LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3

RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali.

TESTO VIGENTE dal 11/08/2022

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  26/02/2015
Materia:
220.01 - Industria
220.03 - Artigianato
220.08 - Innovazione e sviluppo tecnologico

Art. 99
 (Clausola valutativa)
1. Il Consiglio regionale controlla l'attuazione della presente legge e valuta i risultati ottenuti dalle misure introdotte per le finalità previste dall'articolo 1. A tal fine la Giunta regionale, sulla base del monitoraggio degli interventi e dell'analisi del contesto economico e occupazionale, presenta:
a) per il primo biennio di applicazione, una relazione annuale che informa sullo stato degli adempimenti attuativi, sull'andamento degli impieghi finanziari e sul tiraggio degli interventi contributivi, dando conto del primo impatto delle politiche messe in campo ed evidenziando le eventuali criticità emerse;
b) una relazione triennale, entro il 30 giugno dell'anno successivo al triennio di riferimento, che illustra lo stato di attuazione degli interventi di cui alla presente legge e, in particolare:
1) le eventuali criticità emerse in sede di attuazione;
2) il numero di domande presentate, di quelle accolte, l'ammontare degli incentivi concessi, l'ammontare degli incentivi erogati in relazione ai diversi interventi previsti;
3) le tempistiche dei procedimenti contributivi;
4) i livelli occupazionali delle imprese insediate nell'ambito degli agglomerati industriali di competenza dei consorzi.
(1)
2. Le relazioni previste al comma 1 sono rese pubbliche, insieme ai documenti consiliari che ne concludono l'esame, in particolare, mediante pubblicazione sul sito web del Consiglio regionale.
Note:
1Lettera b) del comma 1 sostituita da art. 1, comma 2, L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.