LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 13 marzo 2015, n. 5

Modifiche alla legge regionale 11 ottobre 2012, n. 20 (Norme per il benessere e la tutela degli animali di affezione).

TESTO VIGENTE dal 02/04/2015

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  02/04/2015
Materia:
320.06 - Veterinaria

Art. 2
1. Al comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 20/2012 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
la lettera b) è sostituita dalla seguente:
<<b) utilizzare animali nella pratica dell'accattonaggio;>>;

b)
alla lettera f) le parole << per un periodo di cinque anni, >> sono soppresse;

c)
dopo la lettera g) sono aggiunte le seguenti:
<<g bis) il dono degli animali come premio, ricompensa, omaggio o regalo nell'ambito di giochi, feste e sagre, lotterie, attività commerciali, spettacoli;
g ter) detenere cani legati a catena fissa. Per periodi di tempo non superiori a otto ore nell'arco della giornata, è permesso detenere i cani a una catena lunga almeno quattro metri a scorrere su di un cavo aereo della lunghezza di almeno quattro metri e di altezza di due metri dal terreno. La catena deve essere munita di due moschettoni rotanti alle estremità. Il cane deve potere in ogni caso raggiungere facilmente riparo, cibo e acqua.>>.

2.
Dopo il comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 20/2012 è inserito il seguente:
<<1 bis. Al fine di consentire al detentore di adeguarsi al disposto di cui al comma 1, lettera g ter), il divieto ivi previsto non si applica per un periodo di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale 13 marzo 2015, n. 5.>>.