LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3

RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali.

TESTO VIGENTE dal 11/08/2022

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  26/02/2015
Materia:
220.01 - Industria
220.03 - Artigianato
220.08 - Innovazione e sviluppo tecnologico

Art. 60
 (Norma transitoria)
1. Continuano ad avere efficacia, anche dopo l'entrata in vigore della presente legge, le deliberazioni della Giunta regionale relative:
a) al riconoscimento dei distretti industriali, adottate ai sensi dell' articolo 2, comma 1, della legge regionale 27/1999 ;
b) al riconoscimento di distretti artigianali ai sensi dell' articolo 70 della legge regionale 12/2002 ;
c) al riconoscimento dell'Agenzia per lo sviluppo industriale delle tecnologie digitali;
d)   ( ABROGATA )
(1)
2. Le Agenzie per lo sviluppo dei distretti industriali, già riconosciute ai sensi della legge regionale 27/1999 , provvedono a ultimare e rendicontare i progetti prioritari oggetto di contributo ai sensi dell'articolo 11 della medesima legge regionale entro i termini stabiliti nei relativi decreti di concessione, pena la revoca dei contributi medesimi.
3. Le somme erogate ai sensi dell'articolo 2, commi 25 e 26, della legge regionale 14 agosto 2008, n. 9 (Assestamento di bilancio 2008), sono trasferite in via definitiva all'Agenzia per lo sviluppo del distretto industriale della sedia Spa consortile, con sede in Manzano che è esonerata dall'obbligo di rendicontazione.
Note:
1Lettera d) del comma 1 abrogata da art. 3, comma 55, lettera b), L. R. 13/2021 , a decorrere dall'1/1/2022.