LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3

RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali.

TESTO VIGENTE dal 11/08/2022

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  26/02/2015
Materia:
220.01 - Industria
220.03 - Artigianato
220.08 - Innovazione e sviluppo tecnologico

Art. 71
 (Proroga delle funzioni)
1. Il Consiglio di amministrazione svolge le funzioni attribuite sino alla scadenza del termine di durata di previsto dall'articolo 70 ed entro tale termine deve essere ricostituito.
2. Il Consiglio di amministrazione, non ricostituito nel termine di cui al comma 1, è prorogato per non più di quarantacinque giorni decorrenti dal giorno della scadenza del termine medesimo.
3. Nel periodo in cui è prorogato il Consiglio di amministrazione scaduto può adottare esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione, nonché gli atti urgenti e indifferibili con indicazione specifica dei motivi di urgenza e indifferibilità.
4. Gli atti adottati nel periodo di proroga e non rientranti fra quelli indicati nel comma 3 sono nulli.
5. Decorso il termine massimo di proroga senza che si sia provveduto alla ricostituzione, l'organo amministrativo decade e tutti gli atti adottati dall'organo decaduto sono nulli. In tal caso ricorre la condizione di cui all'articolo 77, comma 1.