LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 8 luglio 2016, n. 11

Modifiche alla legge regionale 7 febbraio 2013, n. 2 (Modalità di erogazione dei medicinali e delle preparazioni magistrali a base di cannabinoidi per finalità terapeutiche).

TESTO VIGENTE dal 14/07/2016

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  14/07/2016
Materia:
320.07 - Farmaceutica
320.02 - Assistenza sanitaria ed ospedaliera

Art. 3
1. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 2/2013 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
le parole << alle aziende per i servizi sanitari, alle aziende ospedaliere, agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici regionali >> sono sostituite dalle seguenti: << agli enti del Servizio sanitario regionale >>;

b)
le parole << in regime ospedaliero >> sono sostituite dalle seguenti: << in regime di Servizio sanitario regionale, limitatamente ai pazienti residenti in Friuli Venezia Giulia >>.

2.
Al comma 4 dell'articolo 3 della legge regionale 2/2013 le parole << da parte degli operatori e delle strutture del Servizio sanitario regionale è consentito >> sono sostituite dalle seguenti: << a carico del Servizio sanitario regionale è consentito secondo le modalità di cui all'articolo 4 >>.