nel Programma regionale di interventi per l'anno 2009 e per l'anno 2010 approvato e successivamente modificato dalla Giunta regionale.
25 bis. Per le finalità di cui al comma 25, al fine di una efficace gestione delle procedure in essere e in considerazione di eventuali mutate situazioni normative o esigenze funzionali dei soggetti beneficiari dei contributi o dei soggetti proprietari o concessionari degli impianti sportivi oggetto degli interventi inseriti nel vigente Programma regionale di interventi per l'anno 2009 e per l'anno 2010, la Giunta regionale conferma ovvero modifica, integra o rimodula detto Programma regionale.
25 ter. Per le finalità di cui al comma 25 bis l'istruttoria è attivata o a istanza di parte o d'ufficio, avuto riguardo all'interesse pubblico prevalente.
25 quater. A seguito della deliberazione di cui al comma 25 bis, la struttura regionale competente per l'impiantistica sportiva provvede a confermare o a convertire i contributi precedentemente concessi dalle Amministrazioni provinciali. Il mancato inizio dei lavori entro il 31 dicembre 2020 degli interventi inseriti nel Programma di cui al comma 25 bis comporta la revoca d'ufficio del contributo confermato o convertito.
25 quinquies. Ai contributi di cui al comma 25 si applica la disciplina contenuta nella legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici). In fase di prima applicazione del comma 25 la struttura competente provvede a fissare nuovi termini di inizio e ultimazione dei lavori nonché di rendicontazione delle spese sostenute.
26. Al fine di evitare eventuali interruzioni dei flussi finanziari ai soggetti beneficiari dei contributi pluriennali concessi dalle Province ai sensi dell'articolo 7, commi da 14 a 20, della legge regionale 17/2008 , le Province sono autorizzate a erogare ai beneficiari medesimi i contributi relativi all'annualità 2016.
27. Per le finalità di cui all' articolo 4, comma 52, della legge regionale 34/2015 sono autorizzati ulteriori interventi finanziari pari a complessivi 100.000 euro, da utilizzare per il sostegno dei sistemi bibliotecari mediante la concessione, a ciascuno dei soggetti individuati nell'allegata Tabella L, di un contributo integrativo in misura pari all'importo ivi rispettivamente indicato.
28. La domanda per l'ottenimento del contributo integrativo di cui al comma 27 è presentata dai singoli soggetti individuati nella Tabella L al Servizio competente in materia di beni culturali entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
29. Qualora il preventivo di spesa già presentato ai sensi dell' articolo 4, comma 53, della legge regionale 34/2015 non superi di un importo pari ad almeno il 10 per cento la somma degli importi del contributo previsto dalla Tabella L relativa all'articolo 4, comma 52, della stessa legge e del contributo integrativo di cui al comma 27, la domanda di cui al comma 28 è corredata di un preventivo integrativo.
30. I preventivi di spesa già presentati ai sensi dell' articolo 4, comma 53, della legge regionale 34/2015 dai soggetti individuati dalla Tabella L relativa all'articolo 4, comma 52, della stessa legge, ed eventualmente integrati ai sensi del comma 29, devono superare di un importo pari ad almeno il 10 per cento l'ammontare dei contributi di cui è prevista la concessione per l'anno 2016 a ciascuno di detti soggetti; in caso contrario i contributi stessi sono proporzionalmente rideterminati.
31. Ai procedimenti per la concessione e la rendicontazione dei contributi integrativi di cui al comma 27 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 54, 55 e 56, della legge regionale 34/2015 .
32. Per le finalità di cui al comma 27 è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) e sul Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 97.
33. L'Amministrazione regionale, con riferimento ai procedimenti di competenza della Direzione centrale cultura, sport e solidarietà relativi al trasferimento di incentivi a valere sul Fondo unico per lo spettacolo in seguito alla sottoscrizione di accordi o intese con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, qualora il Ministero eserciti la riserva di ripetizione esperibile in base all'esito del giudizio d'appello proposto dall'Amministrazione al Consiglio di Stato in ordine alla sentenza del TAR Lazio n. 7479, che condiziona i finanziamenti 2016 erogati in base al decreto ministeriale 1 luglio 2014 (Nuovi criteri per l'erogazione e modalità per la liquidazione e l'anticipazione di contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163), è autorizzata a concedere ai soggetti pregiudicati un finanziamento di importo massimo equivalente a quello oggetto di ripetizione, nei limiti e in proporzione alla disponibilità finanziaria.
34. Per le finalità di cui al comma 33 è destinata la spesa di 80.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) e sul Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 97.
35. Alla legge regionale 9 novembre 2012, n. 23 (Disciplina organica sul volontariato e sulle associazioni di promozione sociale), sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 9 sono apportate le seguenti modifiche:
1)
alla lettera a) del comma 1, dopo le parole << carta di circolazione >>, sono inserite le seguenti: << oppure adibiti al trasporto di persone con disabilità purché l'attività si evinca dagli scopi statutari del soggetto richiedente >>;

2)
il comma 4 è abrogato;

b)
gli articoli 12, 24 e 27 sono abrogati;

c)
dopo l'articolo 41 è inserito il seguente:
<<Art. 41 bis
 (Modifiche ai regolamenti)
1. Per le modifiche ai regolamenti di cui alla presente legge, riguardanti le modalità di presentazione della domanda di finanziamento e del rendiconto, le tipologie di spese ammissibili ai fini della rendicontazione del finanziamento, le modalità di verifiche e controlli, le modalità di concessione ed erogazione del contributo, di eventuali anticipi e di eventuali ulteriori effetti dell'ammissione al finanziamento, le modalità di comunicazione e i termini del procedimento nonché la disciplina relativa al finanziamento dei contributi regionali, si prescinde dal parere della Commissione consiliare competente e dei Comitati di cui agli articoli 6 e 21.>>.

36. Per le finalità di cui agli articoli 8, 9, comma 1, lettere a) e c), 10 e 28 della legge regionale 23/2012 è destinata la spesa complessiva di 1.120.000 euro suddivisa in ragione di 470.000 euro per l'anno 2017 e 650.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, Politiche sociali e famiglia) e sul Programma n. 8 (Cooperazione e associazionismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 97.
37. Per le finalità di cui all' articolo 9, comma 1, lettera b), della legge regionale 23/2012 è destinata la spesa complessiva di 300.000 euro suddivisa in ragione di 150.000 euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, Politiche sociali e famiglia) e sul Programma n. 8 (Cooperazione e associazionismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 97.
38. Per le finalità di cui agli articoli 23 e 28 della legge regionale 23/2012 è destinata la spesa complessiva di 500.000 euro suddivisa in ragione di 250.000 euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, Politiche sociali e famiglia) e sul Programma n. 8 (Cooperazione e associazionismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 97.
39. All' articolo 6 della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Legge finanziaria 2015), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 29 le parole << dal 2005 al 2010 >> sono sostituite dalle seguenti: << dal 2005 al 2011 >>;

b)
al comma 30 le parole << entro il termine del 31 dicembre 2015 >> sono sostituite dalle seguenti: << entro il termine del 31 dicembre 2016 >>.

40. Alla legge regionale 25 settembre 2015, n. 23 (Norme regionali in materia di beni culturali), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 4 dell'articolo 23, dopo le parole << anche le biblioteche >>, sono inserite le seguenti: << non riconosciute di interesse regionale >>;

b)
dopo il comma 1 dell'articolo 26 è aggiunto il seguente:
<<1 bis. I finanziamenti di cui al comma 1 possono essere utilizzati dall'ente gestore della biblioteca centro sistema, nella misura massima del 30 per cento, per sostenere le spese relative alle risorse umane impiegate nelle funzioni di coordinamento del sistema.>>;

c)
il comma 2 dell'articolo 30 è sostituito dal seguente:
<<2. Le biblioteche che rientrano in una delle tipologie di cui al comma 1, e che non aderiscono ad alcun sistema bibliotecario, possono essere riconosciute di interesse regionale con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di beni culturali, sentita la Conferenza della rete bibliotecaria regionale di cui all'articolo 32 e verificata la sussistenza dei requisiti stabiliti con regolamento regionale, in applicazione dei seguenti criteri:
a) arco di tempo di apertura al pubblico;
b) grado di sviluppo dell'attività di catalogazione del patrimonio documentario custodito;
c) attuazione di programmi di incremento del patrimonio documentario custodito;
d) numero e rilevanza delle iniziative divulgative, di studio e di ricerca realizzate;
e) presenza di personale specializzato;
f) adeguatezza degli spazi e delle attrezzature destinati all'utenza;
g) informazione all'utenza riguardo ai servizi offerti.>>;

d)
al comma 3 dell'articolo 30 le parole << , non cumulabili con quelli previsti per i sistemi bibliotecari >> sono soppresse;

e)
al comma 1 dell'articolo 39 le parole << i criteri per il riconoscimento >> sono sostituite dalle seguenti: << i requisiti e le modalità per il riconoscimento >>.

41. Alla legge regionale 16/2014 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
la lettera a) del comma 2 dell'articolo 9 è sostituita dalla seguente:
<<a) finanziamento annuale per progetti o programmi triennali di iniziative e attività della Fondazione Teatro lirico Giuseppe Verdi, dei teatri nazionali e dei teatri di rilevante interesse culturale presenti in regione, previsto dal decreto ministeriale Fondo unico per lo spettacolo nazionale (FUS);>>;

b)
al comma 2 dell'articolo 10 dopo le parole << che arricchiscano l'offerta formativa delle scuole >>, sono aggiunte le seguenti: << , nonché per interventi di manutenzione ordinaria, di miglioramento funzionale, di messa in sicurezza e di adeguamento tecnologico della dotazione strutturale e delle attrezzature tecniche delle sale teatrali che fanno parte del circuito ERT o appartenenti a enti locali associati all'ERT. Il finanziamento è concesso e liquidato, fino all'ammontare del 100 per cento della spesa ammissibile, in un'unica soluzione anticipata >>;

c) all'articolo 11 sono apportate le seguenti modifiche:
1)
il comma 2 è sostituito dal seguente:
<<2. L'ammontare del finanziamento annuale di cui all'articolo 9, comma 2, lettera a), non può essere inferiore alla quota di cofinanziamento prevista per i teatri nazionali e per i teatri di rilevante interesse culturale dal decreto ministeriale FUS.>>;

2)
il comma 3 è sostituito dal seguente:
<<3. Con regolamento regionale, sentita la Commissione consiliare competente, sono stabiliti i requisiti dei beneficiari, le modalità di presentazione della domanda di finanziamento e del rendiconto, le modalità di selezione dei progetti da ammettere a finanziamento, la composizione e i compiti della commissione valutativa, le modalità di quantificazione della quota delle risorse da assegnare per la gestione di ciascun progetto, le tipologie di spese ammissibili ai fini della rendicontazione del finanziamento e le tipologie e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse, le modalità di verifiche e controlli, le modalità di concessione ed erogazione del contributo e di eventuali anticipi, nonché eventuali ulteriori effetti dell'ammissione al finanziamento. Con il medesimo regolamento sono altresì fissati i termini del procedimento.>>;

d)   ( ABROGATA )
e)
al comma 1 dell'articolo 15 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: << I contributi di cui al presente articolo sono concessi e liquidati in un'unica soluzione anticipata. >>;

f)
al comma 1 dell'articolo 16 le parole << , nell'importo massimo di 5 milioni di euro, e comunque >> sono soppresse;

g)
dopo il comma 3 dell'articolo 30 è aggiunto il seguente:
<<3 bis. Gli incentivi previsti dai commi 1 e 2 sono concessi e liquidati in un'unica soluzione anticipata.>>;

h) all'articolo 32 bis sono apportate le seguenti modifiche:
1)
al comma 1 le parole << 17, comma 2, >> sono soppresse;

2)   ( ABROGATO )
42.
Al comma 54 dell'articolo 6 della legge regionale 27/2014 le parole << è erogato un anticipo nella misura del 70 per cento del contributo concesso >> sono sostituite dalle seguenti: << il contributo è concesso e liquidato in un'unica soluzione anticipata >>.

43. La modifica di cui al comma 42 si applica anche al procedimento amministrativo relativo all'incentivo ivi richiamato, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
44. All' articolo 17 della legge regionale 16/2014 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 sono apportate le seguenti modifiche:
1)
dopo le parole << La Regione favorisce >> sono inserite le seguenti: << gli interventi di manutenzione ordinaria, di miglioramento funzionale, di messa in sicurezza, nonché >>;

2)
le parole << delle sale teatrali >> sono sostituite dalle seguenti: << della dotazione strutturale e delle attrezzature tecniche delle sale teatrali, diverse da quelle di cui al comma 2 dell'articolo 10, >>;

b) al comma 2 sono apportate le seguenti modifiche:
1)
le parole << fino all'ammontare massimo del 50 per cento >> sono sostituite dalle seguenti: << fino all'ammontare del 100 per cento >>;

2)
dopo le parole << previa procedura valutativa delle domande. >> è aggiunto il seguente periodo: << Gli incentivi sono concessi e liquidati in un'unica soluzione anticipata. >>.

45. Per le finalità di cui all' articolo 17, comma 1, della legge regionale 16/2014 , come modificato dal comma 44, lettera a), punto 1), relativamente alle spese di parte corrente, è destinata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) e sul Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 97.
46. Per l'anno 2016 i contributi di cui all' articolo 17 della legge regionale 16/2014 , come modificato dal comma 44, sono concessi in via straordinaria ai seguenti beneficiari e per i seguenti importi:
a) Teatro comunale Giuseppe Verdi di Gorizia: 40.000 euro;
b) Associazione teatro Giuseppe Verdi di Pordenone: 60.000 euro;
c) Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia "Il Rossetti": 60.000 euro;
d) Fondazione Teatro nuovo Giovanni da Udine: 60.000 euro;
e) Teatro stabile sloveno di Trieste: 40.000 euro;
f) Teatro stabile La Contrada di Trieste: 40.000 euro;
g) CSS Teatro stabile di innovazione del FVG di Udine: 40.000 euro;
h) Teatro comunale di Monfalcone: 40.000 euro;
i) Cooperativa Bonawentura di Trieste: 40.000 euro;
j) a.ArtistiAssociati di Gorizia: 40.000 euro;
k) Civica Accademia d'Arte drammatica Nico Pepe di Udine: 40.000 euro;
l) Associazione culturale Teatro Pasolini di Cervignano del Friuli: 40.000 euro.
47. Per le finalità di cui all' articolo 17, comma 1, della legge regionale 16/2014 , come modificato dal comma 44, lettera a), punto 1), relativamente alle spese di parte corrente, è destinata la spesa di 540.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) e sul Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 97.
48.  
( ABROGATO )
49.
Dopo il comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale 2/2016 è aggiunto il seguente:
<<2 bis. Nelle more dell'adozione dei regolamenti di cui al comma 2, lettera c), il Direttore generale applica, in relazione ai beni individuati ai sensi dell'articolo 16, comma 3, le disposizioni di cui ai provvedimenti e agli atti convenzionali delle Province riguardanti la fruizione dei beni medesimi.>>.

50.
Al comma 4 dell'articolo 16 della legge regionale 2/2016 le parole << e mobili >> sono sostituite dalle seguenti: << , mobili e i servizi >>.

51.
L' articolo 20 della legge regionale 26/2007 è sostituito dal seguente:
<<Art. 20
 (Interventi per lo sviluppo dei territori delle Valli del Natisone, del Torre, del Canal del Ferro e della Val Canale)
1. Il contributo annuo disposto dallo Stato per le finalità previste dall' articolo 21, comma 3, della legge 38/2001 è destinato alle Unioni territoriali intercomunali Unione del Canal del Ferro-Val Canale, Unione del Torre e Unione del Natisone per il finanziamento di interventi diretti allo sviluppo sociale, economico e ambientale dei territori dei comuni compresi nelle medesime Unioni territoriali intercomunali e facenti parte del territorio di insediamento della minoranza linguistica slovena di cui all'articolo 2, comma 2.
2. Per le finalità e nei territori di cui al comma 1, le Unioni territoriali intercomunali ivi indicate possono erogare contributi alle piccole e medie imprese che esercitano attività produttive, nel rispetto delle discipline di settore previste dai regolamenti europei e dalle specifiche leggi statali e regionali.
3. Alla ripartizione delle risorse finanziarie di cui al comma 1 si provvede con deliberazione della Giunta regionale, tenuto conto delle caratteristiche e degli obiettivi degli interventi proposti, in relazione alle esigenze della minoranza linguistica slovena presente nei territori considerati e sentita la Commissione consultiva di cui all'articolo 8.
4. Per la programmazione e la gestione degli interventi di cui al presente articolo le Unioni territoriali indicate possono, ai sensi dell' articolo 24, comma 2, della legge regionale 26/2014 , convenzionarsi tra loro e con singoli Comuni dell'area considerata non aderenti a un'Unione.>>.

52. In via transitoria e con riferimento alle assegnazioni statali pervenute alla Regione nel triennio 2014 - 2016 per l'attuazione dell' articolo 21 della legge 23 febbraio 2001, n. 38 (Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia), le risorse attualmente disponibili per la realizzazione di interventi diretti allo sviluppo sociale, economico e ambientale dei territori dei comuni compresi nelle Unioni territoriali intercomunali indicate all' articolo 20, comma 1, della legge regionale 26/2007 , come modificato dal comma 51, e facenti parte del territorio di insediamento della minoranza linguistica slovena delimitato con decreto del Presidente della Repubblica 12 settembre 2007 , sono suddivise come segue:
a) interventi a sostegno delle aziende agricole e forestali professionali dell'intero territorio considerato, mediante un abbattimento parziale delle spese di gestione delle aziende nel rispetto delle regole europee del "de minimis", per un ammontare complessivo pari a 340.000 euro;
b) interventi per la valorizzazione e l'incremento delle produzioni autoctone di frutta e orticole di montagna delle Valli del Natisone e del Torre per un ammontare complessivo di 200.000 euro;
c) interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria su proprietà pubbliche e per la realizzazione di opere pubbliche finalizzate al miglioramento delle condizioni operative di aziende produttive locali nel territorio dell'Unione del Canal del Ferro - Val Canale per un ammontare complessivo di 200.000 euro;
d) interventi per la gestione, promozione e commercializzazione dell'offerta turistico culturale dell'intero territorio considerato, sostenendo le esistenti strutture aventi finalità turistico culturali anche con la creazione e gestione di sistemi informativi e informatici a vantaggio delle stesse, per un ammontare complessivo di 339.000 euro;
e) interventi presso il plesso scolastico dell'Istituto comprensivo statale con insegnamento bilingue sloveno-italiano di San Pietro al Natisone per l'arredamento scolastico e per l'acquisto di attrezzature scolastiche per un importo di 120.000 euro nonché interventi negli spazi cucina e mensa con l'acquisto delle relative attrezzature a norma di legge per un importo di 90.000 euro;
f) interventi di ristrutturazione e messa a norma di un fabbricato tipico dell'architettura rurale della Val Resia, denominato Casa Buttolo di Stolvizza, di proprietà dell'Associazione culturale Museo della Gente di Val Resia, da adibire a museo delle arti e tradizioni popolari resiane per un ammontare complessivo di 65.000 euro;
g) interventi a sostegno del sistema scolastico a indirizzo bilingue sloveno – italiano favorendo il trasporto degli alunni residenti al di fuori del territorio del Comune di San Pietro al Natisone e delle Valli del Natisone alla sede dell'Istituto comprensivo bilingue di San Pietro al Natisone e favorendo la prosecuzione del ciclo di studi obbligatori e formativi presso le scuole secondarie di secondo grado con lingua d'insegnamento slovena di Gorizia mediante l'organizzazione e la gestione di un sistema di trasporto degli studenti che hanno frequentato l'Istituto comprensivo bilingue di San Pietro al Natisone per un ammontare complessivo di 63.500 euro.
53. Gli interventi di cui al comma 52, lettere a), b) e c), vengono realizzati mediante appositi bandi approvati e gestiti dalle Unioni territoriali intercomunali destinatarie dei relativi finanziamenti. Nel caso di interventi da attuare sul territorio di più Unioni territoriali intercomunali i bandi vengono adottati in convenzione tra le Unioni interessate ai sensi dell' articolo 24, comma 2, della legge regionale 26/2014 .
54. Ai fini della realizzazione degli interventi di cui al comma 52, lettera d), l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare un'apposita convenzione con l'Istituto per la cultura slovena/Inštitut za slovensko kulturo, ente riconosciuto di preminente rilevanza e interesse per la minoranza linguistica slovena ai sensi dell' articolo 18, comma 4, della legge regionale 26/2007 , per lo svolgimento di attività di gestione, promozione e commercializzazione dell'offerta turistico culturale nell'ambito del territorio considerato.
55. Per la realizzazione degli interventi indicati al comma 52, lettera e), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di San Pietro al Natisone un finanziamento complessivo di 210.000 euro consistente nell'importo di 120.000 euro per interventi relativi all'arredamento scolastico e all'acquisto di attrezzature scolastiche e nell'importo di 90.000 euro per interventi negli spazi cucina e mensa con l'acquisto delle relative attrezzature a norma di legge.
56. Per l'intervento indicato al comma 52, lettera f), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione culturale Museo della Gente di Val Resia un finanziamento straordinario di 65.000 euro.
57. Al fine della realizzazione degli interventi di cui al comma 52, lettera g), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione Zavod za slovensko izobraževanje/Istituto per l'istruzione slovena di San Pietro al Natisone, previa stipula da parte dell'Associazione di un'apposita convenzione con l'Istituto comprensivo bilingue di San Pietro al Natisone e le Istituzioni statali di istruzione superiore con lingua d'insegnamento slovena di Gorizia, un finanziamento straordinario di 63.500 euro.
58. Le domande per la concessione del contributo di cui ai commi 55, 56 e 57 sono presentate al Servizio competente in materia di lingue minoritarie, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredate del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione e sono fissate le modalità di rendicontazione delle spese.
59. Per le finalità di cui al comma 52 è prevista per l'anno 2016 la spesa di 1.417.500 euro a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) e del Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018, relativamente all'assegnazione di cui alla legge 38/2001 .
60. Nelle more del riordino delle provvidenze statali per l'editoria nelle lingue minoritarie e a fronte della persistente incertezza in merito all'ammontare, per l'esercizio 2016, del sostegno finanziario dello Stato a favore di tale editoria, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di 450.000 euro alla Società PR.A.E. - Promozione attività editoriale Srl di Trieste per la pubblicazione del quotidiano in lingua slovena Primorski dnevnik nell'anno 2016.
61. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 60 è presentata al Servizio competente in materia di lingue minoritarie, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione e sono fissate le modalità di rendicontazione delle spese. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.
62. Per le finalità di cui al comma 60, con riferimento alle assegnazioni statali annue per l'attuazione degli articoli 3, 8, 16 e 21 della legge 38/2001 e alla loro rimodulazione ai sensi dell'articolo 18 ante della legge regionale 26/2007 è prevista per l'anno 2016 la spesa di 450.000 euro a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) e sul Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.
63. Nelle more della revisione dell'elenco degli enti e organizzazioni della minoranza linguistica slovena che la Regione riconosce di preminente rilevanza e interesse per la minoranza stessa, di cui all' articolo 18 della legge regionale 26/2007 , l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di 35.000 euro all'Associazione Sklad MITJA ČUK di Trieste per lo svolgimento nell'anno 2016 di attività educative e di doposcuola in lingua slovena.
64. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 63 è presentata al Servizio competente della Direzione centrale cultura, sport e solidarietà, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione e sono fissate le modalità di rendicontazione delle spese. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.
65. Per le finalità di cui al comma 63, con riferimento alle assegnazioni statali annue per l'attuazione degli articoli 3, 8, 16 e 21 della legge 38/2001 e alla loro rimodulazione ai sensi dell' articolo 18 ante della legge regionale 26/2007 , è prevista per l'anno 2016 la spesa di 35.000 euro a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) e sul Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.
66. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di 25.000 euro all'Associazione Kmečka zveza/Associazione agricoltori, organizzazione rappresentativa degli interessi degli agricoltori di lingua slovena nell'ambito del territorio individuato ai sensi dell' articolo 4 della legge 38/2001 , per le spese sostenute nell'anno 2016, a fronte delle esigenze della minoranza linguistica slovena, per lo svolgimento di attività di assistenza tecnica e redazione di documentazione tecnico-informativa in lingua slovena.
67. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 66 è presentata al Servizio competente della Direzione centrale cultura, sport e solidarietà, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione e sono fissate le modalità di rendicontazione delle spese. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.
68. Per le finalità di cui al comma 66, con riferimento alle assegnazioni statali annue per l'attuazione degli articoli 3, 8, 16, e 21 della legge 38/2001 e alla loro rimodulazione ai sensi dell' articolo 18 ante della legge regionale 26/2007 , è prevista per l'anno 2016 la spesa di 25.000 euro a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) e sul Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.
69. L'Amministrazione regionale è autorizzata a istituire il Fondo per interventi di manutenzione ordinaria di spazi e locali adibiti alle attività culturali, ricreative, sportive e sociali degli enti e organizzazioni iscritti all'Albo regionale delle organizzazioni della minoranza linguistica slovena di cui all' articolo 5 della legge regionale 26/2007 .
70. Gli interventi di manutenzione ordinaria, così come definiti in base al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), sono realizzati dai proprietari, gestori o affittuari degli immobili considerati o da soggetti che dispongono di idoneo titolo giuridico a effettuare i lavori di ordinaria manutenzione sugli stessi. Per ciascun intervento può essere concesso un contributo non inferiore a 10.000 euro e non superiore a 40.000 euro.
71. All'attuazione degli interventi di cui al comma 70 si provvede mediante l'emanazione di un bando approvato dalla Giunta regionale nel quale sono individuati i criteri e le modalità per la concessione dei contributi.
72. Per le finalità di cui al comma 69, con riferimento alle assegnazioni statali annue per l'attuazione degli articoli 3, 8, 16 e 21 della legge 38/2001 e alla loro rimodulazione ai sensi dell' articolo 18 ante della legge regionale 26/2007 , è prevista la spesa di 300.000 euro per l'esercizio 2016 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) e sul Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.
73. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione temporanea di scopo Projekt un contributo straordinario di 590.000 euro per la realizzazione, in collaborazione con enti e organizzazioni della minoranza linguistica slovena che la Regione, ai sensi dell'articolo 18, commi 3, 4, 5 e 6, della legge regionale 26/2007 , riconosce di preminente rilevanza e interesse per la minoranza stessa, di un programma di interventi diretti a valorizzare e diffondere l'uso della lingua slovena in particolare tra i giovani e nelle aree meno servite da una produzione o da un'offerta di servizi in lingua slovena nei settori delle attività culturali, artistiche, sportive, ricreative, scientifiche, educative, informative ed editoriali. Gli interventi oggetto del Programma sono realizzati e completati nell'esercizio 2016.
74. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 73 è presentata al Servizio competente in materia di lingue minoritarie, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata del programma degli interventi da realizzare nel 2016 e del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione e sono fissate le modalità di rendicontazione delle spese. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.
75. Per le finalità di cui al comma 73, con riferimento alle assegnazioni statali annue per l'attuazione degli articoli 3, 8, 16 e 21 della legge 38/2001 e alla loro rimodulazione ai sensi dell' articolo 18 ante della legge regionale 26/2007 , è prevista per l'anno 2016 la spesa di 590.000 euro a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) e sul Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.
76.
Dopo l' articolo 6 della legge regionale 26 febbraio 2002, n. 7 (Nuova disciplina degli interventi regionali in materia di corregionali all'estero e rimpatriati), è inserito il seguente:
<<Art. 6 bis
 (Istituzione della Giornata dei corregionali all'estero)
1. La Regione Friuli Venezia Giulia istituisce la "Giornata dei corregionali all'estero" per ricordare l'emigrazione friulana, giuliano - dalmata e slovena e di quanti hanno dovuto lasciare la terra d'origine, nonché per conservare e promuovere la conoscenza, in regione e all'estero, della storia dell'emigrazione e delle diverse identità culturali e linguistiche che la compongono.
2. La "Giornata dei corregionali all'estero" viene celebrata annualmente in una data stabilita con delibera dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, nella quale sono definite anche le iniziative da realizzare per le finalità di cui al comma 1.
3. Gli oneri derivanti dalle finalità previste al presente articolo fanno carico al bilancio del Consiglio regionale.>>.

77. Alla legge regionale 27 marzo 2015, n. 6 (Istituzione della "Fieste de Patrie dal Friûl"- Istituzion de "Fieste de Patrie dal Friûl"), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 dell'articolo 5 le parole << scolastico e per l'elaborazione >> sono sostituite dalle seguenti: << scolastico, al fine dell'elaborazione >>;

b)
al comma 1 dell'articolo 6 la parola << annuale >> è sostituita dalla seguente: << triennale >>;

c)
al comma 2 dell'articolo 6 le parole << gennaio di ogni anno >> sono sostituite dalle seguenti: << ottobre dell'anno precedente di cui al comma 1 >>.

78. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione "Cinemazero - Associazione culturale" di Pordenone un contributo straordinario, sino al 100 per cento della spesa ammissibile, a sollievo degli oneri di realizzazione di un'ulteriore sala da destinare ad attività di proiezione cinematografica, audiovisione, organizzazione di conferenze, convegni e altre attività informative, didattiche e culturali, nei locali dell'Aula Magna del Centro Studi di Pordenone, di proprietà comunale, che la stessa associazione ha ottenuto in concessione mediante procedura di evidenza pubblica.
79. Per le finalità di cui al comma 78 il legale rappresentante dell'Associazione "Cinemazero - Associazione culturale" di Pordenone, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta al Servizio competente in materia di attività culturali apposita istanza contenente la descrizione dell'opera da realizzare, un quadro economico e un cronoprogramma comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dell'intervento.
80. Entro il termine di sessanta giorni dalla presentazione della istanza di cui al comma 79, il Servizio competente in materia di attività culturali provvede alla concessione del contributo. Il contributo viene erogato previa richiesta, sulla base della progressione della spesa, in relazione alle obbligazioni giuridiche assunte, certificate dal responsabile del procedimento del soggetto beneficiario per importi non inferiori al 20 per cento del contributo.
81. L'Associazione "Cinemazero - Associazione culturale" di Pordenone presenta il rendiconto, entro il termine fissato con il decreto di concessione, esclusivamente in relazione all'utilizzo delle somme percepite a titolo di contributo.
82. Per le finalità di cui al comma 78 è destinata la spesa di 240.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) e sul Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 97.
83. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, a ciascuno degli enti privati gestori delle biblioteche di interesse regionale individuate nell'allegata Tabella M, un contributo straordinario in misura pari all'importo ivi rispettivamente indicato, per sostenere la realizzazione di interventi di miglioramento funzionale e di messa in sicurezza degli edifici adibiti a sede delle biblioteche stesse, nonché per l'adeguamento della relativa dotazione di arredi e di attrezzature e apparecchiature.
84. La domanda per l'ottenimento del contributo straordinario di cui al comma 83 è presentata dai singoli soggetti individuati nella Tabella M al Servizio competente in materia di beni culturali entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa degli interventi previsti e del relativo preventivo; ai fini della rendicontazione sono ammissibili anche le spese effettuate nell'anno in corso in data anteriore alla presentazione della domanda.
85. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 84, il Servizio provvede alla concessione del contributo, che è liquidato in un'unica soluzione all'atto della concessione medesima; il beneficiario presenta, entro il termine fissato con il decreto di concessione, il rendiconto esclusivamente in relazione all'utilizzo della somma percepita a titolo di contributo.
86. Per le finalità di cui al comma 83 è destinata la spesa di 137.400 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) e sul Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 97.
87. A completamento degli interventi finalizzati alla ristrutturazione dell'immobile ex "Fondazione Maccari" che beneficiano di contributi regionali concessi in esercizi precedenti, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Gradisca d'Isonzo un contributo straordinario, sino al 100 per cento della spesa ammissibile, per l'acquisto di arredi e attrezzature destinati all'allestimento della Biblioteca e del Museo civico nell'immobile medesimo.
88. Per le finalità di cui al comma 87 il legale rappresentante del Comune di Gradisca d'Isonzo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta al Servizio competente in materia di beni culturali apposita istanza corredata di una relazione dell'intervento da realizzare e del relativo preventivo di spesa.
89. Entro il termine di sessanta giorni dalla presentazione della istanza di cui al comma 88, il Servizio competente in materia di beni culturali provvede alla concessione del contributo; il contributo viene erogato in via anticipata, previa richiesta del beneficiario, per una quota pari al 50 per cento del suo ammontare; il saldo del contributo è erogato a seguito dell'approvazione del rendiconto entro novanta giorni dalla data di presentazione del rendiconto medesimo.
90. Il Comune di Gradisca d'Isonzo presenta, entro il termine fissato con il decreto di concessione, il rendiconto esclusivamente in relazione all'utilizzo delle somme percepite a titolo di contributo.
91. Per le finalità di cui al comma 87 è destinata la spesa di 450.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) e sul Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 97.
92. Con riferimento al contributo che il Comune di Udine è stato autorizzato a utilizzare, ai sensi dell' articolo 6, comma 135, della legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23 (Legge finanziaria 2014), per la realizzazione di interventi di efficienza energetica e di messa in sicurezza nonché di adeguamento e di ampliamento funzionale della struttura di pubblica fruizione denominata Visionario, la parte che non è stata ancora confermata in via amministrativa nell'esercizio in corso per la realizzazione di detti interventi, può essere utilizzata dal Comune medesimo per la realizzazione di lavori della stessa natura, relativi alla struttura suddetta, ulteriori rispetto a quelli per i quali il contributo stesso è già stato parzialmente confermato.
93. Per le finalità di cui al comma 92 il Comune di Udine presenta al Servizio regionale competente in materia di beni culturali, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposita istanza di conferma, corredata della documentazione progettuale prescritta dall' articolo 56 della legge regionale 14/2002 ; entro novanta giorni dal ricevimento dell'istanza, il Servizio emette il provvedimento di conferma con il quale vengono altresì fissati i termini di inizio e di fine degli ulteriori lavori e indicati i nuovi termini di rendicontazione.
94. All' articolo 16 della legge regionale 9 aprile 2014, n. 6 (Disposizioni urgenti in materia di cultura, lingue minoritarie, sport e solidarietà), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1, dopo le parole << i suoi enti strumentali, >>, sono inserite le seguenti: << nonché con gli enti locali della regione, >>;

b)
dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
<<1 bis. Al fine di garantire la presenza anche sul territorio degli enti locali delle attività di sportello di cui al comma 1, l'ARLeF sottoscrive appositi protocolli d'intesa con una o più Unioni territoriali intercomunali in cui insiste la minoranza linguistica friulana.
1 ter. Per garantire quanto previsto dal comma 1, l'ARLeF, in attuazione del principio generale di sussidiarietà e ai fini di una spesa pubblica reversibile, può ricorrere anche ad appalti di servizi o a incarichi professionali, nel rispetto della normativa vigente in materia.>>.

95.
Al comma 25 dell'articolo 6 della legge regionale 14 agosto 2008, n. 9 (Assestamento del bilancio 2008), dopo le parole << amministrazioni pubbliche locali >>, sono inserite le seguenti: << ove insistono minoranze di lingua tedesca >>.

96. In deroga all' articolo 32, comma 1, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), in via eccezionale, e per accertate sopravvenute ragioni di interesse pubblico, il vincolo di destinazione relativo all'immobile che beneficia del contributo concesso, ai sensi della legge regionale 15 luglio 1997, n. 24 in materia di archeologia industriale, con decreto 10 dicembre 2009, n. 5206/Cult, è fissato in tre anni decorrenti dalla data di ultimazione dei lavori.
97. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018 sono introdotte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi di cui all'allegata Tabella F.
Note:
1Integrata la disciplina del comma 20 da art. 1, comma 32, L. R. 16/2016
2Parole sostituite al comma 21 da art. 1, comma 35, L. R. 16/2016
3Derogata la disciplina del comma 73 da art. 7, comma 1, L. R. 17/2016
4Comma 25 bis aggiunto da art. 18, comma 1, L. R. 17/2016
5Comma 25 ter aggiunto da art. 18, comma 1, L. R. 17/2016
6Comma 25 quater aggiunto da art. 18, comma 1, L. R. 17/2016
7Comma 25 quinquies aggiunto da art. 18, comma 1, L. R. 17/2016
8Vedi la disciplina transitoria del comma 69, stabilita da art. 7, comma 76, L. R. 25/2016
9Comma 12 bis aggiunto da art. 7, comma 50, L. R. 31/2017
10Parole sostituite al comma 25 quater da art. 7, comma 9, L. R. 37/2017
11Integrata la disciplina del comma 78 da art. 7, comma 17, L. R. 37/2017
12Parole aggiunte alla lettera g) del comma 52 da art. 7, comma 28, L. R. 45/2017
13Parole sostituite al comma 25 quater da art. 7, comma 10, L. R. 20/2018
14Numero 2) della lettera h) del comma 41 abrogato da art. 49, comma 2, lettera b), L. R. 6/2019 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 32 bis, c. 1 bis, L.R. 16/2014.
15Lettera d) del comma 41 abrogata da art. 49, comma 3, L. R. 6/2019 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 12 bis, L.R. 16/2014.
16Parole sostituite al comma 25 quater da art. 7, comma 36, L. R. 13/2019
17Comma 48 abrogato da art. 33, comma 1, lettera d), L. R. 19/2021 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 5, c. 4, LR. 2/2016.