LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 29 dicembre 2015, n. 33

Legge collegata alla manovra di bilancio 2016-2018.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  13/01/2016
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali

Art. 7
 (Servizi istituzionali, generali e di gestione e altre norme intersettoriali e contabili)
1.
Dopo l' articolo 6 bis della legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17 (Disciplina delle concessioni e conferimento di funzioni in materia di demanio idrico regionale), è inserito il seguente:
<<Art. 6 ter
 (Esercitazioni militari in aree golenali)
1. Sono autorizzate a titolo gratuito le occupazioni temporanee di beni del demanio idrico regionale per lo svolgimento di esercitazioni militari o di difesa in genere da parte degli organi statali preposti.
2. I criteri e le modalità per lo svolgimento delle esercitazioni di cui al comma 1, di cui è data preventivamente comunicazione agli enti locali interessati, sono regolati, ai sensi dell' articolo 322, comma 7, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare), da appositi disciplinari sottoscritti dal Presidente della Regione o, su delega, dall'Assessore regionale competente in materia di servitù militari, previa autorizzazione della Giunta regionale, ferme restando le condizioni di cui agli articoli 332 e 325, comma 15, del decreto legislativo 66/2010 , e di cui all' articolo 438 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2013, n. 90 (Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell' articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246 ), in particolare in relazione all'obbligo di indennizzo da parte dello Stato a favore dei soggetti titolari di concessioni di beni del demanio idrico regionale il cui utilizzo viene, anche temporaneamente, limitato o escluso a causa dello svolgimento delle esercitazioni.>>.

2.
Al comma 2 dell'articolo 13 bis della legge regionale 13 novembre 2006, n. 22 (Norme in materia di demanio marittimo con finalità turistico-ricreativa e modifica alla legge regionale 16/2002 in materia di difesa del suolo e di demanio idrico), le parole << l'Amministrazione regionale provvede entro il 31 dicembre 2015 a disciplinare >> sono sostituite dalle seguenti: << l'Amministrazione regionale provvede entro il 31 dicembre 2020 a disciplinare >>.

3.
Al comma 3 dell'articolo 38 della legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 (Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque), le parole << La struttura regionale competente in materia di gestione del patrimonio immobiliare della Regione >> sono sostituite dalle seguenti: << La struttura regionale competente a realizzare l'opera di interesse regionale >>.

4. All' articolo 2 della legge regionale 4 agosto 2014, n. 15 , (Assestamento del bilancio 2014), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
dopo il comma 19 è inserito il seguente:
<<19 bis. I beni di cui al comma 16 sono attribuiti alla disponibilità, alla gestione diretta e indiretta e alla vigilanza di ERSA ai sensi e per gli effetti di cui all' articolo 11 della legge regionale 24 marzo 2004, n. 8 (Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA).>>;

b)
al comma 20 dopo le parole << l'Amministrazione regionale >> sono aggiunte le seguenti: << per mezzo di ERSA >>;

c)
il comma 21 è abrogato.

5. Alla legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 1 ter dell'articolo 23 è abrogato;

b)
i commi 2, 4, 6 bis, 6 ter e 6 quater dell'articolo 105 sono abrogati.

7. Alla legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
i commi 19 e 20 dell'articolo 3 sono abrogati;

b) all'articolo 4 sono apportate le seguenti modifiche:
1.
il comma 17 è abrogato;

2.
al comma 18 le parole << nonché per le finalità di cui al comma 17 >> sono soppresse;

3.
al comma 19 le parole << di cui ai commi 17 e 18 >> sono sostituite dalle seguenti: << di cui al comma 18 >>;

4.
al comma 20 le parole << di cui ai commi 17 e 18 >> sono sostituite dalle seguenti: << di cui al comma 18 >>;

5.
il comma 21 è abrogato;

c)
il comma 6 dell'articolo 14 è abrogato;

d)
al comma 22 dell'articolo 15 le parole << Il Servizio centrale di Ragioneria della Direzione centrale finanze, patrimonio e programmazione >> sono sostituite dalle seguenti: << La Direzione centrale competente in materia di finanze >>.

8.
Il comma 36 dell'articolo 13 della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011), è abrogato.

9.
L' articolo 20 bis della legge regionale 18 agosto 1986, n. 35 (Disciplina delle attività estrattive), è abrogato.

10.
I commi 6 e 43 dell' articolo 4 della legge regionale 23 luglio 2009, n. 12 (Assestamento del bilancio 2009), sono abrogati.

11.
I commi 1, 2, 3 e 4 dell' articolo 58 della legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 (Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque), sono abrogati.

12. All' articolo 19 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 9 è sostituito dal seguente:
<<9. La riduzione dell'aliquota Irap di cui al comma 1 è concessa ai sensi della normativa europea in materia di aiuti "de minimis" di cui:
a) al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato sulla GUUE L 352 del 24 dicembre 2013, oppure
b) al regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo pubblicato sulla GUUE L 352 del 24 dicembre 2013, oppure
c) al regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore della pesca e dell'acquacoltura, pubblicato sulla GUUE L 190 del 28 giugno 2014.>>;

b)
il comma 10 è sostituito dal seguente:
<<10. I beneficiari, entro i termini previsti per la presentazione della dichiarazione dell'imposta regionale sulle attività produttive (Irap) di cui all' articolo 19 del decreto legislativo 446/1997 , sono tenuti a inoltrare in via telematica all'Amministrazione regionale, ai sensi dell'articolo 14, commi da 1 a 4, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010), la dichiarazione attestante gli aiuti "de minimis" di cui all'articolo 6, paragrafo 1, dei regolamenti (UE) 1407/2013, 1408/2013 e 717/2014.>>.

14.
I commi 1 e 2 dell' articolo 14 della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici), sono abrogati.

15. Alla legge regionale 4 gennaio 1995, n. 3 (Norme generali e di coordinamento in materia di garanzie), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 1 bis dell'articolo 5 è abrogato;

b)
l'articolo 6 è abrogato.

16.
Il comma 8 dell'articolo 29 della legge regionale 4 maggio 2012, n. 10 (Riordino e disciplina della partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia a società di capitali), è abrogato.

17.
Al comma 52 dell'articolo 8 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001), dopo le parole << aggiornamento professionale >> sono inserite le seguenti: << e quelle disciplinate nel regolamento di cui al comma 2 dell'articolo 10 della legge regionale 26/2015 >>.

18. All' articolo 10 della legge regionale 11 agosto 2010, n. 14 (Norme per il sostegno all'acquisto dei carburanti per autotrazione ai privati cittadini residenti in Regione e di promozione per la mobilità individuale ecologica e il suo sviluppo), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 le parole << Le Camere di commercio rimborsano >> sono sostituite dalle seguenti: << L'Amministrazione regionale rimborsa >>;

b)
dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti commi:
<<2 bis. Ai fini della gestione contabile delle procedure di spesa, a fronte degli effettivi pagamenti eseguiti dai soggetti gestori che hanno erogato i contributi, in sede di chiusura d'esercizio si provvede alla regolarizzazione dell'impegno contabile assunto in apertura d'esercizio mediante l'invio in economia delle somme non utilizzate.
2 ter. Tutti gli atti necessari alla gestione contabile di cui al comma 3 sono soggetti al controllo successivo di regolarità contabile esercitato, a campione, secondo le previsioni contenute in un regolamento.>>;

c)
i commi 3, 3 bis, 3 ter, 4, 5 e 6 sono abrogati.

19. All' articolo 1 della legge regionale 15 febbraio 2000, n. 1 (Disposizioni in materia di personale regionale e di organizzazione degli uffici regionali, di lavori pubblici, urbanistica, edilizia residenziale pubblica e risorse idriche, di previdenza, di finanza e di contabilità regionale, di diritto allo studio, di pari opportunità tra uomo e donna, di agricoltura, di commercio, di ricostruzione, di sanità, di disciplina delle nomine di competenza regionale in Enti ed Istituti pubblici e di riduzione del prezzo alla pompa delle benzine nel territorio regionale), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 le parole: << la Regione o >> sono soppresse;

b)
il comma 1 bis è abrogato.

20.
I rapporti di lavoro a tempo determinato già instaurati alla data del 31 dicembre 2015, ai sensi dell' articolo 1, comma 1 bis, della legge regionale 1/2000 , abrogato dal comma 19, lettera b), continuano fino alla loro naturale scadenza, fatte salve le ipotesi di recesso anticipato.

21.
Il comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 16 maggio 2014, n. 9 (Istituzione del Garante regionale dei diritti della persona), è sostituito dal seguente:
<<2. Al Presidente e ai componenti il Garante regionale, che per ragioni attinenti al proprio mandato si recano in località diverse dal Comune di residenza e dalla sede del Consiglio regionale, spetta il rimborso delle spese sostenute nei limiti e con le modalità previste per i dipendenti regionali.>>.

22. È istituito l'inventario informatico dei beni immobili, di proprietà o in godimento di altri diritti reali, appartenenti al patrimonio disponibile e indisponibile, nonché dei beni immobili appartenenti al demanio storico-artistico di cui è titolare la Regione.
22 bis. Ai beni immobili e ai diritti reali di cui al comma 22 sono estese, avuto riguardo alla natura degli stessi e alla collocazione nell'inventario informatico, le disposizioni di cui all'articolo 11, commi 1, 3 e 5, della legge regionale 10 maggio 2016, n. 7 (Norme urgenti in materia di attività e beni culturali e di volontariato, nonché disciplina dei beni mobili demaniali).
23. La tenuta dell'inventario di cui al comma 22 e la vigilanza sullo stesso sono disciplinate da un regolamento che fissa anche la data di effettivo avvio dell'inventario informatico e dispone gli adempimenti connessi alla fase transitoria.
24. Il regolamento di cui al comma 23 disciplina anche la raccolta dei dati relativi ai beni di terzi in uso all'Amministrazione regionale e degli altri dati la cui acquisizione è prevista dalla legge o è necessaria all'Amministrazione regionale per lo svolgimento dei suoi compiti.
25. In occasione delle operazioni contabili di chiusura dell'esercizio 2015, per le finalità di cui all' articolo 1, comma 5, della legge regionale 22/2010 , l'Amministrazione regionale è autorizzata a compensare anche con le economie maturate sui fondi di riserva di cui all'articolo 18, comma 1, lettere a), b) e c), della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale), e sul fondo di cui all' articolo 1, comma 4, della legge regionale 26 luglio 2013, n. 6 (Assestamento del bilancio 2013).
26. Le aperture di credito ai funzionari delegati per gli interventi a favore delle zone terremotate si devono intendere come trasferimenti ai relativi enti locali per assolvere alle medesime finalità.
27. Alle domande di controgaranzia pervenute all'Amministrazione regionale entro la data di entrata in vigore della presente legge continua ad applicarsi l'articolo 14, commi 1 e 2, della legge regionale 11/2009 .
28. In via di interpretazione autentica del primo comma dell'articolo 142 della legge regionale 31 agosto 1981 n. 53 (Stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia), per la determinazione del servizio utile ai fini della liquidazione dell'indennità di buonuscita, in quanto trattamento di fine servizio, non è valutato quello prestato con rapporto di lavoro a tempo determinato di diritto privato.
29. In via interpretazione autentica del primo comma dell'articolo 143 della legge regionale 53/1981 , per assegni fissi pensionabili cui fare riferimento si intendono quelli riconosciuti ai sensi della legislazione dell'ex INADEL.
30. In via di interpretazione autentica del secondo comma dell'articolo 143 della legge regionale 53/1981 , nell'indennità di buonuscita, in quanto trattamento di fine servizio, non sono valutati i periodi di servizio prestato con contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato.
Note:
1Parole sostituite al comma 22 da art. 10, comma 5, lettera a), L. R. 14/2016
2Comma 22 bis aggiunto da art. 10, comma 5, lettera b), L. R. 14/2016
3Dichiarata, con sentenza della Corte Costituzionale n. 174 del 22 maggio 2019, depositata il 12 luglio 2019 (in G.U. 1a serie speciale n. 29 dd. 17 luglio 2019), l'illegittimità costituzionale dei commi 28, 29 e 30 del presente articolo.