LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 8 luglio 2016, n. 11

Modifiche alla legge regionale 7 febbraio 2013, n. 2 (Modalità di erogazione dei medicinali e delle preparazioni magistrali a base di cannabinoidi per finalità terapeutiche).

TESTO VIGENTE dal 14/07/2016

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  14/07/2016
Materia:
320.07 - Farmaceutica
320.02 - Assistenza sanitaria ed ospedaliera

Art. 7
 (Disposizioni finanziarie)
1. Per le finalità di cui all'articolo 6 bis, commi 1 e 2, della legge regionale 2/2013 , come inserito dall'articolo 6, comma 1, è autorizzata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) e sul Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.
2. All'onere derivante dal disposto di cui al comma 1 si provvede mediante storno di pari importo per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) e sul Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.