LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 28 giugno 2016, n. 10

Modifiche a disposizioni concernenti gli enti locali contenute nelle leggi regionali 1/2006, 26/2014, 18/2007, 9/2009, 19/2013, 34/2015, 18/2015, 3/2016, 13/2015, 23/2007, 2/2016 e 27/2012.

TESTO VIGENTE dal 27/04/2021

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  30/06/2016
Materia:
130.01 - Comuni e Province
130.02 - Comunità montane
130.03 - Associazioni e Consorzi fra Enti locali
130.05 - Polizia locale urbana e rurale
150.02 - Referendum
110.05 - Elezioni
430.01 - Trasporti
120.12 - Enti regionali o a partecipazione regionale
120.13 - Personale del comparto unico regionale
CONTENZIOSO COSTITUZIONALE
Giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 45
 (Disposizioni concernenti le Province per l'anno 2016)
1.
In attesa della modifica dello Statuto di Autonomia, cui consegue la soppressione delle Province del Friuli Venezia Giulia, alla scadenza del periodo previsto dall' articolo 14, comma 1, della legge regionale 14 febbraio 2014, n. 2 (Disciplina delle elezioni provinciali e modifica all' articolo 4 della legge regionale 3/2012 concernente le centrali di committenza), la Regione nomina, fino al 30 settembre 2017, un commissario straordinario ai sensi dell' articolo 23 della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23 (Norme urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi, in materia di autonomie locali e di organizzazione dell'Amministrazione regionale).

2. Alla nomina del commissario ai sensi del comma 1 si provvede anche qualora gli organi delle Province debbano essere rinnovati per scioglimento anticipato nei casi previsti dalle leggi regionali 23/1997 e 2/2014.
Note:
1Vedi anche quanto disposto dall'art. 2, comma 4, L. R. 20/2016 . Le disposizioni cessano il 31/12/2016.