LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 28 giugno 2016, n. 10

Modifiche a disposizioni concernenti gli enti locali contenute nelle leggi regionali 1/2006, 26/2014, 18/2007, 9/2009, 19/2013, 34/2015, 18/2015, 3/2016, 13/2015, 23/2007, 2/2016 e 27/2012.

TESTO VIGENTE dal 27/04/2021

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  30/06/2016
Materia:
130.01 - Comuni e Province
130.02 - Comunità montane
130.03 - Associazioni e Consorzi fra Enti locali
130.05 - Polizia locale urbana e rurale
150.02 - Referendum
110.05 - Elezioni
430.01 - Trasporti
120.12 - Enti regionali o a partecipazione regionale
120.13 - Personale del comparto unico regionale
CONTENZIOSO COSTITUZIONALE
Giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 37
  (Sostituzione dell' articolo 46 della legge regionale 18/2015 e altre disposizioni integrative)
1.
L' articolo 46 della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009, e 26/2014 concernenti gli enti locali), è sostituito dal seguente:
<<Art. 46
 (Norma transitoria per l'incentivazione dell'attivazione della gestione delle funzioni comunali da parte dell'Unione territoriale intercomunale)
1. L'Amministrazione regionale incentiva in via transitoria, a valere sulle risorse stanziate nelle leggi finanziarie dell'anno 2016 e dell'anno 2017, le Unioni territoriali intercomunali che attivano la gestione delle funzioni di cui agli articoli 26 e 27 della legge regionale 26/2014 , secondo la tempistica prevista dai commi seguenti. L'incentivazione transitoria è concessa ed erogata in unica soluzione entro il 30 settembre nell'anno 2016 e 30 aprile nell'anno 2017.
2. Ai fini del comma 1, l'assegnazione complessiva per ogni anno è determinata in relazione alla somma dei valori attribuiti a ogni funzione attivata, come quantificati nei commi da 3 a 9.
3. Per l'attivazione delle funzioni di cui all'articolo 26, comma 1, lettere a), c), d) e m), della legge regionale 26/2014 , entro l'1 luglio 2016, spetta rispettivamente un'assegnazione di 60.000 euro, 50.000 euro, 40.000 euro e 30.000 euro.
4. Per ogni funzione di cui all'articolo 26, comma 1, lettere da f) a i), della legge regionale 26/2014 attivata entro l'1 luglio 2016 e aggiuntiva rispetto ad almeno due delle funzioni di cui alle lettere a), c), d) e m) del medesimo comma 1, spetta un'assegnazione di 10.000 euro.
5. Per l'attivazione entro l'1 gennaio 2017 delle funzioni di cui all'articolo 26, comma 1, lettere a), c), d) e m), della legge regionale 26/2014 , spetta rispettivamente un'assegnazione di 40.000 euro, 30.000 euro, 20.000 euro e 10.000 euro.
6. Per ogni funzione di cui all'articolo 26, comma 1, lettere da f) a i), della legge regionale 26/2014 attivata entro l'1 gennaio 2017 e aggiuntiva rispetto ad almeno tre delle funzioni di cui alle lettere a), c), d) e m) del medesimo comma 1, spetta un'assegnazione di 5.000 euro.
7. Per l'attivazione della funzione opere pubbliche e procedure espropriative e della funzione servizi finanziari e contabili e il controllo di gestione entro l'1 luglio 2016, spetta, per ognuna, un'assegnazione di 60.000 euro e per ognuna delle funzioni di cui ai numeri da 2) a 5) del comma 1, lettera b), dell'articolo 27 della legge regionale 26/2014 spetta un'assegnazione di 10.000 euro.
8. Per l'attivazione entro l'1 gennaio 2017 della funzione opere pubbliche e procedure espropriative spetta un'assegnazione di 20.000 euro.
9. Per l'attivazione entro l'1 gennaio 2017 di ogni funzione aggiuntiva rispetto al numero minimo di due previsto dall' articolo 27, comma 1, lettera b), della legge regionale 26/2014 e diversa da quella di cui al comma 8, spetta un'assegnazione di 5.000 euro.
10. La Regione monitora l'attivazione e la gestione delle funzioni di cui al presente articolo attraverso la Piattaforma digitale dedicata.
11. Se a seguito del monitoraggio di cui al comma 10 risulta che la gestione della funzione non è effettivamente iniziata o è stata interrotta, l'incentivazione non è assegnata ovvero revocata.>>.

2. Solo per l'anno 2016, qualora non tutti i Comuni gestiscano mediante l'Unione territoriale intercomunale la funzione incentivata ai sensi dell' articolo 46 della legge regionale 18/2015 , il relativo valore è quantificato in misura proporzionale alla popolazione dei Comuni che svolgono detta funzione tramite l'Unione rispetto a quella complessiva dei Comuni partecipanti all'Unione medesima alla data dell'1 luglio 2016.