LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 29 dicembre 2015, n. 33

Legge collegata alla manovra di bilancio 2016-2018.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  13/01/2016
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali

Art. 3
 (Attività culturali, ricreative e sportive)
1.
Al comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale 26 febbraio 2002, n. 7 (Nuova disciplina degli interventi regionali in materia di corregionali all'estero e rimpatriati), le parole << dalla legge finanziaria regionale >> sono sostituite dalle seguenti: << dalla Giunta regionale >>.

2. Per l'anno 2016 le associazioni dei corregionali all'estero, riconosciute ai sensi degli articoli 10 e 11 della legge regionale 7/2002 , sono autorizzate a presentare il proprio programma di attività, previsto dall'articolo 6, comma 1 bis, della medesima legge, entro il mese di febbraio.
3. Alla legge regionale 9 novembre 2012, n. 23 (Disciplina organica sul volontariato e sulle associazioni di promozione sociale), sono apportate le seguenti modifiche:
a)   ( ABROGATA )
b)
al comma 1 dell'articolo 16, dopo le parole << nel Registro >>, sono aggiunte le seguenti: << attraverso la revisione periodica dello stesso, secondo la procedura di cui all'articolo 5 >>;

c)   ( ABROGATA )
4.
I commi 75, 76, 77 e 84 dell' articolo 6 della legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23 (Legge finanziaria 2014), sono abrogati.

5. Gli eventi culturali di cui alle domande di contributo presentate nel 2013 ai sensi dei commi 59 e 60 dell' articolo 6 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Legge finanziaria 2013), possono essere svolti anche nel corso del 2016 e il termine di rendicontazione dei contributi concessi per l'annualità 2013 è fissato perentoriamente al 31 gennaio 2017.
6. All' articolo 26 della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 29 (Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 2 è sostituito dal seguente:
<<2. Il Piano delle priorità di intervento stabilisce quali iniziative previste dalla presente legge sono ritenute prioritarie, quante risorse sono destinate a ciascun settore o gruppo di intervento e i criteri per l'utilizzo delle risorse.>>;

b)
i commi 3 e 4 sono abrogati.

7.  
( ABROGATO )
(6)
8.  
( ABROGATO )
(7)
9. All' articolo 6 della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 4, dopo le parole << specifiche convenzioni >>, è inserita la seguente: << triennali >>;

b)
il comma 5 è sostituito dal seguente:
<<5. Con deliberazione della Giunta regionale è approvato annualmente il programma degli interventi, in attuazione di quanto stabilito nella convenzione triennale di riferimento.>>.

10. Alla legge regionale 17 febbraio 2010, n. 5 (Valorizzazione dei dialetti di origine veneta parlati nella regione Friuli Venezia Giulia), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 dell'articolo 9 le parole << programma triennale >> sono sostituite dalle seguenti: << bando annuale >>;

b)
al comma 4 dell'articolo 9 le parole << Con regolamento, approvato previo parere del Comitato previsto all'articolo 10 e della Commissione consiliare competente, >> sono sostituite dalle seguenti: << Con il bando annuale di cui al comma 1, >>;

c)
l'articolo 11 è abrogato.

11. Al fine di agevolare il superamento dei pregiudizi economici connessi alle intervenute modifiche della disciplina del Fondo unico per lo spettacolo (FUS) di cui al decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 1° luglio 2014 (Nuovi criteri per l'erogazione e modalità per la liquidazione e l'anticipazione di contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163 ), l'Amministrazione regionale rinuncia ai propri diritti di credito derivanti dalla mancata restituzione dell'anticipazione di cassa dell'incentivo statale concessa nel 2015 ai sensi dell' articolo 16 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), all'Associazione culturale Nuova Compagnia di Prosa di Trieste, nonché agli eventuali interessi già maturati.
12.
Al comma 5 dell'articolo 6 della legge regionale 23/2013 le lettere c), e) ed h) sono abrogate.

13.
Al comma 14 dell'articolo 6 della legge regionale 20/2015 le parole << previsti dalla normativa vigente in materia di valorizzazione del patrimonio culturale >> sono sostituite dalle seguenti: << concessi dalla Direzione competente in materia di beni culturali >>.

14.
Al comma 19 dell'articolo 6 della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Legge finanziaria 2015), le parole << 3 settembre 2015 >> sono sostituite dalle seguenti: << 31 dicembre 2016 >>.

15. Per consentire l'uso ottimale delle risorse disponibili a valere sulle assegnazioni statali per le finalità di cui all' articolo 8 della legge 23 febbraio 2001, n. 38 (Norme per la tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia), relative agli esercizi 2012, 2013 e 2014, i soggetti beneficiari dei progetti già approvati dalla Giunta regionale possono, nell'ambito delle tipologie e dei criteri definiti dal Comitato istituzionale paritetico per i problemi della minoranza linguistica slovena di cui all' articolo 3 della legge 38/2001 , presentare, entro la data del 31 maggio 2016, una proposta di variazione di tali progetti con modifiche a contenuti e attività previste, anche prevedendo un progetto unitario riferito alle annualità indicate e l'attuazione dello stesso in forma associata tra più amministrazioni pubbliche locali.
16. Le proposte di variazione di cui al comma 15 sono approvate dalla Giunta regionale, sentito il Comitato istituzionale paritetico per i problemi della minoranza linguistica slovena.
17. Tutti gli interventi a valere sulle assegnazioni statali riferite agli esercizi 2012, 2013 e 2014 devono essere conclusi entro il 31 dicembre dell'anno 2018.
18. Alla liquidazione del saldo dei contributi annui a sostegno dell'attività istituzionale degli enti di cui agli articoli 6, comma 9, e 18, commi 3, 4, 5 e 6, della legge regionale 16 novembre 2007, n. 26 (Norme regionali per la tutela della minoranza linguistica slovena), si provvede, compatibilmente con i vincoli derivanti dal patto di stabilità e di crescita, a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'impiego del contributo assegnato nell'esercizio precedente.
19. In considerazione dei termini di presentazione delle domande relative ai contributi di cui all'articolo 18, commi 8 e 9, della legge regionale 26/2007 , a valere sugli stanziamenti definiti per l'esercizio 2015 in base alla Tabella O allegata alla legge regionale 27/2014 , sono ammesse a rendicontazione le spese sostenute anche prima della presentazione della domanda, purché riferite allo svolgimento delle attività indicate e realizzate nell'esercizio 2015.
20. Alla legge regionale 16/2014 sono apportate le seguenti modifiche:
a)   ( ABROGATA )
b)
alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 9 le parole << la gestione triennale >> sono sostituite dalle seguenti: << progetti o programmi triennali di iniziative e attività >>;

c) all'articolo 12 sono apportate le seguenti modifiche:
1)
la rubrica << Finanziamento per la gestione di teatri di ospitalità e di teatri di produzione >> è sostituita dalla seguente: << Finanziamento per teatri di ospitalità e teatri di produzione >>;

2)
al comma 1 le parole << la gestione triennale >> sono sostituite dalle seguenti: << progetti o programmi triennali di iniziative e attività >>;

3)
il comma 2 è sostituito dal seguente:
<<2. Con regolamento regionale, da adottare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente, sono stabiliti i requisiti dei beneficiari, le modalità di presentazione della domanda di finanziamento e del rendiconto, le modalità di selezione dei progetti da ammettere a finanziamento, la composizione e i compiti della commissione valutativa, le modalità di quantificazione della quota delle risorse da assegnare per la gestione di ciascun progetto, le tipologie di spese ammissibili ai fini della rendicontazione del finanziamento e le tipologie e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse, le modalità di verifiche e controlli, le modalità di concessione ed erogazione del contributo e di eventuali anticipi, nonché eventuali ulteriori effetti dell'ammissione al finanziamento. Con il medesimo regolamento sono altresì fissati i termini del procedimento.>>;

d)
il comma 3 dell'articolo 19 è sostituito dal seguente:
<<3. L'Amministrazione regionale, per le finalità di cui ai commi 1 e 2, sostiene, tramite finanziamento annuale, progetti o programmi di iniziative e attività triennali di rilevanza regionale.>>;

e) all'articolo 23 sono apportate le seguenti modifiche:
1)
al comma 1 le parole << di notevole prestigio >> e le parole << prevalentemente in ambito regionale >> sono soppresse;

2)
il comma 3 è sostituito dal seguente:
<<3. Ai sensi dell'articolo 19, comma 3, la Regione concede incentivi a fronte di progetti o programmi di iniziative e attività triennali di rilevanza regionale, proposte da enti che svolgono attività nei settori del cinema e dell'audiovisivo.>>;

3)
il comma 4 è sostituito dal seguente:
<<4. In attuazione del comma 3, con regolamento regionale, da adottare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente, sono stabiliti i requisiti dei beneficiari, le modalità di presentazione della domanda di finanziamento e del rendiconto, le modalità di selezione dei progetti da ammettere a finanziamento, la composizione e i compiti della commissione valutativa, le modalità di quantificazione della quota delle risorse da assegnare per la gestione di ciascun progetto, le tipologie di spese ammissibili ai fini della rendicontazione del finanziamento e le tipologie e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse, le modalità di verifiche e controlli, le modalità di concessione ed erogazione del contributo e di eventuali anticipi, nonché eventuali ulteriori effetti dell'ammissione al finanziamento. Con il medesimo regolamento sono altresì fissati i termini del procedimento.>>.

(8)
21.
Alla lettera h) del comma 2 dell'articolo 32 della legge regionale 25 settembre 2015, n. 23 (Norme regionali in materia di beni culturali), la parola << Filologijche >> è sostituita dalla seguente: << Filologjiche >>.

22. L'Amministrazione regionale d'intesa con la Provincia di Gorizia provvede alla ridefinizione dell'accordo "Carso 2014". Le risorse conseguentemente resesi disponibili vengono utilizzate per far fronte agli impegni derivanti dalla sottoscrizione dell'accordo con la Presidenza del Consiglio dei Ministri per la realizzazione di interventi di messa in sicurezza, restauro conservativo e ripristino del decoro dei siti rientranti nel programma "I luoghi della memoria - Regione Friuli Venezia Giulia".
23. Al fine di assicurare interventi per la sicurezza strutturale e funzionale degli impianti sportivi e la loro fruibilità, nonché per lo sviluppo e ammodernamento degli stessi, trovano applicazione anche in relazione a interventi ricadenti sul territorio regionale le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 303, 304 e 305, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014).
23 bis. L'approvazione del progetto da parte della Conferenza dei servizi decisoria di cui all' articolo 1, comma 304, lettera b), della legge 147/2013 , sostituisce a ogni effetto, a eccezione dei provvedimenti riguardanti la titolarità dei beni, i visti, i pareri, le autorizzazioni e le concessioni di organi regionali o locali, costituisce, ove necessario, variante allo strumento urbanistico comunale e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità dei lavori.
24. L'Amministrazione regionale è autorizzata a riconfermare al Comune di Sauris il contributo decennale costante di 14.000 euro annui concesso, ai sensi dell' articolo 3, comma 2, lettera a), della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport e tempo libero), con decreto n. 3881/Cult 5SP di data 8 novembre 2005 e confermato con decreto n. 1675/CULT di data 20 giugno 2014, per la realizzazione dei nuovi lavori di "costruzione delle nuove scuderie e manutenzione straordinaria maneggio in località Velt".
25. Per le finalità di cui al comma 24, entro il termine perentorio del 31 marzo 2016, il Comune di Sauris presenta al Servizio competente in materia di impiantistica sportiva domanda di conferma del contributo, corredata del cronoprogramma dell'intervento.
26. Ai sensi del comma 24, il Servizio competente in materia di impiantistica sportiva provvede a confermare il contributo e a fissare i nuovi termini perentori di ultimazione dei lavori, nonché a fissare il nuovo termine perentorio di rendicontazione del contributo.
27. L'Amministrazione regionale è autorizzata a riconfermare al Comune di Paluzza il contributo decennale costante di 5.250 euro annui concesso nell'esercizio 2007 ai sensi dell' articolo 3, comma 2, della legge regionale 8/2003 , e confermato nell'esercizio 2014, ai sensi dell' articolo 23, comma 1, della legge regionale 18/2013 , per la realizzazione dei lavori di "completamento dei nuovi spogliatoi campo sportivo di Timau".
28. Per le finalità di cui al comma 27 il Comune di Paluzza presenta al Servizio competente in materia di impiantistica sportiva domanda di riconferma del contributo, corredata del cronoprogramma dell'intervento, entro il termine perentorio del 31 marzo 2016.
29. Ai sensi del comma 27, il Servizio competente in materia di impiantistica sportiva provvede a riconfermare il contributo e a fissare i nuovi termini perentori di ultimazione dei lavori, nonché a fissare il nuovo termine perentorio di rendicontazione del contributo.
Note:
1Comma 23 bis aggiunto da art. 4, comma 25, L. R. 14/2016
2Integrata la disciplina del comma 18 da art. 6, comma 8, L. R. 14/2016
3Parole sostituite al comma 5 da art. 7, comma 12, L. R. 24/2016
4Lettera a) del comma 3 abrogata da art. 10, comma 1, lettera b), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019, a seguito dell'abrogazione dell'art. 5, c. 6, L.R. 23/2012.
5Lettera c) del comma 3 abrogata da art. 10, comma 1, lettera c), numero 2), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019, a seguito dell'abrogazione dell'art. 20, c. 7, L.R. 23/2012.
6Comma 7 abrogato da art. 6, comma 1, lettera c), L. R. 10/2020
7Comma 8 abrogato da art. 6, comma 1, lettera c), L. R. 10/2020
8Lettera a) del comma 20 abrogata da art. 33, comma 1, lettera c), L. R. 19/2021