LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 11 agosto 2016, n. 14

Assestamento del bilancio per l'anno 2016 e del bilancio per gli anni 2016-2018 ai sensi della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26.

TESTO VIGENTE dal 09/04/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  13/08/2016
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 2
 (Attività economiche)
1.  
( ABROGATO )
2.  
( ABROGATO )
3. Per le finalità di cui al comma 1 è destinata la spesa di 2.570.000 euro per l'anno 2016 sulla Missione n. 7 (Turismo) e sul Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 155.
4. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Arta Terme un contributo a sollievo degli oneri derivanti da interventi di miglioramento dell'area del complesso termale.
5. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 4 è presentata, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla Direzione centrale e al Servizio competenti in materia di turismo corredata di una relazione illustrativa e del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione sono fissati le modalità e i termini di rendicontazione.
6. Per le finalità di cui al comma 4 è destinata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2016 sulla Missione n. 7 (Turismo) e sul Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 155.
7. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai consorzi di sviluppo economico locale, ai Consorzi di bonifica e al CAFCF (Consorzio per l'Acquedotto del Friuli Centrale) un contributo per sostenere gli oneri derivanti dall'assunzione del personale non dirigente già in servizio presso il Consorzio per lo sviluppo industriale della zona dell'Aussa-Corno in liquidazione, nonché presso l'Agenzia per lo sviluppo economico della montagna in liquidazione.
8. I contributi di cui al comma 7 sono concessi in applicazione del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".
9. Con regolamento regionale sono determinati la misura, i criteri, le condizioni e le modalità di concessione del contributo di cui al comma 7.
10. Per le finalità previste dal comma 7 è destinata la spesa di 400.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) e sul Programma n. 1 (Industria, PMI e artigianato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 155.
11. I Centri di assistenza tecnica alle imprese commerciali sono autorizzati a impiegare le somme assegnate dall'Amministrazione regionale nell'anno 2015 per le finalità di cui all' articolo 100 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 <<Disciplina organica del turismo>>), e non utilizzate per il finanziamento delle domande presentate dalle imprese nell'anno 2016 per le medesime finalità.
12.
Al comma 53 dell'articolo 2 della legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23 (Legge finanziaria 2014), l'anno << 2016 >> è sostituito dal seguente: << 2017 >>.

13. Alla legge regionale 16 dicembre 2005, n. 31 (Disposizioni in materia di pesca e acquacoltura), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
l'articolo 1 è sostituito dal seguente:
<<Art. 1
 (Funzioni amministrative inerenti il rilascio delle concessioni a fini di allevamento di molluschi bivalvi nella Laguna di Marano-Grado)
1. Sono conferite alle Amministrazioni comunali territorialmente competenti le funzioni amministrative inerenti il rilascio delle concessioni a fini di allevamento di molluschi bivalvi dei beni della Laguna di Marano-Grado trasferiti alla Regione ai sensi dell' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2001, n. 265 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia per il trasferimento di beni del demanio idrico e marittimo, nonché di funzioni in materia di risorse idriche e di difesa del suolo).
2. I beni della Laguna di Marano-Grado che possono essere oggetto delle concessioni per i fini di cui al comma 1 sono individuati con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di pesca di intesa con l'Assessore competente in materia di salute.>>;

b)
al comma 1 dell'articolo 6 bis prima delle parole << Il presente articolo >> sono inserite le seguenti: << Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1 con riferimento alle concessioni a fini di allevamento di molluschi bivalvi, >>.

14.  
( ABROGATO )
15. Per l'anno 2016 l'Amministrazione regionale è autorizzata a rimborsare le spese sostenute dalle riserve di caccia e dagli altri soggetti che esprimono i Presidenti dei distretti venatori per la predisposizione dei Piani venatori distrettuali (PVD) già approvati con deliberazione della Giunta regionale all'entrata in vigore della presente legge.
16. I soggetti di cui al comma 15 presentano istanza di rimborso entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sulla base del modello predisposto dal Servizio competente in materia di caccia e pubblicato sul sito internet della Regione. L'istanza è corredata dell'elenco analitico della documentazione giustificativa ai sensi dell' articolo 43 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).
17. Le risorse disponibili sono ripartite fra i beneficiari in modo proporzionale alle spese sostenute e sono erogate, entro trenta giorni dal termine finale di presentazione delle istanze di cui al comma 16, nella misura massima del 60 per cento delle spese medesime.
18. Per le finalità previste dal comma 15 è destinata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) e sul Programma n. 2 (Caccia e pesca) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 155.
19.
L' articolo 7 della legge regionale 4 giugno 2004, n. 18 (Riordinamento normativo dell'anno 2004 per il settore delle attività economiche e produttive), è abrogato. Il medesimo articolo 7 continua ad applicarsi:

a) alle domande di aiuto presentate a valere sui bandi del Programma di Sviluppo Rurale 2014 - 2020 pubblicati prima dell'entrata in vigore della presente legge;
b) ai procedimenti per la concessione di aiuti diversi da quelli di cui alla lettera a), in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
20.
L'Amministrazione regionale è autorizzata per l'anno 2016 a corrispondere ai Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA) un rimborso spese per lo svolgimento delle funzioni del soppresso ente Utenti Motori Agricoli, delegate ai sensi dell' articolo 3, comma 36, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011). Il rimborso spese è calcolato a decorrere dall'1 gennaio 2016 secondo i criteri stabiliti nelle convenzioni esecutive stipulate nel corso del 2016.

21. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 20 si provvede sull'autorizzazione di spesa disposta a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) e sul Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 155.
22. L'Amministrazione regionale è autorizzata per l'anno 2016 a corrispondere ai Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA) un rimborso spese per lo svolgimento delle funzioni relative alla variazione del potenziale viticolo aziendale e all'aggiornamento dello schedario viticolo regionale, delegate ai sensi dell' articolo 8, comma 22, della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1 (Legge finanziaria 2003). Il rimborso spese è calcolato a decorrere dall'1 gennaio 2016 secondo i criteri stabiliti nelle convenzioni esecutive stipulate nel 2016.
23. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 22 si provvede sull'autorizzazione di spesa disposta a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) e sul Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 155.
24.
La rubrica dell' articolo 5 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 20 (Norme in materia di disciplina sanzionatoria in viticoltura, nonché modifiche alla legge regionale 29 aprile 2005, n. 9 " Norme regionali per la tutela dei prati stabili naturali "), è sostituita dalla seguente: << Realizzazione delle superfici vitate >>.

25.
Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 24 marzo 2004, n. 8 (Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA), dopo le parole << delle proprie attività >> sono inserite le seguenti: << , ivi compresi i proventi di brevetti e privative comunitarie ottenuti a seguito dello svolgimento dell'attività di ricerca e sperimentazione nel settore agricolo >>.

26. Nell'ambito delle finalità di promozione dei mercati rurali periodici di cui all' articolo 3, comma 1 della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 4 (Norme per orientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli regionali), l'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale (ERSA) è autorizzata a trasferire a titolo gratuito la proprietà dei chioschi prefabbricati per l'allestimento dei mercati contadini agli enti locali già comodatari degli stessi.
27. L'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire all'Ente Tutela Pesca del Friuli Venezia Giulia le risorse necessarie per l'esecuzione di interventi di completamento degli impianti ittici di proprietà o dati in gestione dalla Regione.
28. Per le finalità previste dal comma 27 è destinata la spesa di 400.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) e sul Programma n. 2 (Caccia e pesca) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) - con riferimento corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 155.
29. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, per l'anno 2016, aiuti a sostegno dell'attività di monticazione in conformità alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo.
30. Gli aiuti di cui al comma 29 sono concessi sulla base del numero delle Unità bovino adulto (UBA) monticate e sulla base dei costi sostenuti per il trasporto delle medesime in alpeggio.
31. Con bando approvato dalla Giunta regionale sono stabilite le modalità di presentazione delle domande di aiuto di cui al comma 29, nonché i criteri e le modalità di concessione ed erogazione dell'aiuto e di rendicontazione della spesa.
32. Per le finalità previste dal comma 29 è destinata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) e sul Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) - con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 155.
33. Al comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 13 agosto 2002, n. 22 (Istituzione del Fondo regionale per la gestione delle emergenze in agricoltura), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
dopo le parole << zone rurali 2014 - 2020 >> sono inserite le seguenti: << o in armonia con gli interventi attuati ai sensi del Regolamento (UE) 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis nel settore agricolo, >>;

b)
le parole << ed eradicazione della malattia >> sono sostituite dalle seguenti: << o eradicazione della malattia nonché interventi a sostegno delle spese sostenute per la prevenzione e il controllo delle predette epizoozie, fitopatie o infestazioni parassitarie >>.

34. All' articolo 6 della legge regionale 20 agosto 2007, n. 22 (Assestamento del bilancio 2007), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
dopo il comma 39 è inserito il seguente:
<<39 bis. Al fine di velocizzare la conclusione del Piano di riconversione, è disposta a favore di Friulmont S. Cons. a r.l. l'erogazione in via anticipata dell'importo residuo del contributo rispetto a quanto erogato alla data di entrata in vigore della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016).>>;

b)
al comma 40 le parole << Giunta Regionale >> sono sostituite dalle seguenti: << Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche >>.

35. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento straordinario per la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria e di miglioramento della viabilità vicinale e interpoderale denominata "Viali di Savorgnano".
36. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 35 è presentata alla Direzione centrale risorse agricole, forestali ed ittiche entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge dal Comune territorialmente competente, corredata della documentazione prevista dall' articolo 56, comma 1, della legge regionale 31 maggio 2002 n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).
37. Il finanziamento è concesso e contestualmente erogato in via anticipata ed in un'unica soluzione, previo inserimento dell'intervento nell'elenco annuale delle opere pubbliche del beneficiario. Con il provvedimento di concessione e contestuale liquidazione sono stabiliti i termini di esecuzione delle opere e le modalità di rendicontazione della spesa.
38. Per le finalità previste al comma 35 è destinata la spesa di 70.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) e sul Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale), con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 155.
39. Il pagamento in misura pari al 30 per cento, o se più favorevole pari al doppio del minimo edittale per ogni sanzione irrogata, e comunque per un importo complessivamente non superiore a 220.000 euro, delle somme dovute dai primi acquirenti latte e irrogate con ordinanza ingiunzione per violazioni dell' articolo 5 del decreto legge 28 marzo 2003, n. 49 (Riforma della normativa in tema di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari), convertito dalla legge 30 maggio 2003 n. 119 (Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 28 marzo 2003, n. 49, recante riforma della normativa in tema di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari) ha effetto liberatorio nei confronti di tutti gli obbligati e determina la definizione degli eventuali giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
40. Nell'irrogazione delle sanzioni di cui al decreto legge 49/2003 convertito dalla legge 119/2003 è ammesso, con effetto liberatorio nei confronti di tutti gli obbligati, il pagamento oltre alle spese del procedimento di una somma pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale anche nel caso di sanzione stabilita in misura proporzionale.
41. In via transitoria la disposizione di cui al comma 40 si applica ai procedimenti sanzionatori per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge non sia stata adottata l'ordinanza ingiunzione di pagamento della sanzione pecuniaria.
42. Le somme derivanti dal disposto di cui al comma 39 sono da riferire al Titolo n. 3 (Entrate extra tributarie) e alla Tipologia n. 30200 (Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2016-2018.
43. Le somme derivanti dal disposto di cui ai commi 40 e 41 sono da riferire al Titolo n. 3 (Entrate extra tributarie) e alla Tipologia n. 30200 (Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2016-2018.
44.  
( ABROGATO )
45.
Al comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 27 febbraio 2012, n. 2 (Norme in materia di agevolazione dell'accesso al credito delle imprese), le parole << e, qualora il contratto stipulato sia di importo superiore a 100.000 euro, per i due anni successivi >> sono soppresse.

46. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle famiglie utenti del servizio di distribuzione di GPL e di aria propanata erogato nei territori dei Comuni di Andreis, Barcis, Cimolais, Claut, Forni di Sopra, Forni di Sotto e Paularo un contributo straordinario a sollievo degli oneri sostenuti derivanti dalle forniture.
47. Con regolamento regionale, da approvare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i requisiti soggettivi dei beneficiari, i criteri e le modalità per la determinazione, la concessione e l'erogazione dei contributi, nonché le modalità di rendicontazione della spesa, tenendo conto della necessità di un maggior contributo per gli utenti forniti dalla rete di distribuzione di gpl rispetto a quelli forniti dalla rete di distribuzione a aria propanata.
48. L'Amministrazione regionale si avvale dei Comuni interessati per le fasi della ricezione e valutazione delle domande.
49. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 46 si provvede sull'autorizzazione di spesa disposta a valere sulla Missione n. 17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche) e sul Programma n. 1 (Fonti energetiche) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 155.
50. Al fine di sostenere le iniziative connesse al riconoscimento della città di Tolmezzo a città alpina, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento straordinario al Comune di Tolmezzo di 30.000 euro.
51. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 50 è presentata al Servizio coordinamento politiche per la montagna entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione delle spese.
52. Per le finalità previste dal comma 50 è destinata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) e sul Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 155.
53. Nelle more dell'individuazione di altro soggetto attuatore del progetto di diffusione della banda larga in montagna, l'Amministrazione regionale è autorizzata a disimpegnare le risorse già impegnate a favore delle Comunità montane, ai sensi dell' articolo 19, comma 1, lettera a), della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti), riconoscendo alle stesse le sole spese di progettazione sostenute nel limite di 42.000 euro.
54. In attuazione al comma 53, le Comunità montane presentano la rendicontazione ai sensi dell' articolo 42 della legge regionale 7/2000 , entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
55. I fondi disimpegnati di cui al comma 53 e già stanziati per il progetto wireless sono destinati ad implementare le risorse dell'Amministrazione regionale e del MiSE per banda ultra larga per interventi in area montana d'intesa con l'Unione Intercomunale della Carnia ovvero, nel caso in cui ciò non sia necessario per la raggiunta copertura con i Programmi Ermes o BUL tramite Infratel, essere destinati a specifici progetti territoriali di sviluppo di reti pubbliche locali (es. collegamento di scuole, istituti sanitari...) sempre di area montana.
56. All' articolo 7 della legge regionale 27/2014 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 17 dopo le parole << ciascun soggetto >> sono inserite le seguenti:<< , ovvero mediante operazioni societarie straordinarie, anche con società che gestiscono incubatori di impresa, volte a definire assetti funzionali al raggiungimento di obiettivi coerenti con le finalità di cui al comma 16 >>;

b)
dopo il comma 17 è inserito il seguente:
<<17 bis. Per le finalità di cui al comma 16 la Giunta regionale è autorizzata ad approvare ogni operazioni societaria straordinaria anche con società partecipate e controllate e a promuovere le modifiche statutarie che si rendessero necessarie a fronte degli interventi previsti.>>.

57. Al fine di attuare un progetto di riorganizzazione dei Parchi scientifici e tecnologici regionali (PST) e degli Incubatori di impresa della Regione Friuli Venezia Giulia, l'Amministrazione regionale è autorizzata, a seguito dell'approvazione con deliberazione di Giunta regionale del complessivo progetto citato, ad acquisire l'intera partecipazione azionaria di BIC Incubatori FVG S.p.A. detenuta da Friulia S.p.A., corrispondendo, a titolo di compenso, azioni Friulia S.p.A. il cui valore è desunto dall'ammontare del patrimonio netto quale risultante dal più recente bilancio asseverato dalla società di revisione. Il valore assegnato alle azioni di BIC Incubatori FVG S.p.A. viene determinato dalla perizia di stima di cui al comma 58.
58. Per la valutazione delle azioni di BIC Incubatori FVG S.p.A., oggetto di trasferimento ai fini dell'attuazione di quanto previsto al comma 57, Friulia S.p.A. richiede l'elaborazione di una perizia di stima a soggetto esperto e indipendente.
59. In attesa degli esiti della perizia di cui al comma 58, il valore massimo previsto ai fini della contabilizzazione dell'operazione di cui al comma 57 è quello indicato in 1.450.484 euro quale patrimonio netto al 30 giugno 2016 nel bilancio approvato di BIC.
60. Per le finalità previste dal comma 56 è destinata la spesa di 1.450.484 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) e sul Programma n. 3 (Ricerca e sviluppo per gli affari economici) - Titolo n. 3 (Spese per incremento attività finanziarie) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 155.
61. Agli oneri derivanti dal comma 60 si provvede con le maggiori entrate di pari importo previste dal comma 57 per l'anno 2016 che affluiscono sul Titolo n. 5 (Entrate da riduzione di attività finanziarie) - Tipologia n. 100 (Alienazione di attività finanziarie) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2016-2018 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella A2 di cui all'articolo 1, comma 5.
62.
Dopo la lettera b) del comma 13 dell'articolo 2 della legge regionale 26 luglio 2013, n. 6 (Assestamento del bilancio 2013), è inserita la seguente:
<<b bis) per il consolidamento finanziario di imprese che vantano crediti di difficile esazione verso debitori di Stati in grave crisi economica o sociopolitica;>>.

63. Al comma 4 dell'articolo 5 bis della legge regionale 25 giugno 1993, n. 50 (Attuazione di progetti mirati di promozione economica nei territori montani), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
la lettera e) è sostituita dalla seguente:
<<e) istituisce e gestisce uffici di informazione e accoglienza turistica (IAT) sul territorio sotto forma di sportelli, con azioni di formazione continua degli operatori destinati ai servizi di accoglienza turistica e alla erogazione dei servizi al turista;>>;

b)
dopo la lettera h) è inserita la seguente:
<<h bis) favorisce lo sviluppo dei territori attraverso la promozione del termalismo turistico e il supporto alle stazioni appaltanti o alle centrali di committenza per la gestione di stabilimenti termali;>>;

c)
dopo la lettera i) è inserita la seguente:
<<i bis) cura la raccolta e l'elaborazione di dati concernenti le presenze turistiche sul territorio;>>.

64.
Al comma 1 bis dell'articolo 5 sexies 2 della legge regionale 50/1993 dopo le parole << alcune delle >> sono inserite le seguenti: << attività riconducibili alle >>.

65.
Dopo il comma 2 dell'articolo 5 decies della legge regionale 50/1993 è aggiunto il seguente:
<<2 bis. Il personale regionale e quello proveniente da altre pubbliche amministrazioni del Comparto unico del pubblico impiego della Regione e degli Enti locali già in posizione di comando presso PromoTurismoFVG alla data di entrata in vigore della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016) può continuare a operare presso il medesimo ente, anche in deroga ai limiti temporali di cui all' articolo 45 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 (Stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione Friuli Venezia Giulia).>>.

66.
L' articolo 5 undecies della legge regionale 50/1993 è sostituito dal seguente:
<<Art. 5 undecies
 (Normativa applicabile)
1. PromoTurismoFVG, nell'esercizio delle proprie funzioni di natura pubblica, opera nel rispetto della normativa europea, nazionale e regionale in particolare con riferimento alle materie della trasparenza, dell'anticorruzione, dei lavori pubblici e degli appalti pubblici. PromoTurismoFVG è, altresì, tenuta al rispetto dei principi generali in materia di contenimento della spesa pubblica.>>.

67. Alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo), sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 dell'articolo 153:
1)
la parola << separati >> è soppressa;

2)
alla lettera a) le parole << alberghiere, all'aria aperta, case e appartamenti per vacanze >> sono soppresse;

b)   ( ABROGATA )
68.
Al comma 1 dell'articolo 38 della legge regionale 8 aprile 2016, n. 4 (Disposizioni per il riordino e la semplificazione della normativa afferente il settore terziario, per l'incentivazione dello stesso e per lo sviluppo economico), le parole << alberghiere all'aria aperta e delle case e appartamenti per vacanze >> sono sostituite dalle seguenti: << previste dal titolo IV della legge medesima >>.

69.
Al comma 12 dell'articolo 11 della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 (Assestamento 2015), le parole << tecnico - amministrative >> sono soppresse e dopo la parola << sviluppo >> sono inserite le seguenti: << economico e >>.

70. In deroga a quanto previsto dall' articolo 147 della legge regionale 2/2002 e dal regolamento di esecuzione emanato con decreto del Presidente della Regione 23 aprile 2004, n. 0132/Pres. (Regolamento di esecuzione delle disposizioni di cui agli articoli 147 e 148 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo) e successive modifiche, in materia di operatori per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci e di istruttori), è consentito il finanziamento, esclusivamente per l'anno 2016 e al fine di consentire il corretto svolgimento dei campionati mondiali paraolimpici di sci, programmati nel 2017 sul territorio regionale, di un corso straordinario di aggiornamento professionale sulla tematica del soccorso alle persone disabili presenti sulle piste da sci per soccorritori, pattugliatori e coordinatori di stazione.
71. Il contributo di cui al comma 70, finanziato con i fondi stanziati sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero), Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti), è concesso a seguito di apposita domanda, da presentarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, da parte del Collegio regionale degli operatori per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste da sci alla Direzione centrale attività produttive, turismo e cooperazione, corredata dei programmi dei corsi e dei relativi preventivi di spesa, nonché di una relazione illustrativa recante le modalità di selezione dei partecipanti, il numero previsto di iscritti e la quota individuale di partecipazione.
73. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi ai gruppi di azione locale che abbiano provveduto alla presentazione della manifestazione di interesse per la sottomisura 19.1 del Programma regionale di sviluppo rurale per gli anni 2014-2020 per l'attività di informazione, animazione e orientamento, svolta nell'anno 2016, sui temi dello sviluppo locale rivolta agli enti locali e alle parti economiche e sociali, con lo scopo di favorire la creazione di reti, la cooperazione e lo scambio di esperienze.
74. I contributi di cui al comma 73 sono concessi ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".
75. All'assegnazione dei contributi si provvede secondo il seguente criterio:
a) 50 per cento dello stanziamento in misura proporzionale alla popolazione residente nell'area delle strategie di sviluppo locale di competenza di ciascun gruppo di azione locale, individuato ai sensi del comma 1, determinata dall'Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani (UNCEM) ai sensi dell' articolo 1, comma 10, della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3 (Legge finanziaria 1998);
b) 50 per cento dello stanziamento in misura proporzionale alla superficie dell'area di cui alla lettera a).
76. I gruppi di azione locale presentano domanda di contributo al Servizio coordinamento politiche per la montagna della Presidenza della Regione entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione del contributo è fissato il termine di rendicontazione. Alla rendicontazione è allegata una relazione illustrativa dell'attività svolta.
77. Per le finalità di cui al comma 73 è destinata la spesa di 220.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) e sul Programma n. 4 (Reti e altri servizi di pubblica utilità) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018 con riferimento alla corrispondente variazione previste dalla Tabella B di cui al comma 155.
78. L'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire al CATT FVG le risorse disponibili sul Fondo per contributi alle imprese turistiche di cui all' articolo 38 della legge regionale 4/2016 , pari a 18 milioni di euro per l'esercizio delle funzioni delegate di cui all' articolo 84 bis, comma 1, lettera b), della legge regionale 29/2005 , nonché le risorse disponibili per i contributi alle micro, piccole e medie imprese commerciali, turistiche e di servizio di cui all' articolo 100 della legge regionale 29/2005 , come sostituito dall' articolo 10 della legge regionale 4/2016 , pari a 1.585.933,46 euro per l'esercizio delle funzioni delegate di cui all' articolo 84 bis, comma 1, lettera a) della legge regionale 29/2005 . L'erogazione delle predette somme è effettuata nel corso dell'esercizio 2017.
79. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 78 si provvede sulle autorizzazioni di spesa disposte a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) e sul Programma n. 2 (Commercio -reti distributive - tutela dei consumatori) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) e sulla Missione n. 7 (Turismo) e sul Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018 con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella B di cui al comma 155.
80.
Al comma 2 dell'articolo 20 della legge regionale 16 maggio 2014, n. 10 (Disposizioni in materia di attività produttive), l'anno << 2016 >> è sostituito dal seguente: << 2017 >>.

81. Al fine di sostenere le imprese aventi sede legale o operativa sul territorio della Regione e coinvolte nella crisi di Veneto Banca S.p.a. e Banca Popolare di Vicenza S.p.a. in veste di azionisti o obbligazionisti, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare risorse straordinarie ai Confidi di cui all' articolo 7, comma 34, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007), da destinare alla concessione di garanzie a favore delle predette imprese. Le garanzie di cui al primo periodo possono essere destinate anche alla concessione di garanzie a favore delle imprese aventi sede legale o operativa sul territorio della regione finanziate da Veneto Banca SpA e Banca Popolare di Vicenza SpA il cui titolare, nel caso di impresa individuale, o i cui soci, nel caso di società, sono stati coinvolti nelle crisi di tali banche in veste di azionisti o obbligazionisti.
82. Le garanzie di cui al comma 81 sono concesse in relazione a operazioni di finanziamento nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti "de minimis".
83. Le risorse di cui al comma 81 sono assegnate ai Confidi secondo parametri di proporzionalità definiti nel regolamento di attuazione.
84. Per le finalità di cui al comma 81 è destinata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2016, a valere sulla Missione n. 14 (Industria, PMI e Artigianato) e sul Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 155.
85. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare, con risorse a valere sull'esercizio 2016, la graduatoria delle domande ammesse a finanziamento di cui all'allegato B) al decreto del Direttore centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali n. 4120/Prodraf/Tur del 3 novembre 2014, per l'istituzione, ai sensi dell' articolo 109 della legge regionale 2/2002 , di aree attrezzate per la sosta temporanea di autocaravan e caravan in zone individuate dai Comuni singoli o associati a supporto del turismo itinerante assegnati per l'anno 2014 ai sensi del decreto del Presidente della Regione 10 ottobre 2003, n. 360/Pres, mediante scorrimento della graduatoria medesima.
86. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 85 si provvede sull'autorizzazione di spesa disposta a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport, tempo libero) e sul Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 155.
87. All' articolo 15 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 2 sexies dopo le parole << L'Amministrazione regionale è autorizzata >> sono inserite le seguenti: << , in alternativa al sostegno di cui all'articolo 7, commi 43 e 43 bis, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011), >>;

b)
al comma 2 octies dopo le parole << dei contributi di cui al comma 2 sexies >> sono aggiunte le seguenti: << in alternativa al sostegno di cui all'articolo 7, commi 43 e 43 bis, della legge regionale 22/2010 >>;

c)
dopo il comma 2 octies è aggiunto il seguente:
<<2 octies.1. In sede di prima applicazione, sono ammissibili le spese relative alle iniziative per lo sviluppo dei cluster di cui al presente articolo, sostenute anche antecedentemente alla presentazione della relativa domanda.>>.

88. Al comma 1 dell'articolo 31 della legge regionale 3/2015 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
alla lettera a) dopo le parole << procedure di supporto previste dalla normativa nazionale e dal sistema cooperativo >> sono aggiunte le seguenti: << , nonché sostenere le pertinenti spese di costituzione, di primo impianto e di accesso al credito >>;

b)
dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
<<b bis) realizzare investimenti da parte delle cooperative di cui al presente articolo.>>.

89. Per le finalità di cui all' articolo 31, comma 1, lettera b bis), della legge regionale 3/2015 , come aggiunta dal comma 88, lettera b), è destinata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) e sul Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 155.
90.
Dopo la lettera e) del comma 1 dell'articolo 33 della legge regionale 3/2015 è aggiunta la seguente:
<<e bis) progetti per lo sviluppo delle aree industriali anche attraverso l'acquisto degli immobili locati.>>.

91. La disciplina di cui all' articolo 33, comma 1, lettera e bis), della legge regionale 3/2015 , come aggiunta dal comma 90, si applica anche alle procedure di acquisto effettuate nei nove mesi antecedenti all'entrata in vigore della presente legge.
92. Per le finalità previste dall' articolo 33, comma 1, lettera e bis), della legge regionale 3/2015 , come aggiunta dal comma 90, è destinata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) e sul Programma n. 1 (Industria, PMI e artigianato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 155.
93.
Dopo il comma 5 dell'articolo 33 della legge regionale 3/2015 è inserito il seguente:
<<5 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a compartecipare alle misure nazionali previste a favore di imprese localizzate nell'area di crisi industriale complessa di Trieste per le iniziative di cui al comma 1 realizzate nello stesso territorio dell'area di crisi industriale complessa di Trieste, nell'ambito del Fondo per la crescita sostenibile, di cui all' articolo 23, comma 2, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 (Misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, dalla legge 134/2012.>>.

94. Per le finalità previste dall' articolo 33, comma 5 bis, della legge regionale 3/2015 , come inserito dal comma 93, è destinata la spesa di 1.500.000 euro, suddivisa in ragione di 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2018 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) e sul Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2016-2018 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 155.
95. All' articolo 64 della legge regionale 3/2015 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
dopo la lettera b) del comma 3 è inserita la seguente:
<<b bis) manutenzione e ammodernamento degli immobili di proprietà;>>;

b)
dopo il comma 3 è inserito il seguente:
<<3 bis. I consorzi, negli agglomerati industriali di competenza, possono realizzare, con risorse finanziarie proprie, immobili destinati all'insediamento di impianti produttivi industriali e artigianali su terreni di loro proprietà, fermo restando il rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato anche indiretti in relazione alla messa a disposizione o cessione dei medesimi immobili a favore delle imprese.>>.

96. Al fine di consentire alle piccole imprese ad indirizzo lattiero - caseario di mantenere le attività agricole tradizionali, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai caseifici con sede sul territorio regionale che evidenziano la denominazione di "turnari" contributi a sostegno dei costi per interventi di adeguamento e ammodernamento delle strutture di lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal regolamento (UE) 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti <<de minimis>>.
97. I contributi di cui al comma 96 sono concessi in conto capitale nella misura del 90 per cento della spesa ammessa a contributo e, comunque, entro il limite massimo di 30.000 euro. Le risorse disponibili sono ripartite fra i beneficiari in modo proporzionale alla spesa ammessa a contributo. Il decreto di concessione determina le modalità e i termini di rendicontazione della spesa.
98. Su richiesta del beneficiario, i contributi di cui al comma 96 possono essere erogati in via anticipata in misura non superiore al 70 per cento dell'importo concesso, previa presentazione di apposita fidejussione bancaria o polizza assicurativa dell'importo almeno pari alla somma da erogare maggiorata degli eventuali interessi.
99. Le domande per i contributi di cui al comma 96 sono presentate alla Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e sono corredate da:
a) documentazione comprovante la disponibilità degli immobili oggetto degli interventi;
b) relazione illustrativa degli interventi previsti;
c) preventivo di spesa corredato dalle offerte per la realizzazione degli interventi previsti;
d) modello debitamente compilato di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativo ai contributi "de minimis" ottenuti nell'ultimo triennio.
100. Per le finalità previste al comma 96 è destinata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) e sul Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 155.
101. Al fine di garantire il regolare prosieguo, senza soluzione di continuità, delle attività di soccorso della fauna selvatica di cui agli articoli 21 e 21 bis della legge regionale 17 luglio 1996, n. 24 (Norme in materia di specie cacciabili e periodi di attività venatoria ed ulteriori norme modificative ed integrative in materia venatoria e di pesca di mestiere), nelle more della conclusione delle procedure per l'affidamento dei relativi servizi a seguito della riorganizzazione a livello regionale delle attività medesime, l'Amministrazione regionale è autorizzata a prorogare per un periodo non superiore a dodici mesi le convenzioni stipulate dalle Province.
102. Le attività di cui al comma 101 sono finanziate con le risorse stanziate sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) e sul Programma n. 2 (Caccia e pesca) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.
103.  
( ABROGATO )
(8)
104.  
( ABROGATO )
(9)
105.
Alla fine del comma 4 dell'articolo 7 della legge regionale 14/2007 sono aggiunte le seguenti parole: << , ancorché in quiescenza >>.

106. Per l'organizzazione dei corsi di cui al comma 103 e di quello di cui all' articolo 7 della legge regionale 14/2007 , è destinata la spesa complessiva di 62.000 euro suddivisa in ragione di 52.000 euro per l'anno 2016 e di 5.000 euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) e sul Programma n. 2 (Caccia e pesca) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018 con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella B di cui al comma 155.
107. Per il funzionamento delle Commissioni d'esame dei corsi di cui al comma 103 e di quello di cui all' articolo 7 della legge regionale 14/2007 , è destinata la spesa complessiva di 10.000 euro suddivisa in ragione di 5.000 euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) e sul Programma n. 2 (Caccia e pesca) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018 con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella B di cui al comma 155.
108. Alla legge regionale 6/2008 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
la lettera j decies) del comma 1 dell'articolo 3 è sostituita dalla seguente:
<<j decies) prevenzione e indennizzo dei danni arrecati dalla fauna selvatica, nonché concessione dei contributi di cui all'articolo 10;>>;

b)
l'articolo 10 è sostituito dal seguente:
<<Art. 10
 (Conservazione delle attività antropiche, della fauna selvatica e del patrimonio paesaggistico)
1. Al fine di ridurre l'impatto della fauna selvatica sulle attività antropiche, di garantire la salvaguardia della fauna selvatica e di conservare e valorizzare il patrimonio storico-culturale del paesaggio, l'Amministrazione regionale è autorizzata a:
a) indennizzare i danni arrecati dall'esercizio dell'attività venatoria all'agricoltura e dalla fauna selvatica all'agricoltura, al patrimonio zootecnico e alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo, non altrimenti indennizzabili o risarcibili, nella misura massima dell'80 per cento del danno accertato;
b) indennizzare i danni arrecati dalla fauna selvatica ai veicoli, non altrimenti indennizzabili o risarcibili, nella misura massima dell'80 per cento del danno accertato;
c) concedere contributi per la prevenzione dei danni arrecati dalla fauna selvatica all'agricoltura, al patrimonio zootecnico e alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo, nella misura massima dell'80 per cento delle spese ammissibili;
d) attuare o finanziare interventi per la prevenzione dei danni arrecati dalla fauna selvatica ai veicoli;
e) concedere contributi per la conservazione e la valorizzazione di bressane e roccoli;
f) concedere contributi per le attività di gestione faunistico-ambientale delle Riserve di caccia e le iniziative di miglioramento ambientale attuate dalle Riserve di caccia intese a favorire l'insediamento, la salvaguardia e l'incremento della fauna selvatica.
2. Gli indennizzi e i contributi previsti dal comma 1 sono concessi in osservanza della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.
3. La Regione può stipulare apposite polizze, individuando le tipologie dei rischi di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d) oggetto della copertura assicurativa.>>;

c)
dopo la lettera a) del comma 1 dell'articolo 39 è inserita la seguente:
<<a bis) in esecuzione dell'articolo 10, comma 1, sono determinati i criteri e le modalità per l'indennizzo dei danni all'agricoltura e ai veicoli, per la concessione di contributi per la prevenzione dei danni all'agricoltura, per il finanziamento di interventi di prevenzione dei danni ai veicoli, per la concessione di contributi per la conservazione e la valorizzazione di bressane e roccoli, nonché per la concessione di contributi per le attività di gestione faunistico-ambientale e le iniziative di miglioramento ambientale;>>.

109. Per le finalità di cui all'articolo 10, comma 1, lettere a), b), e) ed f) della legge regionale 6/2008 come sostituito dal comma 108, lettera b) è destinata la spesa complessiva di 1.176.000 euro suddivisa in ragione di 572.000 euro per l'anno 2016 e 302.000 euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) e sul Programma n. 2 (Caccia e pesca) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018 con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella B di cui al comma 155.
110. Per le finalità di cui all'articolo 10, comma 1, lettere c) e d) della legge regionale 6/2008 come sostituito dal comma 108, lettera b) è destinata la spesa complessiva di 164.000 euro suddivisa in ragione di 98.000 euro per l'anno 2016 e 33.000 euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) e sul Programma n. 2 (Caccia e pesca) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018 con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella B di cui al comma 155.
111.  
( ABROGATO )
112. Al fine di far fronte a interventi di manutenzione e messa in sicurezza della viabilità locale lungo il percorso interessato dal Giro d'Italia 2017, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento straordinario al Comune di Aviano.
113. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 112 è presentata al Servizio coordinamento politiche per la montagna entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, conformemente a quanto previsto dall' articolo 56, comma 1, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici). Con il decreto di concessione sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione delle spese.
114. Per le finalità previste dal comma 112 è destinata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) e sul Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018 dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018 con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella B di cui al comma 155.
115. L'Amministrazione regionale, al fine di promuovere la tutela della biodiversità regionale, la gestione sostenibile dei pascoli e delle foreste montane, la residuale attività antropica fondamentale a prevenire dissesti idrogeologici e, nel contempo, promuovere anche l'aumento delle attività collegate al benessere animale come la monticazione estiva, è autorizzata a concedere in favore dei Comuni classificati montani, ai sensi articolo 2 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia) e dei Consorzi pubblici tra enti locali, finanziamenti nella misura del 90 per cento finalizzati alla copertura delle spese di progettazione di interventi di manutenzione straordinaria delle malghe riguardanti l'adeguamento funzionale degli edifici o locali, destinati alle sottoelencate tipologie:
a) alla produzione primaria di prodotti agricoli;
b) alla trasformazione e alla vendita dei prodotti caseari al consumatore finale;
c) all'attività agrituristica.
116. Per le malghe di cui al comma 115 deve essere presente al momento della domanda la dichiarazione del legale rappresentante dell'Ente che attesti, a pena di inammissibilità che le stesse siano state monticate per almeno una stagione negli ultimi cinque anni.
117. Sono in ogni caso esclusi gli interventi su edifici diruti. Dalle spese ammissibili è esclusa l'imposta sul valore aggiunto.
118. I finanziamenti di cui al comma 115, lettera a), sono concessi ai sensi del regolamento (UE) n. 1408 della Commissione, del 24 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo.
119. I finanziamenti di cui al comma 115, lettere b) e c), sono concessi ai sensi del regolamento (UE) n. 1407 della Commissione, del 21 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".
120. Possono presentare istanza di finanziamento esclusivamente i Comuni che risultino titolari di diritti di proprietà delle malghe all'atto della domanda. La domanda per la concessione del finanziamento è presentata, esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC), entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge alla struttura competente in materia di politiche per la montagna, corredata della relazione tecnica descrittiva degli interventi e dal relativo quadro economico con evidenziata la quota delle spese tecniche, nonché con quantificazione delle spese di progettazione oggetto dell'istanza di finanziamento.
121. Il finanziamento di cui al comma 115 è concesso con procedimento a sportello di cui all' articolo 36, comma 4, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 , secondo l'ordine di arrivo delle istanze come attestato dalla data della ricevuta di accettazione della PEC che comprova l'avvenuta spedizione del messaggio con in allegato la relativa domanda, redatta sull'apposito modello predisposto dalla Struttura competente. Il finanziamento concesso è liquidato nella misura del 90 per cento dell'importo dell'affidamento ed è erogato compatibilmente con le esigenze finanziarie dell'ente beneficiario.
122. Per le finalità previste dal comma 115 è destinata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) e sul Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 155.
123. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare alla strategia di sviluppo locale dell'area carsica, successivamente alla sua ammissione a finanziamento secondo quanto previsto dalla Misura 19 del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 e degli atti attuativi regionali, aiuti aggiuntivi a carico del bilancio regionale pari a 400.000 euro. Le risorse sono utilizzate alle stesse condizioni e con le medesime modalità di quelle cofinanziate che verranno assegnate per l'attuazione della Strategia di sviluppo locale e sono dirette al rafforzamento della dotazione finanziaria delle azioni a favore del territorio.
124. L'Autorità di Gestione del Programma di Sviluppo Rurale è autorizzata ad avviare le procedure per l'adeguamento del capitolo 12 "Finanziamento nazionale integrativo" nonché degli indicatori di risultato e di performance della Misura 19, secondo quanto previsto dai regolamenti (UE) n. 1305 e n. 1303 della Commissione, del 17 dicembre 2013, quale presupposto di legittimità per l'assegnazione delle risorse di cui al comma 123.
125. Per le finalità di cui al comma 123 è destinata la spesa di 400.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca), Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 2 (Spese conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 155.
126. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario a favore di Confartigianato Pordenone - Unione degli Artigiani e delle Piccole e Medie Imprese della provincia di Pordenone per la realizzazione di uno studio in materia di sviluppo di iniziative per la nascita di attività artigiane tramite la condivisione di risorse e servizi, anche nella forma del coworking.
127. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 126 è presentata alla Servizio competente in materia di sviluppo dell'artigianato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione e sono fissate le modalità di rendicontazione delle spese. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.
128. Per la finalità di cui al comma 126 è destinata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) e sul Programma n. 1 (Industria PMI e artigianato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 155.
129. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione Monte Fortin di Farra d'Isonzo un contributo straordinario di 10.000 euro per interventi di valorizzazione turistica delle gallerie cannoniere risalenti al primo conflitto mondiale.
130. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 129 è presentata alla Direzione centrale attività produttive, turismo e cooperazione entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa degli interventi e di un preventivo di spesa. Con il decreto di concessione sono fissati le modalità e i termini di rendicontazione.
131. Per le finalità previste dal comma 129 è destinata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) e sul Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 155.
132.
Dopo la lettera h) del comma 8 dell'articolo 2 della legge regionale 22 luglio 1996, n. 25 (Disciplina dell'agriturismo), è aggiunta la seguente:
<<h bis) l'organizzazione di iniziative ricreative, culturali e didattiche, svolte da aziende agricole; la degustazione organizzata di prodotti aziendali e di prodotti tipici e tradizionali regionali esercitata da produttori, sia singoli che associati.>>.

133. L'Amministrazione regionale, al fine di promuovere i consumi delle famiglie e quindi gli investimenti delle piccole e medie imprese, è autorizzata a concedere un contributo straordinario al comitato promotore del progetto denominato "SissiPay" volto a sostenere le attività propedeutiche, inclusi i servizi legali, la predisposizione di business plan, la formazione degli operatori e la progettazione e lo sviluppo tecnico, diretti alla realizzazione di una piattaforma innovativa di servizi di social lending (microcredito, prestiti tra privati, credito al consumo), integrata con correlati servizi di pagamento.
134. La domanda di contributo di cui al comma 133, corredata della relazione tecnica e del relativo preventivo di spesa, è presentata alla Direzione centrale attività produttive, turismo e cooperazione, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
135. Con il decreto di concessione del contributo sono stabilite le modalità di erogazione del medesimo e sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione delle spese.
136. Il contributo di cui al comma 133 è cumulabile con altri finanziamenti nel limite massimo del costo del progetto.
137. Per le finalità previste dal comma 133 è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo e competitività), Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 155.
138.
Dopo il comma 16 dell'articolo 1 della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 33 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2016-2018), sono inseriti i seguenti:
<<16 bis. Nelle more dell'individuazione di cui al comma 16 le aree di proprietà del Consorzio per lo sviluppo industriale della zona dell'Aussa Corno, comprese nel patrimonio indisponibile o allo stesso assegnate dalla Regione per la realizzazione dei fini istituzionali, ricomprese quelle inerenti il compendio portuale di Porto Margreth, sono affidate alla gestione del Consorzio per lo sviluppo industriale del Friuli Centrale.
16 ter. Sulla base di apposita convenzione il Commissario liquidatore provvede alla consegna provvisoria al Consorzio per lo sviluppo industriale del Friuli centrale dei beni di cui al comma 16 bis.
16 quater. Nelle more del completamento delle procedure di cui al comma 16, il Consorzio per lo sviluppo industriale del Friuli centrale è competente anche all'adozione degli atti necessari per la concessione in affitto dei beni di cui al comma 16 bis.>>.

139. L'individuazione dei beni di cui all' articolo 1, comma 16, della legge regionale 33/2015 è effettuata dal Commissario liquidatore entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge decorsi i quali vi provvede l'Amministrazione regionale.
140. La convenzione di cui all' articolo 1, comma 16 ter, della legge regionale 33/2015 , come inserito dal comma 138, è stipulata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
141. All' articolo 14 della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 3 (Disciplina dei consorzi di sviluppo industriale), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 5 nonies è sostituito dal seguente:
<<5 nonies. Il Commissario liquidatore si sostituisce agli organi disciolti e provvede alla liquidazione del Consorzio, all'estinzione dei debiti esclusivamente nei limiti delle risorse disponibili alla data della liquidazione ovvero di quelle che si ricavano dalla liquidazione del patrimonio del Consorzio medesimo. Il Commissario liquidatore nell'esecuzione delle funzioni attribuite è autorizzato a porre in essere ogni atto funzionale alla liquidazione, alla gestione e alla salvaguardia del patrimonio del Consorzio. La liquidazione si svolge secondo la disciplina e con gli effetti della liquidazione coatta amministrativa.>>;

b)
dopo il comma 5 nonies è inserito il seguente:
<<5 nonies.1. Il Commissario liquidatore presenta alla Giunta regionale, entro trenta giorni dalla nomina, il programma delle attività da svolgere in esecuzione delle funzioni attribuite, precisando i tempi di realizzazione. Il programma è approvato dalla Giunta regionale che ne monitora l'attuazione sulla base della presentazione, da parte del Commissario, di relazioni mensili di attuazione.>>;

c)
al comma 5 duodecies, dopo le parole << comma 2. >>, sono aggiunte le seguenti: << La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di attività produttive, approva il bilancio finale di liquidazione, acquisito il parere delle Direzioni centrali competenti in materia di finanze, infrastrutture, mobilità, lavori pubblici e ambiente. >>.

142. Il Commissario liquidatore del Consorzio per lo sviluppo industriale della zona dell'Aussa Corno presenta il programma di cui all'articolo 14, comma 5 nonies.1, della legge regionale 3/1999 , come inserito dal comma 141, lettera b), entro il termine di trenta giorni decorrente dalla data di entrata in vigore della presente legge.
143. Le Comunità di montagna sono autorizzate a concedere aiuti alle imprese commerciali, ivi compresi i pubblici esercizi e i soggetti che gestiscono l'attività di distribuzione dei carburanti in montagna, nonché ai gestori dei rifugi alpini di difficile accessibilità, finalizzati alla riduzione dei maggiori costi dovuti allo svantaggio localizzativo, nei limiti del regolamento (UE) n. 1407 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".
144. Per le finalità di cui al comma 143 sono concessi contributi alle imprese commerciali ubicate nei centri abitati con popolazione non superiore a 3.000 abitanti. I contributi sono concessi esclusivamente agli esercizi commerciali ubicati nel territorio montano dei Comuni facenti parte di centri abitati posti nelle zone B e C individuate dalla Giunta regionale ai sensi dell' articolo 21 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia).
145. Per le finalità di cui al comma 143 sono concessi, inoltre, nell'ambito dei territori dei Comuni montani, ricompresi nelle zone B e C di cui al comma 145, contributi ai titolari delle autorizzazioni all'esercizio degli impianti di distribuzione dei carburanti per interventi di installazione di nuovi impianti di distribuzione carburanti, qualora non esistenti, ovvero per interventi di ristrutturazione e ammodernamento dell'unico impianto, ove esistente.
146. Le Comunità di montagna individuano con regolamento i requisiti soggettivi dei beneficiari, i criteri e le modalità per la presentazione dell'istanza e la determinazione, la concessione e l'erogazione dei contributi, nonché le modalità di rendicontazione della spesa.
146 bis. La misura del contributo stabilita dai regolamenti di cui al comma 146 è raddoppiata se dalla documentazione allegata alla domanda risulta lo svolgimento di almeno una delle seguenti attività:
a) consegna a domicilio per i residenti nel Comune in cui l'esercizio ha sede;
b) accesso a internet mediante la messa a disposizione di rete wi-fi o di postazione pc;
c) ampliamento delle categorie merceologiche rispetto l'anno precedente, risultante da visura camerale;
d) utilizzo di eco-compattatori e di attrezzature e strumentazioni necessarie per la vendita di prodotti alimentari e detergenti sfusi;
e) messa a disposizione gratuita, con accordo scritto, di spazi idonei non compresi nella superficie commerciale a favore di associazioni o gruppi, per lo svolgimento di attività aggregative.
146 ter. Per il 2021 le Comunità di Montagna possono prevedere nei regolamenti di cui al comma 146 che siano ammesse a contributo le spese sostenute dall'1 gennaio 2021 anche prima della presentazione della domanda.
147. Per le finalità previste dal comma 143 è destinata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) e sul Programma n. 2 (Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2016-2018 e del bilancio per l'anno 2016.
148. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario al Consorzio delle DOC FVG per la realizzazione di iniziative rivolte a promuovere la conoscenza e la diffusione della nuova denominazione "DOC Friuli Venezia Giulia".
149. Il contributo di cui al comma 148 è concesso in conformità al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".
150. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 148 è presentata alla Direzione centrale competente in materia di risorse agricole entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
151. Per le finalità di cui al comma 148 è destinata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca), Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 155.
152. Al fine di sostenere i costi per l'acquisto di attrezzature e la realizzazione di impianti finalizzati alle attività didattiche e formative degli studenti, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario:
a) agli istituti tecnici ad indirizzo "Agraria, Agroalimentare e Agroindustria" per l'importo di 60.000 euro ad istituto;
b) agli istituti professionali ad indirizzo "Servizi per l'agricoltura e lo sviluppo rurale" per l'importo di 50.000 euro a istituto.
153. I contributi di cui al comma 152 sono concessi in conto capitale e sono contestualmente liquidati in un'unica soluzione, previa presentazione di apposita domanda alla Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La domanda è corredata dalla relazione illustrativa delle finalità didattiche e formative perseguite con le attrezzature e gli impianti oggetto di contributo e dai relativi preventivi di spesa. Il decreto di concessione determina le modalità e i termini di rendicontazione della spesa.
154. Per le finalità previste al comma 152 è destinata la spesa di 280.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio), Programma n. 5 (Istruzione tecnica superiore) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 155.
155. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018 sono introdotte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi di cui all'allegata Tabella B.
Note:
1Comma 133 sostituito da art. 1, comma 2, lettera a), L. R. 16/2016
2Parole aggiunte al comma 7 da art. 89, comma 1, L. R. 21/2016
3Lettera b) del comma 67 abrogata da art. 105, comma 5, lettera d), L. R. 21/2016 , a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di attuazione di cui agli art. 64 e 59, L.R. 21/2016.
4Comma 39 interpretato da art. 3, comma 13, L. R. 24/2016
5Integrata la disciplina del comma 39 da art. 3, comma 14, L. R. 24/2016
6Integrata la disciplina del comma 46 da art. 2, comma 36, L. R. 25/2016
7Lettera b) del comma 67 abrogata da art. 1, comma 22, L. R. 6/2017 , a seguito dell'inserimento del c. 6 bis, all'art. 105, L.R. 21/2016, a decorrere dall'1 gennaio 2018.
8Comma 103 abrogato da art. 106, comma 1, lettera b), L. R. 28/2017 . La disposizione continua ad applicarsi fino al 31/12/2017, come previsto dall'art. 105, c. 1, lett. b), della medesima L.R..
9Comma 104 abrogato da art. 106, comma 1, lettera b), L. R. 28/2017 . La disposizione continua ad applicarsi fino al 31/12/2017, come previsto dall'art. 105, c. 1, lett. b), della medesima L.R..
10Parole aggiunte al comma 81 da art. 2, comma 51, L. R. 31/2017
11Parole aggiunte al comma 143 da art. 2, comma 53, L. R. 37/2017
12Ai sensi dell'art. 6, c. 1, della L.R. 42/2017, a decorrere dall'1/1/2018, l'Ente tutela pesca (ETP) assume la denominazione di Ente tutela patrimonio ittico (ETPI).
13Comma 14 abrogato da art. 53, comma 1, lettera y), L. R. 42/2017 , a decorrere dall'1/1/2018.
14Comma 111 abrogato da art. 53, comma 1, lettera y), L. R. 42/2017 , a decorrere dall'1/1/2018.
15Integrata la disciplina del comma 81 da art. 1, comma 15, L. R. 14/2018
16Parole sostituite al comma 1 da art. 1, comma 46, L. R. 14/2018
17Integrata la disciplina del comma 133 da art. 1, comma 118, L. R. 14/2018
18Integrata la disciplina del comma 81 da art. 1, comma 8, L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
19Integrata la disciplina del comma 39 da art. 35, comma 1, L. R. 6/2019
20Parole sostituite al comma 39 da art. 3, comma 14, L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
21Comma 146 bis aggiunto da art. 3, comma 18, L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
22Parole sostituite al comma 143 da art. 3, comma 10, lettera a), L. R. 25/2020 , con effetto dall'1/1/2021.
23Parole sostituite al comma 146 da art. 3, comma 10, lettera b), L. R. 25/2020 , con effetto dall'1/1/2021.
24Parole sostituite al comma 146 bis da art. 3, comma 10, lettera c), L. R. 25/2020 , con effetto dall'1/1/2021.
25Comma 146 ter aggiunto da art. 3, comma 65, L. R. 13/2021
26Comma 1 abrogato da art. 46, comma 1, lettera o), L. R. 11/2022
27Comma 2 abrogato da art. 46, comma 1, lettera o), L. R. 11/2022
28Comma 44 abrogato da art. 46, comma 1, lettera o), L. R. 11/2022
29Il comma 1 rivive ad opera del art. 2, comma 15, lettera b), L. R. 15/2022 , a decorrere dalla data dell'entrata in vigore della L.R. 11/2022 e fino al 31/12/2022.
30Il comma 2 rivive ad opera del art. 2, comma 15, lettera b), L. R. 15/2022 , a decorrere dalla data dell'entrata in vigore della L.R. 11/2022 e fino al 31/12/2022.
31Il comma 44 rivive ad opera del art. 2, comma 15, lettera b), L. R. 15/2022 , a decorrere dalla data dell'entrata in vigore della L.R. 11/2022 e fino al 31/12/2022.
32Comma 1 abrogato da art. 2, comma 15, lettera b), L. R. 15/2022 , a decorrere dall'1/1/2023.
33Comma 2 abrogato da art. 2, comma 15, lettera b), L. R. 15/2022 , a decorrere dall'1/1/2023.
34Comma 44 abrogato da art. 2, comma 15, lettera b), L. R. 15/2022 , a decorrere dall'1/1/2023.