LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 dicembre 2015, n. 32

Modifiche alla legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport e tempo libero).

TESTO VIGENTE dal 01/01/2019

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  26/12/2015
Materia:
340.01 - Sport
340.02 - Tempo libero

Art. 2
  (Sostituzione dell' articolo 1 della legge regionale 8/2003 )
1.
L' articolo 1 della legge regionale 8/2003 è sostituito dal seguente:
<<Art. 1
 (Finalità)
1. La Regione riconosce il valore sociale, formativo ed educativo delle attività motorie e sportive, promuovendole e valorizzandole mediante iniziative, servizi e strutture, in collaborazione con soggetti pubblici e privati.
2. La Regione, conformemente alla finalità di cui al comma 1, persegue i seguenti obiettivi:
a) diffusione dell'attività motoria e sportiva dei cittadini di ogni fascia di età e condizione sociale, nel rispetto delle normative nazionali;
b) promozione e diffusione delle iniziative sportive a carattere agonistico e amatoriale;
c) promozione di progetti transfrontalieri e multietnici per il superamento delle barriere linguistiche e culturali;
d) valorizzazione del talento sportivo;
e) sostegno dell'attività degli enti e delle associazioni sportive che operano senza fini di lucro;
f) promozione dell'attività motoria e sportiva delle persone con disabilità;
g) promozione dell'attività motoria e sportiva degli istituti scolastici;
h) promozione di stili di vita attivi a tutela del benessere psico-fisico della persona;
i) realizzazione, manutenzione e adeguamento degli impianti sportivi, ai fini del miglior utilizzo e della fruibilità da parte dei cittadini.
3. Pur riconoscendo l'importante ruolo sociale e aggregativo dello sport professionistico, lo stesso è escluso dall'ambito di applicazione della presente legge.>>.