LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3

RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali.

TESTO VIGENTE dal 11/08/2022

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  26/02/2015
Materia:
220.01 - Industria
220.03 - Artigianato
220.08 - Innovazione e sviluppo tecnologico

Art. 54
 (Distretti industriali)
1. Il distretto industriale è un sistema locale formato da imprese variamente specializzate che partecipano alla medesima filiera produttiva o a filiere collegate.
2. I distretti industriali sono individuati ai sensi dell' articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317 (Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese), con deliberazione della Giunta regionale.
3. I criteri di riconoscimento dei distretti industriali sono identificati nell'indice di densità imprenditoriale dell'industria manifatturiera e nell'indice di specializzazione produttiva, come definiti con deliberazione della Giunta regionale.
4. L'area distrettuale può essere definita anche su base interregionale, previo accordo con la Regione contermine.