LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3

RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali.

TESTO VIGENTE dal 11/08/2022

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  26/02/2015
Materia:
220.01 - Industria
220.03 - Artigianato
220.08 - Innovazione e sviluppo tecnologico

Art. 98
 (Norme transitorie e finali)
1. Al fine di garantire l'attuazione del titolo II, capo I e del titolo V l'Amministrazione regionale assicura l'adeguato assetto organizzativo delle strutture regionali competenti.
1 bis. Le disposizioni di cui all'articolo 31 si applicano anche alle spese sostenute a partire dall'entrata in vigore della presente legge e precedentemente alla presentazione della domanda anche in relazione a cooperative costituite a partire dall'1 gennaio 2014.
2.  
( ABROGATO )
(3)
3. I consorzi partecipati dalla Regione sono sottoposti alla vigilanza ai sensi dell'articolo 82.
4. La Regione, in deroga alle prerogative di cui dispone quale soggetto vigilante ai sensi dell'articolo 82, esercita il diritto di voto esclusivamente nell'Assemblea straordinaria nei consorzi ai quali partecipa.
5. I consorzi partecipati dalla Regione possono beneficiare dei contributi di cui agli articoli 86 e 87 e a essi non si applica il divieto generale di contribuzione di cui all' articolo 31 della legge regionale 7/2000 relativamente alla partecipazione regionale.
6. Il mandato dei Consigli di amministrazione dei Consorzi di sviluppo industriale e dell'EZIT in scadenza nel periodo intercorrente tra l'entrata in vigore della presente legge e la scadenza fissata per l'avvio delle operazioni di riordino, è prorogato fino a quest'ultima scadenza.
7. Nelle more delle operazioni di riordino di cui all'articolo 63, la Giunta regionale esercita la vigilanza di cui all' articolo 14 della legge regionale 3/1999 per il tramite della Direzione centrale competente in materia di attività produttive nel termine di novanta giorni dall'invio degli atti.
Note:
1Comma 1 bis aggiunto da art. 31, comma 1, L. R. 19/2015
2Parole soppresse al comma 1 bis da art. 2, comma 30, lettera c), L. R. 24/2016
3Comma 2 abrogato da art. 7, comma 18, L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.