LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 11 agosto 2016, n. 14

Assestamento del bilancio per l'anno 2016 e del bilancio per gli anni 2016-2018 ai sensi della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26.

TESTO VIGENTE dal 09/04/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  13/08/2016
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 11
 (Conferme e devoluzioni di contributi)
1. La modificazione della destinazione degli incentivi prevista dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1291 dell'8 luglio 2016 è confermata alle condizioni e secondo le modalità ivi indicate. In relazione agli incentivi concessi dalla Regione la cui destinazione sia modificata con la procedura prevista dall'articolo 29 (Conversione contributi pluriennali erogati agli enti locali per la realizzazione di opere pubbliche) della legge regionale 18 luglio 2014, n. 13 , oppure ai sensi del comma 3 o di specifiche disposizioni di legge, sono autorizzate le riclassificazioni riportate nella Tabella N.
2. All'attuazione del comma 1, secondo periodo, si provvede con decreto del Ragioniere generale che dispone, laddove necessario, la revoca dei decreti di liquidazione e dei ruoli di spesa fissa adottati a valere sugli impegni oggetto di riclassificazione.
3. L'Amministrazione regionale, in considerazione della necessità di conciliare le priorità di intervento sul territorio con le limitazioni alla spesa pubblica imposte dalla grave situazione finanziaria, è autorizzata a confermare la parte del contributo, pari a complessivi 1 milione di euro, in 10 annualità di 100.000 euro ciascuna, concesso al Comune di Udine con decreto n. 1274/Cult del 23 novembre 2010, già destinato alla "Progettazione e realizzazione della sede del museo friulano di storia naturale nel compendio immobiliare denominato ex Frigorifero del Friuli", ai sensi dell' articolo 6, comma 197, lettera a), della legge regionale 25 luglio 2012, n. 14 (Assestamento del bilancio 2012), e non oggetto di variazione di destinazione ai sensi dell' articolo 6, comma 135, della legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23 (Legge finanziaria 2014), per i diversi lavori di "Sistemazione della pavimentazione di via Mercatovecchio".
4. Per le finalità di cui al comma 3 il Comune di Udine presenta al Servizio competente in materia di edilizia, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposita istanza corredata di una relazione illustrativa e di un quadro economico dell'opera, nonché di un cronoprogramma comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori e dei connessi adempimenti finanziari. Con il decreto di conferma sono fissati i termini di esecuzione dell'intervento, le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.
5. In relazione al disposto di cui al comma 1 la variazione prevista dal comma 3 è inserita nella Tabella N di cui al comma 1.
6. Il contributo ventennale costante di 9.600 euro annui concesso, ai sensi dell' articolo 2, comma 1, della legge regionale 8 maggio 2000, n. 10 (Interventi per la tutela, conservazione e valorizzazione dell'architettura fortificata del Friuli-Venezia Giulia), al Comune di Fagagna può essere utilizzato dal beneficiario per la realizzazione del nuovo intervento denominato "Interventi di conservazione e restauro di parte della cinta muraria nelle aree del Castello".
7. Per le finalità di cui al comma 6 il Comune di Fagagna presenta al Servizio competente in materia di beni culturali, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposita istanza corredata della documentazione di cui all' articolo 56 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).
8. Il Servizio competente in materia di beni culturali, entro novanta giorni dalla presentazione dell'istanza, conferma i contributi di cui al comma 6 per un importo non superiore alla spesa risultante dal quadro economico del nuovo intervento e fissa i termini perentori di inizio e di ultimazione dei lavori, nonché di rendicontazione del contributo stesso.
9. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo ventennale costante di 35.000 euro annui concesso, ai sensi dell' articolo 4 della legge regionale 10/2000 , al Comune di Sacile per la realizzazione dell'intervento finalizzato al "Restauro del Torrione del Duomo".
10. Per le finalità di cui al comma 9, il Comune di Sacile presenta al Servizio competente in materia di beni culturali, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposita istanza di conferma del contributo corredata del cronoprogramma dell'intervento.
11. Ai sensi del comma 9 il Servizio competente in materia di beni culturali provvede a confermare il contributo e a fissare i nuovi termini perentori di inizio e di ultimazione dei lavori, nonché a fissare il nuovo termine perentorio di rendicontazione del contributo.
12. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo ventennale costante di 28.000 euro annui concesso, ai sensi dell' articolo 14 della legge regionale 23 novembre 1981, n. 77 (Modifiche, integrazioni e rifinanziamenti di leggi regionali operanti nel settore dei beni ambientali e culturali. Interventi per l'acquisizione e il restauro di immobili di notevole valore artistico, storico o culturale), al Comune di San Vito al Tagliamento per la realizzazione dei lavori di "Restauro Ex convento domenicano", ancorché i lavori medesimi siano iniziati in data anteriore alla presentazione della relativa domanda di contributo.
13. Per le finalità di cui al comma 12 il Comune di San Vito al Tagliamento presenta al Servizio competente in materia di beni culturali, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposita istanza di conferma del contributo.
14. Ai sensi del comma 12 il Servizio competente in materia di beni culturali provvede a confermare il contributo e a fissare il nuovo termine perentorio per la relativa rendicontazione.
15.
L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare al Comune di Paluzza il contributo concesso sulla base del " Bando per il finanziamento di progetti per la realizzazione e per la manutenzione di percorsi tematici sui luoghi della Prima guerra mondiale ", approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 2636 del 30 dicembre 2014, e modificato con deliberazione della Giunta regionale n. 303 del 20 febbraio 2015, ancorché i lavori oggetto del contributo medesimo non siano stati iniziati nel termine perentorio previsto dal bando suindicato.

16. Per le finalità di cui al comma 15 il Comune di Paluzza presenta entro il 30 settembre 2016, al Servizio competente in materia di beni culturali, l'istanza volta a ottenere la conferma del contributo concesso; il Servizio conferma il contributo e fissa i nuovi termini di inizio e di fine lavori nonché di rendicontazione.
17. Al fine della rendicontazione del contributo concesso ai sensi dell' articolo 6, comma 141, della legge regionale 23/2013 , alla Fondazione Museo Carnico delle Arti Popolari Michele Gortani di Tolmezzo da destinare all'attività istituzionale e alla promozione della rete tra le Istituzioni museali della Carnia, la Fondazione beneficiaria presenta, entro il 30 settembre 2016, la documentazione giustificativa della spesa di cui all' articolo 43 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).
18. L'Amministrazione regionale, in considerazione della grave situazione di crisi finanziaria e dei limiti imposti dalle norme in materia di patto di stabilità e crescita, è autorizzata a confermare al Comune di Fontanafredda il contributo ventennale costante di 15.000 euro annui concesso nell'anno 2012, ai sensi dell' articolo 3, comma 2, lettera a), della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport), per la realizzazione dei lavori di "Rifacimento impianto di illuminazione - torri faro dello stadio comunale", ancorché il beneficiario non abbia rispettato i termini perentori fissati con decreto ai sensi dell' articolo 5 bis della legge regionale 8/2003 .
19. Per le finalità di cui al comma 18, entro il termine perentorio del 31 ottobre 2016, il Comune di Fontanafredda presenta al Servizio competente in materia di impiantistica sportiva domanda di conferma del contributo corredata del cronoprogramma dell'intervento.
20. Ai sensi del comma 19 il Servizio competente in materia di impiantistica sportiva provvede a confermare il contributo e a fissare i nuovi termini perentori di inizio e di ultimazione dei lavori, nonché a fissare il nuovo termine perentorio di rendicontazione del contributo.
21. L'Amministrazione regionale, in considerazione della grave situazione di crisi finanziaria e dei limiti imposti dalle norme in materia di patto di stabilità e crescita, è autorizzata a confermare al Comune di Osoppo il contributo ventennale costante di 9.617,29 euro annui concesso nell'anno 2012, ai sensi dell' articolo 3, comma 2, lettera a), della legge regionale 8/2003 , per la realizzazione dei lavori di "Ristrutturazione impianti sportivi via Forgiarini - Bocciodromo", ancorché il beneficiario non abbia rispettato i termini massimi fissati con decreto ai sensi dell' articolo 5 bis della legge regionale 8/2003 .
22. Per le finalità di cui al comma 21, entro il termine perentorio del 31 ottobre 2016, il Comune di Osoppo presenta al Servizio competente in materia di impiantistica sportiva domanda di conferma del contributo corredata del cronoprogramma dell'intervento.
23. Ai sensi del comma 22 il Servizio competente in materia di impiantistica sportiva provvede a confermare il contributo e a fissare i nuovi termini perentori di inizio e di ultimazione dei lavori, nonché a fissare il nuovo termine perentorio di rendicontazione del contributo.
24. L'Amministrazione regionale, in considerazione della grave situazione di crisi finanziaria e dei limiti imposti dalle norme in materia di patto di stabilità e crescita, è autorizzata a confermare al Comune di Zuglio il contributo ventennale costante di 10.800 euro annui concesso nell'anno 2009, ai sensi dell' articolo 3, comma 2, lettera a), della legge regionale 8/2003 , per la realizzazione dei lavori di "Completamento impianti sportivi comunali", ancorché il beneficiario non abbia rispettato i termini perentori di ultimazione lavori e rendicontazione delle spese fissati ai sensi dell' articolo 5, comma 29, della legge regionale 8 aprile 2013, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di attività economiche, tutela ambientale, difesa del territorio, gestione del territorio, infrastrutture, lavori pubblici, edilizia e trasporti, attività culturali, ricreative e sportive, relazioni internazionali e comunitarie, istruzione, corregionali all'estero, ricerca, cooperazione e famiglia, lavoro e formazione professionale, sanità pubblica e protezione sociale, funzione pubblica, autonomie locali, affari istituzionali, economici e fiscali generali).
25. Per le finalità di cui al comma 24, entro il termine perentorio del 31 ottobre 2016, il Comune di Zuglio presenta al Servizio competente in materia di impiantistica sportiva domanda di conferma del contributo corredata del cronoprogramma dell'intervento.
26. Ai sensi del comma 25 il Servizio competente in materia di impiantistica sportiva provvede a confermare il contributo e a fissare i nuovi termini perentori di ultimazione dei lavori, nonché a fissare il nuovo termine perentorio di rendicontazione del contributo.
27. L'Amministrazione regionale, in considerazione della grave situazione di crisi finanziaria e dei limiti imposti dalle norme in materia di patto di stabilità e crescita, è autorizzata a confermare al Comune di Villa Santina il contributo decennale costante di 15.400 euro annui concesso nell'anno 2005, ai sensi dell' articolo 3, comma 2, lettera a), della legge regionale 8/2003 e confermato ai sensi dell' articolo 5, comma 51, della legge regionale 5/2013 per il diverso intervento di "Miglioramento funzionale della palestra comunale e relativa area di pertinenza", ancorché il beneficiario non abbia rispettato i termini perentori di ultimazione lavori fissati ai sensi dell' articolo 5, comma 52, della legge regionale 5/2013 .
28. Per le finalità di cui al comma 27, entro il termine perentorio del 31 ottobre 2016, il Comune di Villa Santina presenta al Servizio competente in materia di impiantistica sportiva domanda di conferma del contributo corredata del cronoprogramma dell'intervento.
29. Ai sensi del comma 28 il Servizio competente in materia di impiantistica sportiva provvede a confermare il contributo e a fissare i nuovi termini perentori di ultimazione dei lavori, nonché a fissare il nuovo termine perentorio di rendicontazione del contributo.
30. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare al Comune di Pasiano di Pordenone il contributo straordinario in conto capitale di 70.000 euro, già concesso, ai sensi dell'articolo 6, commi da 63 a 65, della legge regionale 14/2012 , al Comune medesimo per la realizzazione delle opere di completamento delle aree esterne dedicate ad attività sportive dell'istituto comprensivo plesso Cecchini, per la realizzazione di un nuovo intervento inerente l'impiantistica sportiva.
31. Per le finalità di cui al comma 30 il Comune di Pasiano di Pordenone presenta, entro il 31 ottobre 2016, al Servizio competente in materia di attività ricreative e sportive, l'istanza volta a ottenere la conferma del contributo per il diverso intervento, corredata della documentazione prevista dall' articolo 56 della legge regionale 14/2002 .
32. Ai sensi del comma 31 il Servizio competente in materia di impiantistica sportiva provvede a confermare il contributo e a fissare i nuovi termini perentori di inizio e di ultimazione dei lavori, nonché a fissare il nuovo termine perentorio di rendicontazione del contributo.
33. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo decennale costante di 45.850 euro annui già concesso nell'anno 2006 all'Opera Villaggio del Fanciullo di Opicina, ai sensi dell' articolo 3 della legge regionale 8/2003 per il finanziamento dell'intervento denominato "Recupero adeguamento spogliatoi, illuminazione, gradinata, rifacimento campi da gioco" e confermato, ai sensi dell' articolo 5, comma 27, della legge regionale 5/2013 , per il diverso intervento di "Potenziamento e qualificazione di impianti sportivi situati nel comprensorio di via Conconello 16 a Opicina", ancorché il beneficiario non abbia rispettato i termini perentori di ultimazione lavori fissati ai sensi dell' articolo 5, comma 29, della legge regionale 5/2013 .
34. Per le finalità di cui al comma 33, entro il termine perentorio del 31 ottobre 2016, l'Opera Villaggio del Fanciullo di Opicina presenta al Servizio competente in materia di impiantistica sportiva domanda di conferma del contributo.
35. Ai sensi del comma 34 il Servizio competente in materia di impiantistica sportiva provvede a confermare il contributo e a fissare i nuovi termini perentori di ultimazione dei lavori, nonché a fissare il nuovo termine perentorio di rendicontazione del contributo.
36. L'Amministrazione regionale, in considerazione della grave situazione di crisi finanziaria e dei limiti imposti dalle norme in materia di patto di stabilità e crescita, è autorizzata a confermare al Comune di Azzano Decimo il contributo decennale costante di 50.400 euro annui concesso nell'anno 2005, ai sensi dell' articolo 3, comma 2, lettera a), della legge regionale 8/2003 , per la realizzazione dei lavori di "Completamento impianti sportivi comunali", e confermato, ai sensi dell' articolo 5, comma 32, della legge regionale 5/2013 , per il diverso intervento di "Realizzazione di una palestra presso la scuola primaria di Azzano Decimo", ancorché il beneficiario non abbia rispettato i termini perentori di inizio lavori fissati ai sensi dell' articolo 5, comma 34, della legge regionale 5/2013 .
37. Per le finalità di cui al comma 36, entro il termine perentorio del 31 ottobre 2016, il Comune di Azzano Decimo presenta al Servizio competente in materia di impiantistica sportiva domanda di conferma del contributo corredata del cronoprogramma dell'intervento.
38. Ai sensi del comma 37 il Servizio competente in materia di impiantistica sportiva provvede a confermare il contributo e a fissare i nuovi termini perentori di ultimazione dei lavori, nonché a fissare il nuovo termine perentorio di rendicontazione del contributo.
39. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo di 15.000 euro annui già concesso nell'anno 2008 alla Società Sportiva San Giovanni ASD di Trieste, ai sensi dell' articolo 3, comma 2, lettera b), della legge regionale 8/2003 , per il finanziamento dell'intervento di manutenzione straordinaria gradinate - 1° lotto ancorché il beneficiario non abbia rispettato i termini perentori di ultimazione lavori fissati ai sensi dell' articolo 11, comma 10, della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 (Legge finanziaria 2012).
40. Per le finalità di cui al comma 39, entro il termine perentorio del 31 ottobre 2016, la Società Sportiva San Giovanni ASD di Trieste presenta al Servizio competente in materia di impiantistica sportiva domanda di conferma del contributo.
41. Ai sensi del comma 40 il Servizio competente in materia di impiantistica sportiva provvede a confermare il contributo e a fissare i nuovi termini perentori di ultimazione dei lavori, nonché a fissare il nuovo termine perentorio di rendicontazione del contributo.
42. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo già concesso al Comune di Sauris con decreto del Direttore del Servizio sviluppo sistema turistico regionale n. 1967/PROD/TUR del 30 novembre 2012, ai sensi dell'articolo 2, commi da 40 a 43, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011), a favore di PromoTurismoFVG che viene autorizzata a perseguire le medesime finalità di cui al suddetto articolo 2, comma 40.
43. Restano confermate a favore del Comune di Sauris le somme già spese o impegnate dal Comune stesso per le finalità di cui all' articolo 2, comma 40, della legge regionale 22/2010 .
44. Il contributo di cui al comma 43 viene concesso a seguito di apposita domanda da presentarsi da parte di PromoTurismoFVG, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla Direzione centrale attività produttive, turismo e cooperazione, corredata di una relazione illustrativa e di prospetto inerente al suo utilizzo.
45. Il Comune di Farra d'Isonzo è autorizzato a utilizzare le economie contributive conseguite in corso di realizzazione dei lavori di "Adeguamento della struttura polisportiva comunale 2° lotto", finanziati ai sensi dell' articolo 3, comma 2, lettera a), della legge regionale 8/2003 , per ulteriori lavori di completamento e finitura sullo stesso impianto.
46. Per le finalità di cui al comma 45 il Comune di Farra d'Isonzo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta apposita istanza alla struttura competente in materia di impiantistica sportiva, che autorizza l'utilizzo delle economie contributive di cui al comma 45 e provvede alla fissazione del nuovo termine di rendicontazione.
47. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare a favore di PromoTurismoFVG i contributi già concessi con decreti n. 4353/Prodraf/Tur del 13 novembre 2014 e n. 3557/Prodraf del 21 ottobre 2015 dalla Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali a Agenzia Regionale Promotur ai sensi dell' articolo 5 octies della legge regionale 25 giugno 1993, n. 50 (Attuazione di progetti mirati di promozione economica nei territori montani), e dell' articolo 2, comma 32, della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 (Assestamento del bilancio 2015), anche per la copertura degli oneri derivanti dalle controversie tributarie che non trovano capienza nel Fondo previsto dall' articolo 23, comma 1, della legge regionale 26 marzo 2014, n. 4 (Azioni a sostegno delle attività produttive).
48. La conferma dei contributi di cui al comma 47 è disposta a seguito di apposita domanda, da presentarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, da parte di PromoTurismoFVG alla Direzione centrale attività produttive, turismo e cooperazione, corredata di una relazione illustrativa e di prospetto inerente al suo utilizzo.
49. PromoTurismoFVG è autorizzata a incrementare il Fondo di cui all' articolo 23, comma 1, della legge regionale 4/2014 per l'importo necessario alla definitiva copertura degli oneri di cui al comma 47.
50. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare le assegnazioni delle risorse concesse alle Camere di commercio di Udine e Pordenone ai sensi dell' articolo 14 della legge regionale 27 febbraio 2012, n. 2 (Norme in materia di agevolazione dell'accesso al credito delle imprese), che alla data del 31 dicembre 2016 risultino non più concedibili ed erogabili alle imprese per le finalità originarie.
51. Le risorse di cui al comma 50 sono utilizzate per il finanziamento degli interventi di incentivazione delle imprese di cui all' articolo 17 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali), delegati alle Camere di commercio sulla base della convenzione stipulata ai sensi dell' articolo 1, comma 1, della legge regionale 5/2013.
52. Il riparto delle risorse di cui al comma 51 tra le Camere di commercio di Udine e Pordenone è confermato dalla Giunta regionale con propria deliberazione. A tal fine, ciascuna Camera di commercio comunica l'importo delle risorse disponibili al 31 dicembre 2016 entro il 31 gennaio 2017.
53.  
( ABROGATO )
(4)
54. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo già concesso al Comune di Pontebba con decreto del Direttore del Servizio sviluppo sistema turistico regionale n. 1841/PROD/TUR dell'8 novembre 2011, ai sensi dell' articolo 161 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo), e del relativo regolamento di cui al decreto del Presidente della Regione n. 332/Pres/2009 (Regolamento recante norme concernenti interventi per l'incentivazione della cooperazione sociale, in attuazione dell' articolo 10 della legge regionale 20/2006 ), anche per interventi manutentivi del manto di copertura danneggiato e per il completamento e miglioramento dell'aspetto energetico del palaghiaccio.
55. Per le finalità di cui al comma 54 è autorizzata la trasformazione del finanziamento già concesso in forma di contributo per la copertura degli oneri in linea capitale e interessi derivanti dal mutuo decennale da contrarre da parte del Comune, in contributo in conto capitale limitatamente alle annualità già maturate.
56. Il contributo di cui al comma 55 viene concesso a seguito di apposita domanda, da presentarsi, da parte del Comune di Pontebba, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla Direzione centrale attività produttive, turismo e cooperazione, corredata di una relazione illustrativa e di prospetto inerente al suo utilizzo. A seguito della conferma del contributo sono disimpegnate le rate relative alle annualità 2017-2019.
57. L'Amministrazione regionale, in considerazione delle mutate necessità del territorio comunale, è autorizzata a confermare il contributo ventennale costante di 80.000 euro annui concesso con decreto PMT/SEDIL/UD/5076/ERCM-527 del 20 settembre 2013, per la realizzazione di lavori di arredo urbano nella frazione di Cave del Predil, a favore dei lavori di arredo urbano da realizzarsi nelle frazioni di Cave del Predil e Fusine in Valromana.
58. Per le finalità di cui al comma 57 il Comune inoltra al Servizio edilizia della Direzione centrale infrastrutture e territorio, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un'istanza corredata di una relazione illustrativa e di un quadro economico dell'opera, nonché di un cronoprogramma comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori e dei connessi adempimenti finanziari. Con il decreto di conferma del contributo sono fissati i termini di esecuzione dell'intervento, le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.
59. Al fine di conciliare le priorità di intervento sul territorio con le limitazioni alla spesa pubblica imposte dalla normativa in materia di armonizzazione dei bilanci e per il migliore utilizzo delle risorse, a fronte delle mutate esigenze segnalate dal Comune di Azzano Decimo, l'Amministrazione regionale è autorizzata a devolvere i contributi già concessi al medesimo Comune con i decreti 18 settembre 2012, n. 4240 e 16 luglio 2013, n. 4067, ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 4, commi da 9 a 11, della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011), e successive modifiche e integrazioni, e dell'articolo 6, commi da 29 a 31, della legge regionale 18/2011 , e successive modifiche e integrazioni, per la realizzazione di un unico intervento complessivo denominato "Ampliamento Sede della Banda Comunale "Filarmonica di Tiezzo 1901" e realizzazione aule musicali", ottenuto con la fusione dei lotti 1° e 2°, oggetto dei contributi di cui ai succitati decreti.
60. Per le finalità di cui al comma 59 il Comune di Azzano Decimo presenta alla Direzione centrale infrastrutture e territorio - Servizio edilizia, apposita domanda corredata della relazione illustrativa dell'opera da realizzare, con quadro economico e cronoprogramma comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori e dei connessi adempimenti finanziari, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La struttura regionale competente in materia di edilizia fissa i termini di esecuzione dei lavori e le modalità di rendicontazione della spesa con il provvedimento di conferma del contributo.
61. L'Amministrazione regionale, in considerazione delle mutate necessità del territorio comunale, è autorizzata a confermare il contributo ventennale costante di 24.000 euro annui concesso al Comune di Pasian di Prato con decreto PMT/SEDIL/UD/5042/ERCM-501 del 24 novembre 2014, per la realizzazione di aree di parcheggio, a favore dei lavori di manutenzione straordinaria di opere stradali.
62. Per le finalità di cui al comma 61 il Comune di Pasian di Prato inoltra al Servizio edilizia della Direzione centrale infrastrutture e territorio, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un'istanza corredata di una relazione illustrativa e di un quadro economico dell'opera, nonché di un cronoprogramma comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori e dei connessi adempimenti finanziari. Con il decreto di conferma del contributo sono fissati i termini di esecuzione dell'intervento, le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.
63. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo concesso al Comune di Aquileia con decreto del Direttore del Servizio sviluppo sistema turistico regionale n. 2647/PROD/SSSTR del 5 novembre 2009, ai sensi dell' articolo 6 della legge regionale 25 agosto 2006, n. 18 (Istituzione della Fondazione per la valorizzazione archeologica, monumentale e urbana di Aquileia e finanziamenti per lo sviluppo turistico dell'area), in deroga a quanto stabilito dall'articolo 11, comma 2, del decreto del Presidente della Regione 6 luglio 2007, n. 0209/Pres. (Regolamento concernente criteri, procedure e modalità per la concessione di contributi ai Comuni per la valorizzazione della vocazione turistica di Aquileia e dei siti archeologici contigui, ai sensi dell'articolo 6, commi 3 e 4, della legge regionale 25 agosto 2006, n. 18 e successive modifiche).
64. La conferma di contributo di cui al comma 63 è disposta a seguito di apposita domanda, da presentarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, da parte del Comune di Aquileia alla Direzione centrale competente in materia di turismo, corredata della documentazione relativa alla rendicontazione della spesa sostenuta.
65.
Al comma 100 dell'articolo 4 della legge regionale 14/2012 le parole << alla data del 31 dicembre 2010, per la realizzazione di interventi diversi da quelli finanziati purché rientranti nelle tipologie di cui al regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione 13 luglio 2005, n. 230 (Regolamento recante criteri e modalità per la concessione e l'erogazione dei contributi per la realizzazione di lavori di nuova costruzione, recupero o ampliamento di edifici da destinare a scuole materne), per la tutela della funzione sociale, educativa e di integrazione della famiglia garantita dalla scuola materna >> sono sostituite dalle seguenti: << con decreto n. 884 del 6 dicembre 2010, con riferimento alle annualità fino al 2015, per la realizzazione dell'intervento originario, destinando le quote di contributo rimanenti alla realizzazione dei lavori di riqualificazione urbana di Borgo del Pozzo >>.

66.
Al comma 101 dell'articolo 4 della legge regionale 14/2012 le parole << Previa deliberazione della Giunta regionale, la Direzione competente >> sono sostituite dalle seguenti: << La Direzione competente >>.

67. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 65 e 66 il beneficiario presenta domanda entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
68. All' articolo 4 della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Legge finanziaria 2015), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 6 l'anno << 2017 >> è sostituito dal seguente: << 2016 >>;

b)
al comma 7 l'anno << 2016 >> è sostituito dal seguente: << 2015 >>.

Note:
1Parole sostituite al comma 50 da art. 2, comma 12, lettera a), L. R. 24/2016
2Parole sostituite al comma 51 da art. 2, comma 12, lettera b), L. R. 24/2016
3Parole sostituite al comma 52 da art. 2, comma 12, lettera c), L. R. 24/2016
4Comma 53 abrogato da art. 2, comma 12, lettera d), L. R. 24/2016