LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3

RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali.

TESTO VIGENTE dal 11/08/2022

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  26/02/2015
Materia:
220.01 - Industria
220.03 - Artigianato
220.08 - Innovazione e sviluppo tecnologico

CAPO I
 MISURE PER L'ATTRATTIVITÀ
Art. 3

( ABROGATO )

(2)
Note:
1Comma 5 bis aggiunto da art. 2, comma 2, L. R. 34/2015
2Articolo abrogato da art. 15, comma 5, lettera a), L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
Art. 4
 (Portale del marketing territoriale)
1. La Regione promuove il sistema produttivo regionale e le proposte localizzative maggiormente attrattive, sia a livello nazionale sia a livello internazionale, con l'indicazione delle relative dotazioni infrastrutturali e di servizio, dei settori che possono beneficiare di condizioni di vantaggio o di incentivi fiscali e a titolo di contributo e delle informazioni rese disponibili dalle strutture regionali competenti ed in particolare dall'Osservatorio Regionale sul Mercato del Lavoro, relative alla manodopera in termini di potenziale domanda e offerta sul territorio, privilegiando lo sviluppo del portale del marketing territoriale ai sensi dell' articolo 2, comma 82, della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011).
2. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di attività produttive d'intesa con l'Assessore competente in materia di lavoro e formazione, sono disciplinati le modalità e i criteri per lo sviluppo del portale del marketing territoriale garantendo l'accessibilità e la fruibilità del portale secondo i criteri previsti dalla legge 9 gennaio 2004, n. 4 (Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici), nonché i rapporti tra i soggetti che concorrono allo sviluppo dello stesso.
Note:
1Articolo sostituito da art. 15, comma 5, lettera b), L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
Art. 5
 (Semplificazione delle procedure insediative)
1. La Regione, anche avvalendosi del gruppo tecnico regionale di cui all' articolo 5, comma 5, della legge regionale 12 febbraio 2001, n. 3 (Disposizioni in materia di sportello unico per le attività produttive e semplificazione di procedimenti amministrativi e del corpo legislativo regionale), promuove accordi con le Pubbliche Amministrazioni competenti, al fine di semplificare le procedure e le formalità relative all'accesso e allo svolgimento delle attività produttive e di prestazione di servizi prioritariamente negli agglomerati industriali.
2. Gli accordi di cui al comma 1 riguardano, in particolare, i procedimenti di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione, riconversione, ampliamento, trasferimento, cessazione o riattivazione delle attività produttive e di prestazione di servizi.
3. L'Amministrazione regionale monitora gli accordi aventi le migliori ricadute in termini di effettiva riduzione dei tempi e dei costi al fine di disporne la replicabilità e l'ampliamento.
4. Nelle more di una più organica revisione della legge regionale 3/2001 , anche in deroga alla disciplina procedimentale di cui al capo III della legge stessa e alle altre specifiche discipline regionali di settore, gli accordi di cui al comma 1 prevedono che le procedure autorizzative sono coordinate dallo sportello unico per le attività produttive e gestite dalle Pubbliche Amministrazioni coinvolte nel procedimento che utilizzano un protocollo preferenziale e che i controlli successivi alla realizzazione dell'impianto o all'avvio delle attività produttive e di prestazione di servizi sono coordinati nell'ottica dell'unitarietà e della non duplicazione, in conformità a quanto sancito dalle Linee guida di cui all' articolo 14, comma 5, del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 .
Art. 6
 (Incentivi all'insediamento)
1. La Regione promuove la concessione di incentivi negli agglomerati industriali di competenza dei consorzi o ricadenti nelle aree dei distretti industriali, nonché nel territorio del Comune di Cividale del Friuli, prioritariamente rivolti a imprese di media dimensione, aventi per oggetto nuovi insediamenti produttivi o nuovi insediamenti di iniziative avanzate in ambito tecnologico, oppure ampliamenti o programmi di riconversione produttiva di imprese già insediate, in ogni caso aventi significativi positivi effetti occupazionali.
1 bis. Gli incentivi all’insediamento di cui al comma 1 sono concessi, altresì, nelle aree destinate a insediamenti industriali e artigianali, ovvero insediamenti industriali e artigianali misti con insediamenti commerciali, localizzate nei Comuni ricompresi nelle zone omogenee B e C di svantaggio socio-economico dei territori montani individuate dalla Giunta regionale ai sensi degli articoli 21 e 40 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia), rispetto alle quali i Comuni hanno stipulato l’intesa prevista dall’articolo 62, comma 1 bis.
1 ter. Gli incentivi all'insediamento di cui al comma 1 sono concessi, altresì, nelle aree destinate a insediamenti industriali e artigianali localizzate nei Comuni sul cui territorio insistono agglomerati industriali di competenza dei consorzi, rispetto alle quali i Comuni hanno stipulato l'intesa prevista dall'articolo 62, comma 1 bis.
2. Gli interventi oggetto degli incentivi si caratterizzano per:
a) l'elevato valore degli investimenti a carico delle imprese;
b) l'elevato positivo impatto occupazionale consistente anche nell'impegno, da parte dell'impresa beneficiaria, preliminarmente alla concessione dell'incentivo, ad assumere a tempo indeterminato una percentuale del personale da impiegare nell'impresa, di lavoratori in mobilità, in cassa integrazione, o disoccupati, nonché percettori della misura di inclusione attiva di cui alla legge regionale 10 luglio 2015, n. 15 (Misure di inclusione attiva e di sostegno al reddito), o di ammortizzatori sociali, residenti nei comuni interessati dall'intervento o in quelli contermini;
c) l'aumento della capacità competitiva delle imprese e delle filiere di interesse regionale, anche con riferimento ai mercati esteri;
d) l'innovazione tecnologica;
e) la sostenibilità ambientale, sociale ed economico-finanziaria;
f) la sottoscrizione da parte dell'impresa beneficiaria di impegni ambientali e sociali, quali a titolo esemplificativo l'incentivazione all'utilizzo del lavoro agile, la promozione di iniziative per la mobilità sostenibile dei lavoratori, la promozione di iniziative di "welfare aziendale" finalizzate alla messa a disposizione del lavoratore di beni e servizi, per il sostegno al reddito, per la salute e il benessere, per la stabilizzazione con contratti di lavoro a tempo indeterminato. g) il miglioramento degli standard di efficienza energetica conseguito mediante investimenti realizzati in proprio o tramite Energy Service Company.
3. La concessione di incentivi in conto capitale è prevista nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, a parziale copertura degli investimenti previsti.
4. Con regolamento regionale sono stabiliti i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione degli incentivi di cui al comma 3.
5. In ordine agli interventi di cui al comma 2 esprime il proprio parere il Comitato di cui all' articolo 15 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico).
6. L'Amministrazione regionale è autorizzata a riconoscere, alle Imprese che hanno presentato domanda per la concessione di incentivi a valere sul Bando di cui al decreto del Direttore centrale n. 2293 del 2 settembre 2019, l'ammissibilità delle variazioni alle iniziative ammesse a contributo nel caso in cui queste siano finalizzate alla produzione di dispositivi medici, di protezione individuale, di distanziamento sociale o destinati alla sanificazione degli ambienti.
Note:
1Parole aggiunte al comma 1 da art. 27, comma 1, lettera a), L. R. 19/2015
2Comma 4 bis aggiunto da art. 27, comma 1, lettera b), L. R. 19/2015
3Comma 4 ter aggiunto da art. 27, comma 1, lettera b), L. R. 19/2015
4Comma 3 bis aggiunto da art. 2, comma 17, lettera a), L. R. 24/2016
5Parole aggiunte alla lettera b) del comma 2 da art. 8, comma 24, L. R. 12/2018
6Articolo sostituito da art. 12, comma 1, L. R. 11/2020
7Parole sostituite al comma 1 da art. 63, comma 1, lettera a), L. R. 3/2021
8Comma 1 bis aggiunto da art. 63, comma 1, lettera b), L. R. 3/2021
9Comma 1 ter aggiunto da art. 2, comma 68, L. R. 13/2021
10Parole aggiunte al comma 1 bis da art. 24, comma 1, lettera a), L. R. 8/2022
Art. 7
 (Riduzione aliquota Irap a favore di nuove imprese e imprese che trasferiscono l'insediamento produttivo nella regione Friuli Venezia Giulia)
1. A decorrere dal periodo di imposta in corso all'1 gennaio 2019, i soggetti passivi Irap di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c), ed e) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), di nuova costituzione o che trasferiscono l'insediamento produttivo nel territorio regionale applicano al valore della produzione netta realizzata nel territorio regionale l'aliquota Irap di cui all'articolo 16, commi 1 e 1 bis, del decreto legislativo 446/1997 , ridotta a zero per i primi tre anni e del 2,9 per cento per il quarto e quinto periodo d'imposta.
2. Le riduzioni di cui al comma 1 si applicano per cinque periodi di imposta, a decorrere da quello di costituzione o di trasferimento dell'insediamento produttivo nel territorio regionale.
2 bis. Le riduzioni di cui al comma 1 si applicano anche ai soggetti passivi già costituiti o che hanno trasferito l'insediamento produttivo nel territorio regionale, a decorrere dall'1 gennaio 2015, con aliquote differenziate rispettivamente fino al raggiungimento del triennio e del quinquennio previsti dal comma 2.
3. Con regolamento adottato dalla Giunta regionale entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta dell'Assessore competente in materia di finanze di concerto con l'Assessore competente in materia di attività produttive, sono stabiliti criteri e modalità per beneficiare della riduzione di aliquota di cui al comma 1.
3 bis. Nella determinazione dell'acconto dovuto dai soggetti di cui al comma 1 ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive per il periodo d'imposta in corso alla data dell'1 gennaio 2019 si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando all'aliquota la riduzione disposta dal presente articolo.
4. L'agevolazione di cui al comma 1 è concessa ai sensi della normativa europea in materia di aiuti "de minimis" di cui:
a) al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", oppure
b) al regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo, oppure
c) al regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore della pesca e dell'acquacoltura.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 14, comma 7, lettera a), L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
2Parole sostituite al comma 1 da art. 14, comma 7, lettera b), L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
3Parole sostituite al comma 1 da art. 14, comma 7, lettera c), L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
4Parole sostituite al comma 1 da art. 14, comma 7, lettera d), L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
5Parole sostituite al comma 2 da art. 14, comma 8, L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
6Comma 2 bis aggiunto da art. 14, comma 9, L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
7Comma 3 bis aggiunto da art. 14, comma 10, L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
8Parole sostituite al comma 1 da art. 30, comma 1, L. R. 6/2019