LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3

RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali.

TESTO VIGENTE dal 11/08/2022

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  26/02/2015
Materia:
220.01 - Industria
220.03 - Artigianato
220.08 - Innovazione e sviluppo tecnologico

Art. 6
 (Incentivi all'insediamento)
1. La Regione promuove la concessione di incentivi negli agglomerati industriali di competenza dei consorzi o ricadenti nelle aree dei distretti industriali, nonché nel territorio del Comune di Cividale del Friuli, prioritariamente rivolti a imprese di media dimensione, aventi per oggetto nuovi insediamenti produttivi o nuovi insediamenti di iniziative avanzate in ambito tecnologico, oppure ampliamenti o programmi di riconversione produttiva di imprese già insediate, in ogni caso aventi significativi positivi effetti occupazionali.
1 bis. Gli incentivi all’insediamento di cui al comma 1 sono concessi, altresì, nelle aree destinate a insediamenti industriali e artigianali, ovvero insediamenti industriali e artigianali misti con insediamenti commerciali, localizzate nei Comuni ricompresi nelle zone omogenee B e C di svantaggio socio-economico dei territori montani individuate dalla Giunta regionale ai sensi degli articoli 21 e 40 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia), rispetto alle quali i Comuni hanno stipulato l’intesa prevista dall’articolo 62, comma 1 bis.
1 ter. Gli incentivi all'insediamento di cui al comma 1 sono concessi, altresì, nelle aree destinate a insediamenti industriali e artigianali localizzate nei Comuni sul cui territorio insistono agglomerati industriali di competenza dei consorzi, rispetto alle quali i Comuni hanno stipulato l'intesa prevista dall'articolo 62, comma 1 bis.
2. Gli interventi oggetto degli incentivi si caratterizzano per:
a) l'elevato valore degli investimenti a carico delle imprese;
b) l'elevato positivo impatto occupazionale consistente anche nell'impegno, da parte dell'impresa beneficiaria, preliminarmente alla concessione dell'incentivo, ad assumere a tempo indeterminato una percentuale del personale da impiegare nell'impresa, di lavoratori in mobilità, in cassa integrazione, o disoccupati, nonché percettori della misura di inclusione attiva di cui alla legge regionale 10 luglio 2015, n. 15 (Misure di inclusione attiva e di sostegno al reddito), o di ammortizzatori sociali, residenti nei comuni interessati dall'intervento o in quelli contermini;
c) l'aumento della capacità competitiva delle imprese e delle filiere di interesse regionale, anche con riferimento ai mercati esteri;
d) l'innovazione tecnologica;
e) la sostenibilità ambientale, sociale ed economico-finanziaria;
f) la sottoscrizione da parte dell'impresa beneficiaria di impegni ambientali e sociali, quali a titolo esemplificativo l'incentivazione all'utilizzo del lavoro agile, la promozione di iniziative per la mobilità sostenibile dei lavoratori, la promozione di iniziative di "welfare aziendale" finalizzate alla messa a disposizione del lavoratore di beni e servizi, per il sostegno al reddito, per la salute e il benessere, per la stabilizzazione con contratti di lavoro a tempo indeterminato. g) il miglioramento degli standard di efficienza energetica conseguito mediante investimenti realizzati in proprio o tramite Energy Service Company.
3. La concessione di incentivi in conto capitale è prevista nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, a parziale copertura degli investimenti previsti.
4. Con regolamento regionale sono stabiliti i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione degli incentivi di cui al comma 3.
5. In ordine agli interventi di cui al comma 2 esprime il proprio parere il Comitato di cui all' articolo 15 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico).
6. L'Amministrazione regionale è autorizzata a riconoscere, alle Imprese che hanno presentato domanda per la concessione di incentivi a valere sul Bando di cui al decreto del Direttore centrale n. 2293 del 2 settembre 2019, l'ammissibilità delle variazioni alle iniziative ammesse a contributo nel caso in cui queste siano finalizzate alla produzione di dispositivi medici, di protezione individuale, di distanziamento sociale o destinati alla sanificazione degli ambienti.
Note:
1Parole aggiunte al comma 1 da art. 27, comma 1, lettera a), L. R. 19/2015
2Comma 4 bis aggiunto da art. 27, comma 1, lettera b), L. R. 19/2015
3Comma 4 ter aggiunto da art. 27, comma 1, lettera b), L. R. 19/2015
4Comma 3 bis aggiunto da art. 2, comma 17, lettera a), L. R. 24/2016
5Parole aggiunte alla lettera b) del comma 2 da art. 8, comma 24, L. R. 12/2018
6Articolo sostituito da art. 12, comma 1, L. R. 11/2020
7Parole sostituite al comma 1 da art. 63, comma 1, lettera a), L. R. 3/2021
8Comma 1 bis aggiunto da art. 63, comma 1, lettera b), L. R. 3/2021
9Comma 1 ter aggiunto da art. 2, comma 68, L. R. 13/2021
10Parole aggiunte al comma 1 bis da art. 24, comma 1, lettera a), L. R. 8/2022